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LEGGE DI BILANCIO 2018
febbraio 2018
Legge 27 dicembre 2017, n. 205
VOLUME III
Articolo 1, comma 793 – Articolo 19
SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 560/7 Volume III
SERVIZIO DEL BILANCIO
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SERVIZIO STUDI
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 642/7 Volume III
Il presente dossier è articolato in tre volumi:
Volume I - Articolo 1, commi 1 – 393; Volume II - Articolo 1, commi 394 – 792; Volume III - Articolo 1, comma 793 - Articolo 19 Volume IV – Stati di previsione.
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I
I N D I C E
SCHEDE DI LETTURA ..................................................................................... 11
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807 (Personale dei centri per l'impiego e
dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro) ...................................... 13
Articolo 1, commi 804 e 805 (Fondo per la riduzione del superticket) ............... 21
Articolo 1, comma 808 (Compensazioni minor gettito IRAP) ............................. 24
Articolo 1, comma 809 (Soppressione del Fondo per esigenze in termini di
saldo netto da finanziare e fabbisogno) ............................................................... 26
Articolo 1, comma 810 (Tavolo di valutazione degli effetti del debito
autorizzato e non contratto nei bilanci degli enti locali) ..................................... 27
Articolo 1, comma 811 (Stanziamenti per la stabilizzazione di dipendenti
dell'INAPP) ........................................................................................................... 28
Articolo 1, comma 812 (Stabilizzazioni del personale a tempo determinato
di regioni e comuni) .............................................................................................. 29
Articolo 1, comma 813 (Stabilizzazione del personale sanitario) ....................... 31
Articolo 1, comma 814 (Utilizzo quota accantonata nel risultato di
amministrazione a seguito di anticipazioni di liquidità) ...................................... 33
Articolo 1, commi 815 e 828 (Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto
speciale) ................................................................................................................ 34
Articolo 1, commi 816-826 (Disposizioni finanziarie relative al Friuli
Venezia Giulia) ..................................................................................................... 36
Articolo 1, comma 827 (Rideterminazione Livello finanziamento Ssn per
trasferimento alle Regioni a statuto speciale delle risorse per il superamento
OPG) ..................................................................................................................... 42
Articolo 1, commi 829 e 830 (apporti finanziari Stato-Regione siciliana) ......... 44
Articolo 1, comma 831 (Riduzione concorso alla finanza pubblica da parte
delle Province autonome) ..................................................................................... 47
Articolo 1, commi 832-834 (Disciplina delle concessioni di grande
derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e
Bolzano) ................................................................................................................ 49
Articolo 1, commi 835 e 836 (Trasporto regionale in Basilicata) ...................... 60
Articolo 1, comma 837 (Insularità della Sardegna) ............................................ 61
Articolo 1, commi 838, 839, 842 e 843 (Risorse per province e città
metropolitane) ...................................................................................................... 64
II
Articolo 1, commi 840 e 841 (Disposizioni finanziarie relative alla Sardegna
ed alla Valle d’Aosta) ........................................................................................... 74
Articolo 1, comma 844-847 (Assunzioni a tempo indeterminato nelle
province e città metropolitane) ............................................................................ 76
Articolo 1, commi 848-850 (Riaccertamento straordinario dei residui al 31
dicembre 2017 da parte dei comuni) .................................................................... 79
Articolo 1, comma 851 (Contributo alla Regione Sardegna) .............................. 82
Articolo 1, comma 852 (Laguna di Venezia) ....................................................... 87
Articolo 1, commi 853-862 (Interventi a favore dei comuni) .............................. 89
Articolo 1, comma 863 (Sblocco turn over nei piccoli comuni) .......................... 98
Articolo 1, commi 864 e 865 (Risorse per la gestione liquidatoria degli enti
locali in dissesto) .................................................................................................. 99
Articolo 1, comma 866 (Utilizzo dei proventi derivanti da alienazioni
patrimoniali per gli enti locali) .......................................................................... 101
Articolo 1, comma 867 (Utilizzo delle risorse derivanti da operazioni di
rinegoziazione di mutui degli enti locali) ........................................................... 103
Articolo 1, commi 868 e 869 (Incentivi per fusione dei Comuni) ...................... 104
Articolo 1, commi 870 e 871 (Rimborso minor gettito TASI comuni) ............... 107
Articolo 1, comma 872 (Applicabilità delle disposizioni sul riassorbimento
del personale eccedente in consorzi degli enti locali e aziende speciali in
liquidazione) ....................................................................................................... 109
Articolo 1, comma 874 (Spazi finanziari degli enti locali per investimenti) ..... 111
Articolo 1, comma 875 (Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da
parte degli enti locali) ........................................................................................ 120
Articolo 1, comma 876 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di
sci alpino) ........................................................................................................... 122
Articolo 1, comma 877 (Proroga del periodo di sospensione del sistema di
tesoreria unica mista) ......................................................................................... 127
Articolo 1, comma 878 (Servizio di tesoreria) ................................................... 129
Articolo 1, comma 879 (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di
programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma
straordinario di edilizia residenziale) ................................................................ 130
Articolo 1, comma 880 (Risorse accantonate nel Fondo pluriennale
vincolato di spesa 2016 per lavori pubblici) ...................................................... 132
III
Articolo 1, comma 881 (In materia di requisiti per le assunzioni a tempo
indeterminato di personale non dirigenziale - presso amministrazioni
comunali che esercitino funzioni in forma associata) ........................................ 133
Articolo 1, comma 882 (Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE) .................... 135
Articolo 1, comma 883 (Relazione biennale sullo stato di attuazione del
federalismo fiscale) ............................................................................................ 137
Articolo 1, comma 884 (Revisione quota perequativa fondo di solidarietà
comunale anni 2018 e 2019) .............................................................................. 139
Articolo 1, comma 885 (Finalizzazione accantonamenti sul fondo di
solidarietà comunale non utilizzati in favore delle fusioni di comuni) .............. 141
Articolo 1, comma 887 (Semplificazione DUP) ................................................. 146
Articolo 1, commi 888 e 889 (Procedura di riequilibrio finanziario enti
locali) .................................................................................................................. 148
Articolo 1, comma 890 (Dilazione dei debiti fiscali e previdenziali degli enti
locali) .................................................................................................................. 151
Articolo 1, comma 891 (Partecipazioni delle PPAA in banche di finanza
etica e sostenibile) .............................................................................................. 152
Articolo 1, comma 892 (Credito di imposta per il Sud) ..................................... 153
Articolo 1, commi 893 e 894 (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni
a tempo indeterminato nel Mezzogiorno) ........................................................... 156
Articolo 1, commi 895 e 896 (Integrazione finanziamento aree interne) .......... 160
Articolo 1, commi 897-903 (Fondo imprese Sud) ............................................. 163
Articolo 1, commi 904 e 905 (Gestione delle risorse idriche nel
Mezzogiorno) ...................................................................................................... 172
Articolo 1, comma 906 (Proroga società Acquedotto Pugliese) ....................... 176
Articolo 1, comma 907 (Area marittima di Termoli) ........................................ 178
Articolo 1, comma 908 (Gestione commissariale ex Agensud) ......................... 179
Articolo 1, commi 909, 915-917 e 928 (Disposizioni per il contrasto
all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica) ................................................. 181
Articolo 1, commi 910-914 (Modalità di corresponsione della retribuzione e
dei compensi ai lavoratori) ................................................................................ 196
Articolo 1, commi 918 - 927 (Contrasto all’evasione fiscale distribuzione
carburanti)) ........................................................................................................ 198
Articolo 1, commi 929 e 930 (Sose) ................................................................... 202
Articolo 1, comma 931 (Decorrenza degli indici sintetici di affidabilità
fiscale) ................................................................................................................ 204
IV
Articolo 1, comma 932 (Termini scadenze fiscali) ............................................ 206
Articolo 1, comma 933 (Dichiarazioni e certificazioni dei sostituti
d’imposta) ........................................................................................................... 207
Articolo 1, comma 934 (Termini di presentazione della dichiarazione dei
redditi) ................................................................................................................ 209
Articolo 1, comma 935 (Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA) ........ 211
Articolo 1, comma 936 (Vigilanza società cooperative) .................................... 213
Articolo 1, commi 937-944 (Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore
degli olii minerali) .............................................................................................. 215
Articolo 1, commi 945-959 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti
energetici presso depositi di terzi) ..................................................................... 220
Articolo 1, comma 960 (Controlli e sanzioni in materia di incentivi nel
settore fotovoltaico) ............................................................................................ 226
Articolo 1, commi 961-981 (Smaltimento del contenzioso tributario in
Cassazione) ......................................................................................................... 228
Articolo 1, commi 982 e 983 (Assunzioni Agenzia delle entrate) ...................... 233
Articolo 1, commi 984 e 985 (Gruppo IVA) ...................................................... 235
Articolo 1, commi 986-989 (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni) ....... 238
Articolo 1, comma 990 (Sospensione deleghe di pagamento) ........................... 240
Articolo 1, commi 991 e 992 (Imposta sulle assicurazioni) .............................. 242
Articolo 1, comma 993 (Agenti immobiliari) ..................................................... 243
Articolo 1, commi 994 e 995 (Interessi passivi) ................................................ 244
Articolo 1, comma 996 (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma
elettronica) .......................................................................................................... 246
Articolo 1, commi 997 e 998 (Proroga della rivalutazione di terreni e
partecipazioni) .................................................................................................... 248
Articolo 1, commi 999-1006 (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei
redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone
fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa) ................................... 250
Articolo 1, commi 1007-1009 (Tassazione degli utili da partecipazione in
società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato) ..................... 256
Articolo 1, commi 1010-1019 (Misure fiscali per l’economia digitale - web
tax) ...................................................................................................................... 258
Articolo 1, commi 1020-1025 (Attribuzione di compiti al Garante della
protezione dei dati personali) ............................................................................. 267
V
Articolo 1, commi 1026-1046 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla
tecnologia 5 G) ................................................................................................... 270
Articolo 1, commi 1047-1049 (Disposizioni in materia di giochi) .................... 291
Articolo 1, comma 1050 (Smaltimento degli apparecchi di gioco) ................... 294
Articolo 1, commi 1051-1058 (Scommesse sulle corse dei cavalli) .................. 295
Articolo 1, comma 1059 (Ristrutturazione ippodromo di Merano) ................... 298
Articolo 1, comma 1060 (Registro dei distributori ed esercenti di gioco) ........ 299
Articolo 1, comma 1061 (Istituto per il credito sportivo) .................................. 301
Articolo 1, comma 1062 (Proroga new slot) ..................................................... 302
Articolo 1, comma 1063 (Differimento disciplina IRI) ...................................... 303
Articolo 1, comma 1064 (Rideterminazione Fondo esigenze indifferibili in
corso di gestione)................................................................................................ 305
Articolo 1, comma 1065 (Riduzione Fondo interventi strutturali politica
economica)) ........................................................................................................ 307
Articolo 1, comma 1066 (Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari) ........................................................................................................... 309
Articolo 1, commi 1067 e 1068 (Riduzione di Fondi a copertura degli oneri
recati dalle misure previdenziali previste ai commi 146-153) ........................... 310
Articolo 1, commi 1069 e 1070 (Entrate derivanti dall’attività di contrasto
all’evasione fiscale) ............................................................................................ 313
Articolo 1, comma 1071 (Tabelle A e B) ............................................................ 316
Articolo 1, commi 1072 e1075 (Fondo investimenti) ........................................ 329
Articolo 1, commi 1073 e 1074 (Dissesto idrogeologico) ................................. 335
Articolo 1, commi 1076-1078 (Finanziamento dei programmi straordinari
di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane) ................ 337
Articolo 1, commi 1079-1084 (Fondo progettazione degli enti locali) ............. 339
Articolo 1, commi 1085 e 1086 (Trasporto rapido di massa) ........................... 343
Articolo 1, comma 1087 (Tutela e valorizzazione del Made in Italy) ............... 345
Articolo 1, comma 1088 (Fatture elettroniche per il tax free shopping) ........... 347
Articolo 1, commi 1089 e 1090 (Fondo per il commercio equo e solidale) ...... 348
Articolo 1, commi 1091-1093 (Fondo per il capitale immateriale, la
competitività e la produttività) ........................................................................... 349
Articolo 1, commi 1094 e 1095 (Concessioni per la coltivazione di acque
minerali e termali) .............................................................................................. 352
VI
Articolo 1, comma 1096 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI e
assunzione di giornalisti) ................................................................................... 356
Articolo 1, comma 1097 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense) ........ 360
Articolo1, commi 1098-1100 (Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo
Fintecna) ............................................................................................................. 363
Articolo 1, comma 1101 (Pubblicità delle vendite giudiziarie immobiliari) ..... 369
Articolo 1, comma 1102 (Pubblicità delle gare in caso di subappalto) ............ 370
Articolo 1, commi 1103-1105 (Strumenti di debito chirografario di secondo
livello) ................................................................................................................. 371
Articolo 1, commi 1106-1109 (Fondo di ristoro finanziario)............................ 374
Articolo 1, commi 1110 e 1111 (Istituto vulcanologia) ..................................... 379
Articolo 1, commi 1112-1115 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991-
Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento) .................... 381
Articolo 1, commi 1116-1118 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi
nazionali del Matese e di Portofino) .................................................................. 384
Articolo 1, comma 1119 (Aree naturali protette) .............................................. 386
Articolo 1, comma 1120, lett. a) (Proroga dei termini per l’esercizio
obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali) ................................. 389
Articolo 1, comma 1120, lett. b) (Proroga della durata in carica della
Consulta per il servizio civile) ............................................................................ 392
Articolo 1, comma 1120, lett. c) (Colloqui investigativi con i detenuti) ............ 395
Articolo 1, comma 1120, lett. d) (Proroga delle misure per la tutela
funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e
sicurezza) ............................................................................................................ 397
Articolo 1, comma 1120, lettera e) (Proroga unità tecnica gestione rifiuti in
Campania) .......................................................................................................... 400
Articolo 1, comma 1121 (Proroga perfezionamento presso l’ufficio del
processo) ............................................................................................................. 402
Articolo 1, comma 1122, lett. a) (Proroga di termini per l’utilizzo delle
dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri) ................................... 404
Articolo 1, comma 1122, lett. b) (Ritorno volontario assistito di migranti) ...... 406
Articolo 1, comma 1122, lett. c) (Proroga di termini per l’impiego di guardie
private nel contrasto alla pirateria) .................................................................. 408
Articolo 1, comma 1122, lett. d) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di
mancata approvazione del bilancio degli enti locali) ........................................ 411
VII
Articolo 1, comma 1122, lett. e) (Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità
speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani) .... 413
Articolo 1, comma 1122, lett. f) (Banca dati del DNA) ..................................... 416
Articolo 1, comma 1122, lett. g) (Proroga graduatorie del personale dei
Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).............................. 418
Articolo 1, comma 1122, lettera h) (Proroga della graduatoria di uno
specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) ............................ 419
Articolo 1, comma 1122, lett. i) (Proroghe in materia di adeguamento alla
normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere) ................. 420
Articolo 1, commi 1123 e 1124 (Riduzione del numero di sottoscrizioni per
la presentazione delle candidature alle elezioni politiche del 2018 ed altre
disposizioni) ........................................................................................................ 423
Articolo 1, comma 1125 (Proroga termini in materia di razionalizzazione
del patrimonio pubblico) .................................................................................... 427
Articolo 1, comma 1126 (Proroga convenzione Sogei) ..................................... 429
Articolo 1, commi 1127 e 1128 (Definizione agevolata dei debiti nei territori
delle regioni del Centro Italia, colpite dagli eventi sismici) .............................. 432
Articolo 1, commi 1129-1131 (Assunzioni e inquadramenti nel Ministero
dell'economia e delle finanze) ............................................................................ 436
Articolo 1, comma 1132, lett. a) (Proroghe in materia di anagrafe di
distribuzione dei carburanti) .............................................................................. 439
Articolo 1, comma 1132, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate
TV editoria)......................................................................................................... 442
Articolo 1, comma 1132, lett. c) (Proroga termini di progetti di efficienza
energetica di grandi dimensioni) ........................................................................ 445
Articolo 1, comma 1132, lett. d) (Modifica della disciplina in materia di
autoriparazione) ................................................................................................. 446
Articolo 1, comma 1133 (Proroga termini in materia di gestione
commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto) ....................... 448
Articolo 1, commi 1134 e 1135 (Proroga Sistri) ............................................... 451
Articolo 1, comma 1136, lett. a) (Differimento dell’applicazione del
regolamento per gli addetti al salvamento acquatico) ....................................... 457
Articolo 1, comma 1136, lett. b) (Proroga in materia di Taxi e NCC) .............. 459
Articolo 1, comma 1137 (Galleria Pavoncelli) .................................................. 461
Articolo 1, comma 1138 (Commissario per la realizzazione delle opere
relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e Palermo-Messina-Catania) ........ 463
VIII
Articolo 1, comma 1139 (Proroga del Commissario ad acta per la chiusura
degli interventi infrastrutturali nelle aree colpite dal sisma del 1980-1981) .... 465
Articolo 1, comma 1140 (Documento unico di circolazione) ............................ 468
Articolo 1, comma 1141, lett. a) (Proroghe per soggetti danneggiati da
emotrasfusioni) ................................................................................................... 470
Articolo 1, comma 1141, lett. b) (Proroga filiera distributiva del farmaco) ..... 472
Articolo 1, comma 1142 (Informazione antimafia per i terreni agricoli) ......... 474
Articolo 1, comma 1143 (Proroghe di termini in materia di edilizia
scolastica) ........................................................................................................... 476
Articolo 1, comma 1144 (Disposizioni relative agli ex lettori di lingua
straniera) ............................................................................................................ 481
Articolo 1, comma 1145 (Mutui per edilizia universitaria) ............................... 486
Articolo 1, comma 1146 (Incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM)
............................................................................................................................ 487
Articolo 1, comma 1147 (Importo del canone RAI per il 2018) ........................ 488
Articolo 1, comma 1148, lett. a)-e) e g) (Proroga di graduatorie concorsuali
e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni) ............................ 490
Articolo 1, comma 1148, lett. f) (Proroga della sospensione delle modalità
di reclutamento dei dirigenti di prima fascia) .................................................... 497
Articolo 1, comma 1148, lett. h) (Proroga dei contratti di collaborazione
nelle pubbliche amministrazioni) ....................................................................... 500
Articolo 1, comma 1149 (Materie di concorso per l'esame di avvocato) .......... 501
Articolo 1, comma 1150 (Proroga termini nel processo amministrativo
telematico) .......................................................................................................... 502
Articolo 1, comma 1151 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici
Torino 2006) ....................................................................................................... 503
Articolo 1, comma 1152 (Proroga della deroga agli standard relativi
all'assistenza ospedaliera per i comuni interessati da alcuni eventi sismici) .... 504
Articolo 1, comma 1153 (Contabilità speciale per il cd. "fondo casa") ............ 505
Articolo 1, comma 1154 (Libro unico del lavoro in modalità telematica) ........ 507
Articolo 1, comma 1155 (Clausola di salvaguardia per le autonomie
speciali) .............................................................................................................. 508
Articolo 1, comma 1156 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare e
disposizioni in materia di immobili della difesa) ............................................... 510
Articolo 1, comma 1157 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie
marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn) ......................................................... 512
IX
Articolo 1, comma 1158 (Società Armamenti e Aerospazio S.p.A.) .................. 513
Articolo 1, commi 1159-1161 (Fondo per le aree confinanti con le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano) ...................... 514
Articolo 1, comma 1162 (Ulteriori fondi per il Garante della privacy) ............ 519
Articolo 1, comma 1163 (Integrazione dello stanziamento per l’attuazione
della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza) ................................... 522
Articolo 1, comma 1164 (Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria
Marche) .............................................................................................................. 525
Articolo 1, comma 1165 (Infrastruttura autostradale A22 Brennero-
Modena) .............................................................................................................. 526
Articolo 1, comma 1166 (Rimodulazione delle risorse del “Fondo
investimenti”) ..................................................................................................... 528
Articolo 1, commi 1167 e 1168 (Rifinanziamento trattamenti di integrazione
salariale gruppo ILVA e contributo per area Genova-Cornigliano) ................. 530
Articolo 1, comma 1169 (Completamento progetto “Viabilità di accesso
all’hub portuale di La Spezia – Variante alla SS1 Aurelia”) ............................ 532
Articolo 1, commi 1170-1177 (Programma di ricerche in Artico (PRA)) ........ 533
Articolo 1, comma 1178 (Fondo produzione bieticolo-saccarifera) ................. 537
Articolo 1, comma 1179 (Contenzioso Anas imprese appaltatrici) ................... 538
Articolo 1, commi 1180 e 1181 (Concessioni di commercio su aree
pubbliche) ........................................................................................................... 541
PARTE II SEZIONE II - APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE ............ 544
Articoli 2-15 (Approvazione degli stati di previsione) ....................................... 544
Articoli 16 e 17 (Quadri generali riassuntivi) ................................................... 556
Articolo 18 (Disposizioni diverse) ...................................................................... 561
Articolo 19 (Entrata in vigore) ........................................................................... 570
SCHEDE DI LETTURA
Articolo 1, comma 793-803 e 806-807
13
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
(Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia
di mercato del lavoro)
793. Allo scopo di completare la
transizione in capo alle regioni delle
competenze gestionali in materia di
politiche attive del lavoro esercitate
attraverso i centri per l'impiego e di
consolidarne l'attività a supporto della
riforma delle politiche attive del lavoro di
cui al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, nel rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni definiti ai
sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il
personale delle città metropolitane e delle
province, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso i centri
per l'impiego e già collocato in
soprannumero ai sensi dell'articolo 1,
comma 421, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, al netto di coloro che sono
stati collocati a riposo alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' trasferito
alle dipendenze della relativa regione o
dell'agenzia o ente regionale costituito
per la gestione dei servizi per l'impiego,
in deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente e con
corrispondente incremento della
dotazione organica. Ai fini delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi
557 e 557-quater, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni, le
agenzie o gli enti regionali costituiti per
la gestione dei servizi per l'impiego
calcolano la propria spesa di personale al
netto del finanziamento di cui al comma
794.
794. Per le finalità di cui al comma
793, i trasferimenti alle regioni a statuto
ordinario sono incrementati di
complessivi 235 milioni di euro, a
decorrere dall'anno 2018.
L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 8, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15
milioni di euro a decorrere dall'anno
2018.
795. Allo scopo di consentire il
regolare funzionamento dei servizi per
l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti
regionali costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego succedono nei
rapporti di lavoro a tempo determinato e
di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge per lo
svolgimento delle relative funzioni,
ferma restando la proroga prevista
dall'articolo 1, comma 429, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
796. Le regioni, le agenzie o gli enti
regionali costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego e l'Agenzia
nazionale per le politiche attive del
lavoro (ANPAL), al fine di superare il
precariato e valorizzare la professionalità
acquisita dal personale a tempo
determinato impiegato in funzioni
connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed
il monitoraggio delle politiche attive del
lavoro, possono applicare le procedure
previste dall'articolo 20 del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in
deroga al regime delle assunzioni
previsto dalla normativa vigente. Ai fini
delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 557 e 557-quater, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le regioni
calcolano la propria spesa di personale al
netto del finanziamento di cui al comma
797. I contratti di lavoro a tempo
determinato e i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa
in essere alla data del 31 dicembre 2017
sono prorogati fino al 31 dicembre 2018
ovvero, in caso di avvio entro tale ultima
data delle procedure di cui al citato
Articolo 1, comma 793-803 e 806-807
14
articolo 20 del decreto legislativo n. 75
del 2017, fino alla loro conclusione.
797. Per le finalità di cui ai commi
795 e 796, i trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario sono incrementati di
complessivi 16 milioni di euro. Per le
finalità di cui al comma 796, i
trasferimenti dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali all'ANPAL sono
incrementati, a decorrere dall'anno 2018,
di 2,81 milioni di euro.
798. Le regioni provvedono agli
adempimenti strumentali conseguenti al
trasferimento del personale e alla
successione nei contratti disposti dai
commi da 793 a 797 entro la data del 30
giugno 2018. Fino a tale data, le province
e le città metropolitane continuano a
svolgere le attività di gestione del
suddetto personale e anticipano gli oneri
connessi all'attuazione del presente
comma, rivalendosi successivamente
sulle regioni, secondo modalità stabilite
con apposite convenzioni.
799. Le convenzioni tra le regioni, le
province e le città metropolitane, per
disciplinare le modalità di rimborso degli
oneri relativi alla gestione della fase
transitoria del trasferimento del personale
fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte
secondo uno schema approvato in sede di
Conferenza unificata. Al personale con
rapporto di lavoro subordinato trasferito
ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica
il trattamento giuridico ed economico,
compreso quello accessorio, previsto per
il personale delle amministrazioni di
destinazione, con conseguente
adeguamento dei fondi destinati al
trattamento economico accessorio del
personale a valere sulle risorse
finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e,
ove necessario, su quelle regionali,
garantendo in ogni caso l'equilibrio di
bilancio. Il personale di cui al comma 793
che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, si trova in posizione di
comando o distacco o altri istituti
analoghi presso un'amministrazione
pubblica diversa da quelle di cui al
medesimo comma 793 è trasferito, previo
consenso dell'interessato, presso
l'amministrazione dove presta servizio, a
condizione che vi sia capienza nella
dotazione organica e nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, e comunque purché'
risulti garantita la sostenibilità finanziaria
a regime della relativa spesa. Le proroghe
disposte dal comma 796, terzo periodo,
non sono computate, nei limiti delle
risorse di cui al comma 797, ai fini di
quanto previsto dall'articolo 9, comma
28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122.
800. Al fine di consentire la
progressiva armonizzazione del
trattamento economico del personale
delle città metropolitane e delle province
transitato in altre amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma
92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e
dell'articolo 1, commi 424 e 425, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, con
quello del personale delle
amministrazioni di destinazione, a
decorrere dal 1° gennaio 2018 non si
applica quanto previsto dall'articolo 1,
comma 96, lettera a), della predetta legge
n. 56 del 2014, fatto salvo il
mantenimento dell'assegno ad personam
per le voci fisse e continuative, ove il
trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia
inferiore a quello dell'amministrazione di
provenienza. Per le medesime finalità di
cui al primo periodo, a decorrere dal 1°
gennaio 2018 i fondi destinati al
trattamento economico accessorio del
personale, anche di livello dirigenziale,
degli enti presso cui il predetto personale
è transitato in misura superiore al numero
del personale cessato possono essere
incrementati, con riferimento al
medesimo personale, in misura non
superiore alla differenza tra il valore
medio individuale del trattamento
economico accessorio del personale
dell'amministrazione di destinazione,
Articolo 1, comma 793-803 e 806-807
15
calcolato con riferimento all'anno 2016, e
quello corrisposto, in applicazione del
citato articolo 1, comma 96, lettera a),
della legge n. 56 del 2014, al personale
trasferito, a condizione che siano
rispettati i parametri di cui all'articolo 23,
comma 4, lettere a) e b), del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Ai
conseguenti maggiori oneri le
amministrazioni provvedono a valere e
nei limiti delle rispettive facoltà
assunzionali. Le regioni possono
alternativamente provvedere ai predetti
oneri anche a valere su proprie risorse,
garantendo, in ogni caso, il rispetto
dell'equilibrio di bilancio.
801. L'ANPAL, nello svolgimento
delle sue funzioni istituzionali, comunica
ai soggetti iscritti all'albo informatico
delle agenzie per il lavoro, di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e ai soggetti
iscritti all'albo nazionale dei soggetti
accreditati ai servizi per il lavoro, di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, i dati relativi alle
persone in stato di disoccupazione o a
rischio di disoccupazione, ai sensi
dell'articolo 19, commi 1 e 4, del
medesimo decreto legislativo n. 150 del
2015, per favorirne la ricollocazione nel
mercato del lavoro e al fine di garantire
una maggiore efficacia dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
802. L'INPS comunica all'ANPAL i
dati delle persone appartenenti a nuclei
familiari in condizione di povertà
beneficiari del Reddito di inclusione
(ReI) di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147,
allo scopo di consentire l'avvio di
iniziative finalizzate alla ricollocazione
in percorsi lavorativi o di istruzione e
formazione.
803. La messa a disposizione dei dati
di cui al comma 801 è effettuata per il
tramite del sistema informativo unitario,
di cui all'articolo 13 del citato decreto
legislativo n. 150 del 2015, cui i soggetti
iscritti all'albo informatico delle agenzie
per il lavoro e all'albo nazionale dei
soggetti accreditati a servizi per il lavoro
sono interconnessi, ai sensi della
normativa vigente.
(...)
806. Nei limiti delle risorse
finanziarie assegnate ai sensi dei commi
794 e 797, i trasferimenti di personale
alle regioni, alle agenzie o agli enti
regionali costituiti per la gestione dei
servizi per l'impiego sono effettuati in
deroga e non sono computati ai fini del
calcolo dei limiti assunzionali vigenti.
807. Ai trasferimenti alle regioni a
statuto ordinario previsti dai commi 794
e 797 si provvede mediante decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano.
I commi 793, 795 e 806 prevedono il trasferimento alla regione - o all'agenzia
o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - di alcuni
dipendenti o collaboratori già in servizio presso i centri per l'impiego. Il
comma 796 disciplina la possibilità di stabilizzazione, presso la regione o
agenzia o ente regionale suddetto, ai fini dello svolgimento delle funzioni
in materia di politiche attive del lavoro, o presso l'Agenzia Nazionale per
le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), dei lavoratori dipendenti a termine
operanti nel medesimo settore. I commi 794, 797 e 807 recano gli
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
16
stanziamenti per l'attuazione dei commi summenzionati e disciplinano la
procedura per i trasferimenti delle risorse finanziarie alle regioni.
I commi da 798 a 800 dispongono in ordine al trattamento economico e
giuridico di personale delle città metropolitane e delle province trasferito ad
altra pubblica amministrazione. Inoltre concernono la fase transitoria della
stabilizzazione del personale a termine operante nel settore delle politiche
attive del lavoro, dipendente dalle regioni e dall'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL).
I commi da 801 a 803 recano alcune norme in materia di comunicazione
di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del mercato del
lavoro.
Il comma 793 prevede che il personale delle città metropolitane e delle
province, già collocato in soprannumero (rispetto alla dotazione organica
delle stesse1), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed in servizio
presso i centri per l'impiego, sia trasferito alla regione - o all'agenzia o ente
regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego - (con esclusione
dei dipendenti già collocati a riposo alla data di entrata in vigore della
presente legge). I trasferimenti di personale alla regione (o altro soggetto,
come sopra indicato) si hanno con corrispondente incremento della
dotazione organica. A tal fine, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
sono incrementati di 235 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018 (comma
794), con la corrispondente riduzione, nella misura di 15 milioni annui, delle
risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione preordinate per
agevolazioni contributive inerenti a progetti di riduzione dell'orario di lavoro.
Il suddetto importo di 235 milioni non viene computato nella spesa per il
personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul patto di
stabilità interno (comma 793).
Il trasferimento del personale in esame è disposto in deroga ai limiti sulle
assunzioni contemplati dalla normativa e non è considerato ai fini del calcolo
dei medesimi limiti (commi 793 e 806).
Il comma 795 prevede che la regione, ovvero l'agenzia o ente regionale
costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, succeda alla città
metropolitana o alla provincia nei rapporti di lavoro a tempo determinato o
di collaborazione coordinata e continuativa in essere (alla data di entrata in
vigore della presente legge) per lo svolgimento dei medesimi servizi. Anche
tale subentro è disposto in deroga ai limiti sulle assunzioni contemplati dalla
normativa e non è considerato ai fini del calcolo dei medesimi limiti (comma
806).
Il comma 796 prevede che la regione (ovvero l'agenzia od ente regionale
costituito per la gestione dei servizi per l'impiego) e l'Agenzia nazionale per
1 Riguardo a quest'ultima, cfr. l'art. 1, comma 421, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
17
le politiche attive del lavoro (ANPAL) possano - ai fini dello svolgimento
delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro - stabilizzare i
lavoratori dipendenti a termine operanti nel medesimo settore, in deroga ai
limiti sulle assunzioni contemplati dalla normativa.
La stabilizzazione è operata secondo la disciplina di cui all'articolo 20 del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (relativo alle procedure di
stabilizzazione presso pubbliche amministrazioni nel triennio 2018-2020).
Qualora siffatte procedure di stabilizzazione non abbiano avvio entro il 31
dicembre 2018, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere al 31
dicembre 2017 e i contratti di collaborazione continuativa, sono prorogati al
31 dicembre 2018.
Ai fini di cui ai commi 795 e 796, a decorrere dal 2018, i trasferimenti alle
regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro annui,
mentre i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all'ANPAL sono incrementati di 2,81 milioni annui (comma 797). Il suddetto
incremento relativo alle regioni a statuto ordinario non viene computato nella
spesa per il personale, nell'àmbito della verifica del rispetto delle norme sul
patto di stabilità interno (comma 796).
Il comma 807 prevede che i trasferimenti alle regioni alle regioni a statuto
ordinario di cui ai commi 794 e 797 siano determinati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Il comma 798 reca disposizione transitoria, prevedendo che le regioni
provvedano agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del
personale e alla successione nei contratti di cui qui si tratta, entro la data del
30 giugno 2018.
Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le
attività di gestione del personale e anticipano gli oneri connessi, rivalendosi
successivamente sulle regioni, secondo modalità stabilite con apposite
convenzioni.
Il comma 799 concerne il sopra detto trasferimento alle regioni del personale
in soprannumero in servizio a tempo indeterminato presso i centri di servizio,
dipendente di città metropolitane e province. Reca disposizioni attinenti per
lo più al trattamento economico e giuridico.
Il personale con rapporto di lavoro subordinato che sia oggetto del
trasferimento, vede attribuito il trattamento giuridico ed economico
(compreso quello accessorio) previsto per il personale delle amministrazioni
di destinazione.
Sono conseguentemente adeguati i fondi destinati al trattamento economico
accessorio del personale (a valere sulle risorse finanziarie previste ai commi
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
18
794 e 797, ed ove necessario sulle risorse regionali). Deve essere garantito in
ogni caso l'equilibrio di bilancio.
Il personale che sia oggetto del trasferimento, e sia al contempo in posizione
di comando presso altra pubblica amministrazione (o distacco o analoghi
istituti) alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito presso
l'amministrazione dove presta servizio. È richiesto il previo consenso
dell'interessato.
Tale trasferimento presso l'amministrazione cui si presti servizio è
condizionato alla capienza nella dotazione organica e delle risorse
finanziarie disponibili a legislazione vigente. Deve comunque risultare
garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.
Le proroghe disposte dal comma 796 - sopra illustrate - non sono computate
(nei limiti delle risorse di cui al comma 797) ai fini della determinazione della
soglia di avvalimento personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa (soglia
costituita dal limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità
nell'anno 2009, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78 del 2010).
Infine, si prevede che le convenzioni tra le regioni, le province e le città
metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi
alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30
giugno 2018, siano sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di
Conferenza unificata.
Il comma 800 concerne il trattamento economico e giuridico del personale
già dipendente di città metropolitane e province, transitato ad altra
amministrazione pubblica a seguito del trasferimento di funzioni delle
province (ai sensi dell'articolo 1, comma 92 della legge n. 56 del 2014)
nonché a fini di ricollocazione di personale in mobilità (ai sensi
dell'articolo 1, commi 424 e 425 della legge n. 190 del 2016).
In particolare, si prevede che - a decorrere dal 1° gennaio 2018 - a siffatto
personale transitato ad altra amministrazione pubblica:
- non si applichino il mantenimento della posizione giuridica ed economica in godimento all’atto del trasferimento e dell’anzianità
maturata (con corrispondente trasferimento di risorse all’ente
destinatario) né la conferma degli importi antecedentemente al
trasferimento dei compensi di produttività, la retribuzione di risultato
e le indennità accessorie (con conseguente impossibilità di loro
incremento, fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato
integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo
nazionale di lavoro stipulato dopo l’entrata in vigore della legge n. 56
del 2014: sono previsioni poste dall'articolo 1, comma 96, lettera a)
della medesima legge n. 56);
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
19
- invece si applichi il mantenimento dell'assegno ad personam per voci fisse e continuative.
Del pari, si prevede che dal 1° gennaio 2018 i fondi per il trattamento
accessorio del personale (anche dirigenziale) negli enti in cui il personale sia
transitato in eccesso rispetto al personale cessato, possano essere
incrementati in misura non superiore alla differenza tra valore medio
individuale del trattamento accessorio del personale di destinazione calcolato
con riferimento al 2016 e quello corrisposto al personale trasferito (in
applicazione del richiamato articolo 1, comma 96, lettera a), della legge n.
56 del 2014).
È peraltro prescritto il rispetto di alcuni parametri, indicati dall'articolo 23,
comma 4, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 - relativi,
rispettivamente, a: il rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti
considerate al netto di quelle a destinazione vincolata; il rispetto degli
obiettivi del pareggio di bilancio (di cui all'articolo 9 della legge n. 243 del
2012).
Ai conseguenti maggiori oneri - relativi all'armonizzazione del trattamento
economico del personale transitato dalle città metropolitane e province - le
amministrazioni provvedono a valere e nei limiti delle rispettive facoltà
assunzionali.
Le regioni possono alternativamente provvedere anche a valere su proprie
risorse, garantendo, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio di bilancio.
I commi da 801 a 803 introducono alcune norme in materia di
comunicazione di dati tra soggetti pubblici e privati operanti nel settore del
mercato del lavoro. In particolare, si prevede che:
l'ANPAL comunichi, secondo le modalità di cui al comma 803, alle
agenzie per il lavoro i dati relativi alle persone in stato di disoccupazione
o a rischio di disoccupazione2, al fine di favorirne la ricollocazione nel
mercato del lavoro e di garantire una maggiore efficacia dell'incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
l'INPS comunichi all'ANPAL i dati delle persone appartenenti a nuclei
familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di inclusione
(ReI), di cui al D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, al fine di consentire
l'avvio di iniziative per la ricollocazione in percorsi lavorativi o di
istruzione e formazione.
2 Per le nozioni delle due categorie, la norma fa rinvio all'art. 19, commi 1 e 4, del D.Lgs. 14 settembre
2015, n. 150, e successive modificazioni. In base a tali norme: sono considerati disoccupati i soggetti
privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche
del lavoro l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle
misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego; i lavoratori dipendenti che
effettuino la registrazione suddetta dopo la ricezione della comunicazione di licenziamento ed in
pendenza del periodo di preavviso sono considerati, in tale fase, "a rischio di disoccupazione".
Articolo 1, commi 793-803 e 806-807
20
Riguardo al ReI, cfr. sub i commi 190-197 e 199-200.
Articolo 1, commi 804 e 805
21
Articolo 1, commi 804 e 805
(Fondo per la riduzione del superticket)
804. Al fine di conseguire una
maggiore equità e agevolare l'accesso
alle prestazioni sanitarie da parte di
specifiche categorie di soggetti
vulnerabili, nello stato di previsione del
Ministero della salute è istituito un Fondo
per la riduzione della quota fissa sulla
ricetta di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera p), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e delle misure di cui alla lettera p-
bis) del medesimo comma, con una
dotazione di 60 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2018.
805. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri per
la ripartizione del Fondo di cui al comma
804. Nella determinazione dei criteri di
riparto sono privilegiate le regioni che
hanno adottato iniziative finalizzate ad
ampliare il numero dei soggetti esentati
dal pagamento della quota fissa sulla
ricetta di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera p), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ovvero delle misure di cui alla
lettera p-bis) del medesimo comma.
I commi 804 e 805 istituiscono un Fondo, con una dotazione annua di 60
milioni di euro, per la riduzione della quota fissa di compartecipazione per
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket).
La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un
decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF, previa
intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge di bilancio. Nel riparto dovranno essere privilegiate le
regioni in cui siano state adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei
soggetti esentati dal pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui
siano state introdotte misure regionali alternative di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie.
I commi 804 e 805 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della
salute, un Fondo per la riduzione della quota fissa relativa all’erogazione di
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cosiddetto superticket).
La dotazione del fondo è pari a 60 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2018. Si ricorda che tale quota fissa, a carico degli assistiti non
esentati dalla partecipazione al costo, è pari a 10 euro e che essa può essere
non applicata, in tutto o in parte, dalle singole regioni, che possono decidere
di adottare misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie, purché assicurino lo stesso gettito e fermo restando il principio del
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario (secondo i criteri e le
Articolo 1, commi 804 e 805
22
procedure di cui alla lettera p-bis) dell'art. 1, comma 796, della legge
296/2006).
Il nuovo Fondo è destinato a consentire una maggiore equità e ad agevolare
l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di soggetti
vulnerabili.
La definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo è demandata ad un
decreto del Ministro della salute, da adottare, di concerto con il MEF,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Nella determinazione dei
medesimi criteri dovranno essere privilegiate le regioni in cui siano state
adottate iniziative intese ad ampliare il numero dei soggetti esentati dal
pagamento della quota fissa di 10 euro ovvero in cui siano state introdotte
altre misure regionali di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.
Tutte le regioni prevedono sistemi di compartecipazione alla spesa sanitaria; tali
sistemi presentano però diverse caratteristiche in quanto possono diversificarsi sia
in relazione alle prestazioni su cui si applicano, sia in relazione agli importi che i
cittadini sono tenuti a corrispondere, sia in relazione alle esenzioni previste. Le
differenze tra regioni sono ancora più evidenti se si considerano le prestazioni
specialistiche ambulatoriali, per le quali la legge 537/1993 ha introdotto il
pagamento fino all'importo massimo di 36,15 euro per ricetta a carico di tutti i
cittadini e rispetto alle quali il D.L. 98/2011 ha reintrodotto, per i non esenti, il
pagamento di una ulteriore quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro per prestazioni di
specialistica ambulatoriale (il cosiddetto superticket previsto dal comma 796 lett.
p della legge 296/2006, ed abolito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, dall'articolo 61,
comma 19, del D.L. 112/2008), consentendo però alle regioni di poter adottare,
misure alternative che assicurino lo stesso gettito, aggiuntive rispetto alle misure
eventualmente già vigenti nelle singole regioni.
La conseguenza è che l'importo del ticket che i cittadini sono tenuti a pagare per le
prestazioni specialistiche ambulatoriali dipende in ciascuna regione:
dalle tariffe regionali delle singole prestazioni, fino al limite massimo ex legge
537/1993 (36,15 euro) o previsto localmente, dalle eventuali misure di
compartecipazione aggiuntive eventualmente adottate;
dal DL 98/2011 che ha reintrodotto per i pazienti non esenti la quota fissa di 10
euro.
Sul punto si rinvia alla sezione del sito Agenas dedicata alla Compartecipazione
alla spesa sanitaria dei cittadini - Ticket con la sintesi della normativa vigente nelle
regioni al 1° maggio 2015.
A quella data, 4 regioni non applicavano la quota ricetta di cui al DL 98/2011 (Valle
d’Aosta, PA Bolzano, Basilicata e la PA Trento, che dal 1 giugno 2015 prevede una
quota di 3 euro. Dal febbraio 2017 a queste regioni si è aggiunto il Lazio), 8 regioni,
se si esclude come visto il Lazio, (Abruzzo, Liguria, Molise, Campania, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna) applicano la quota aggiuntiva per ricetta di 10 euro, le
restanti applicano misure alternative alla quota fissa. Le misure alternative sono
http://www.agenas.it/aree-tematiche/monitoraggio-e-valutazione/spesa-sanitaria/compartecipazione-alla-spesa-sanitaria-tickethttp://www.agenas.it/aree-tematiche/monitoraggio-e-valutazione/spesa-sanitaria/compartecipazione-alla-spesa-sanitaria-ticket
Articolo 1, commi 804 e 805
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articolate secondo diverse modalità: in 5 regioni (Veneto, Emilia Romagna,
Toscana, Umbria, Marche,) la quota ricetta è rimodulata in base al reddito familiare,
in 3 regioni (Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia) la rimodulazione è basata
sul valore della ricetta. Tuttavia, sono differenti sia le fasce di reddito applicate
nelle regioni, sia le modalità di calcolo del reddito considerato (in alcune si utilizza
il reddito familiare, in altre l’ISEE), sia le fasce di valore delle ricette. Inoltre,
alcune regioni prevedono ticket differenziati per alcune prestazioni ad alto costo
(es. TAC, RM, PET, chirurgia ambulatoriale).
Alla evidente variabilità derivante dall’articolazione del sistema di
compartecipazione si aggiunge la variabilità delle esenzioni. A livello nazionale
(sul punto si rinvia alla sezione dedicata del sito del Ministero della salute) sono
previste esenzioni per specifiche condizioni di salute (alcune patologie croniche,
specifiche malattie rare, gravidanza, invalidità), per alcune attività di prevenzione
(screening per alcuni tumori, test HIV), o per alcune categorie di cittadini
individuate in base all’associazione tra condizioni personali, sociali e reddituali. Le
regioni hanno frequentemente esteso le esenzioni previste a livello nazionale a
ulteriori condizioni di salute o a ulteriori categorie di cittadini o hanno modificato i
limiti di reddito.
Tali situazione ha determinato, come ricordato nella pubblicazione Agenas, ticket
elevati, con una rinuncia alle prestazioni ovvero la “fuga” dal Servizio Sanitario
Nazionale verso strutture sanitarie private, spesso in grado di offrire prestazioni a
tariffe concorrenziali rispetto ai ticket.
http://www.salute.gov.it/portale/esenzioni/dettaglioContenutiEsenzioni.jsp?lingua=italiano&id=4674&area=esenzioni&menu=vuoto
Articolo 1, comma 808
24
Articolo 1, comma 808
(Compensazioni minor gettito IRAP)
808. Alle regioni a statuto ordinario è
attribuito un contributo, nei limiti di 18
milioni di euro, a titolo di compensazione
della quota di fondo perequativo non
attribuita nell'anno 2016, a causa del
minor gettito IRAP determinato dalle
misure introdotte dal comma 20
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte
in conto residui sul capitolo 2862 di cui
al programma « Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria »
relativo alla missione « Relazioni
finanziarie con le autonomie territoriali »
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per un
ammontare pari a 18 milioni di euro, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate su apposito
capitolo di spesa del medesimo stato di
previsione. Il presente comma entra in
vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
Il comma 808 attribuisce alle regioni un contributo a compensazione del
minor gettito IRAP derivante dalle agevolazioni introdotte dalla legge di
stabilità 2015.
Si ricorda che il comma 20, nonché i commi da 22 a 25 dell’articolo 1 della legge
n. 190 del 2014 introducono alcune agevolazioni in materia di Imposta regionale
sulle attività produttive – IRAP (contenuta nel decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446). In particolare, si dispone l’integrale deducibilità dall’IRAP del
costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato, eccedente le
vigenti deduzioni – analitiche o forfetarie – riferibili allo stesso costo.
L’agevolazione opera in favore di taluni soggetti sottoposti a imposta e decorre dal
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
In sostanza, ove la sommatoria delle deduzioni – analitiche o forfetarie – previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997 risulti inferiore al costo del
lavoro, spetta un’ulteriore deduzione fino a concorrenza dell’intero importo
dell’onere sostenuto.
Il comma 20 introduce all’articolo 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il comma 4-octies
il quale, in sostanza, concede la possibilità a taluni soggetti IRAP di ridurre la base
imponibile IRAP di un importo pari alla differenza tra il costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e
l’importo di alcune spese già deducibili ex lege.
Alle regioni a statuto ordinario è quindi attribuito un contributo, nei limiti di
18 milioni di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo
perequativo non attribuita nell’anno 2016, a causa del minor gettito IRAP
determinato dalle richiamate agevolazioni.
Articolo 1, comma 808
25
A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al
programma “Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria”
relativo alla missione “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per un
ammontare pari a 18 milioni di euro sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato
di previsione.
Si rileva che il capitolo 2862 “Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a
titolo di compartecipazione all'IVA”, presenta residui pari a 18,6 milioni di euro. Il
capitolo reca questa nota: “Lo stanziamento del capitolo tiene conto: del livello del
finanziamento del servizio sanitario nazionale, come stabilito dall'art.1 comma
392 della legge di bilancio n. 232/2016 e ridotto ai sensi del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro della salute del 5 giugno 2017,
per un valore pari a 113,396 miliardi di euro per il 2018 e 114,396 miliardi di
euro per il 2019; delle minori entrate fiscali (IRAP e addizionale regionale IRPEF).
Per l'anno 2020 si è ipotizzata una stima di crescita del 2,2% rispetto al 2019”.
Sul punto si ricorda che la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 392, legge
232/2016) aveva rideterminato in diminuzione, rispetto a quanto stabilito con
l'Intesa dell'11 febbraio 2016, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale, portandolo a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di
euro per il 2018. Per il 2019 il livello del finanziamento era stato fissato in 115.000
milioni di euro.
Successivamente, il decreto 5 giugno 2017, a causa del mancato contributo delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome agli obiettivi di finanza
pubblica, ha nuovamente rideterminato il livello del fabbisogno sanitario nazionale,
stabilendo ulteriori riduzioni, pari a: 423 milioni di euro per il 2017 e 604 milioni
di euro per il 2018.
Pertanto, il Fondo sanitario nazionale nel 2018 risulta pari a 113.396 milioni di euro
(anziché a 114.000 milioni come previsto dalla legge 232/2016 - Legge di Bilancio
2017).
Si chiarisce che la norma entra in vigore il giorno della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della presente legge.
file://///NCS01_POOL08_SERVER/VOL21/LEGGE%20DI%20BILANCIO/LEGGE%20DI%20BILANCIO%202018/A.S.%202960/SEZIONE%20I/ll'Intesa%20dell'11%20febbraio%202016http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/13/17A03956/sg
Articolo 1, comma 809
26
Articolo 1, comma 809
(Soppressione del Fondo per esigenze in termini
di saldo netto da finanziare e fabbisogno)
809. Il Fondo per far fronte alle
esigenze in termini di saldo netto da
finanziare e fabbisogno istituito nello
stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui
all'articolo 20, comma 3, del decreto-
legge 16 ottobre 2017, n. 148, è
soppresso.
Il comma 809 sopprime il Fondo per far fronte alle esigenze in termini di
saldo netto da finanziare e fabbisogno, iscritto nello stato di previsione del
MEF.
Si tratta di un fondo che è stato recentemente istituito dall’articolo 20,
comma 3, del decreto-legge n. 148/20173 in termini di saldo netto da
finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per
l'anno 2018. La soppressione – al cui riguardo la relazione illustrativa della
norma non ha fornito indicazioni - comporta corrispondenti effetti in termini
di riduzione di spesa sui due saldi in questione, come esposto nel prospetto
riepilogativo degli effetti finanziario allegato al testo iniziale del disegno di
legge di bilancio.
3 Recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”.
Articolo 1, comma 810
27
Articolo 1, comma 810
(Tavolo di valutazione degli effetti del debito autorizzato e non
contratto nei bilanci degli enti locali)
810. Allo scopo di valutare gli effetti
dello strumento del debito autorizzato e
non contratto di cui all'articolo 40 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, in termini di rilancio degli
investimenti, di minori oneri finanziari e
di chiarezza della gestione contabile, è
istituito, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, un tavolo
tecnico, a seguito dei cui lavori si
procede, eventualmente, alle conseguenti
modifiche del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, limitatamente alle regioni
che nell'ultimo triennio abbiano
rispettato gli indicatori annuali di
tempestività dei pagamenti, ai sensi delle
disposizioni vigenti.
Il comma 810 dispone che allo scopo di valutare gli effetti del debito in
questione in termini di rilancio degli investimenti e di chiarezza contabile,
con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo tecnico.
Il comma 810 fa riferimento allo strumento del debito autorizzato e non
contratto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo di
armonizzazione contabile n.118/2011. Nello stabilire che il bilancio di
previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario di competenza, e
nel dettarne i criteri di redazione, tale articolo specifica in proposito, al
comma 2, che a decorrere dal 2016 il disavanzo di amministrazione derivante
dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,
risultante dal rendiconto 2015, può essere coperto con il ricorso al debito che
può essere contratto solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. In
riferimento a ciò il comma in esame dispone che allo scopo di valutare gli
effetti del debito in questione in termini di rilancio degli investimenti e di
chiarezza contabile, con D.M. Economia è istituito un apposito tavolo
tecnico. In base all’esito dei lavori potranno apportarsi conseguenti
modifiche al D.Lgs. n.118/2011 sopracitato, limitatamente alle regioni che
nell’ultimo triennio abbiano rispettato gli indicatori annuali di tempestività
dei pagamenti.
Articolo 1, comma 811
28
Articolo 1, comma 811
(Stanziamenti per la stabilizzazione di dipendenti dell'INAPP)
Per il commento al comma 811 v. la scheda "Articolo 1, commi 668-671,
673-674 e 811" contenuta nel Volume II.
Articolo 1, comma 812
29
Articolo 1, comma 812
(Stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e
comuni)
812. Al fine di superare il precariato e
di valorizzare le professionalità acquisite
dal personale a tempo determinato, resta
ferma l'applicazione dell'articolo 4,
comma 6-quater, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, alle selezioni comunque
effettuate e concluse ai sensi dell'articolo
1, comma 560, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
Il comma 812 interviene in materia di stabilizzazione del personale a
tempo determinato di regioni e comuni.
Si prevede che, alle selezioni per l'assunzione di personale a tempo
determinato effettuate e concluse ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della
legge n. 296 del 2006, continuino ad applicarsi le disposizioni sulle
stabilizzazioni del personale a tempo determinato di regioni e comuni, di
cui all’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013.
L'intervento normativo, esplicitamente finalizzato al superamento del
precariato e alla valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale
a tempo determinato, consente di dare attuazione al comma 6-quater (e cioè
di assumere a tempo indeterminato il predetto personale) anche oltre i termini
(limitati al quadriennio 2013-206) ivi previsti (v. infra).
L'art. 1, comma 560, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007)
prevede che - per il triennio 2007-2009 - gli enti territoriali sottoposti al patto di
stabilità interno (di cui all'art. 1, comma 557), che procedono all'assunzione di
personale a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 36
del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel bandire le relative prove selettive,
riservino almeno il 60 per cento dei posti ai soggetti con i quali hanno stipulato
contratti di collaborazione coordinata e continuativa (fatta eccezione per gli
incarichi di nomina politica) per la durata complessiva di almeno un anno raggiunta
alla data del 29 settembre 2006.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 2008, ha dichiarato l'illegittimità del
comma 560, nella parte in cui si applica anche alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
L’articolo 4, comma 6-quater, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, ha attribuito alle regioni e ai comuni che
avessero proceduto ad assunzioni a tempo determinato sulla base di procedure
selettive ai sensi dell’articolo 1, comma 560, della legge n. 296 (ossia avessero
Articolo 1, comma 812
30
indetto, nel triennio 2007-2009, prove selettive per l’assunzione di personale a
tempo determinato, prevedendo una riserva di posti non inferiore al 60 per cento a
favore di lavoratori già titolari di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa) la facoltà di procedere, per il quadriennio 2013-2016, alla
stabilizzazione a domanda del personale (non dirigenziale) già assunto a tempo
determinato (per effetto delle sopraindicate procedure selettive), a condizione che
quest'ultimo avesse maturato, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, 3 anni
di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi 5 anni.
Articolo 1, comma 813
31
Articolo 1, comma 813
(Stabilizzazione del personale sanitario)
813. All'articolo 20, comma 11, del
decreto legislativo 25 maggio 2017, n.
75, le parole: «tecnico-professionale e
infermieristico del Servizio sanitario
nazionale» sono sostituite dalle seguenti:
« , dirigenziale e no, di cui al comma 10
».
Il presente comma estende l'àmbito di applicazione di norme relative alle
possibili procedure di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario
nazionale, facendo riferimento a tutto il personale (anche dirigenziale)
medico, tecnico-professionale e infermieristico - anziché, come nella
formulazione finora vigente, al solo personale tecnico-professionale e
infermieristico.
Le norme in oggetto consentono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il
piano triennale dei fabbisogni di personale e previa l'indicazione della
relativa copertura finanziaria, di: assumere a tempo indeterminato i
dipendenti aventi un contratto a termine e che possiedano determinati
requisiti; bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al
cinquanta per cento dei posti disponibili, a soggetti titolari di un contratto di
lavoro flessibile e che possiedano determinati requisiti.
Più in particolare, con riferimento agli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale:
- ai fini della prima procedura (assunzione diretta a tempo indeterminato), si richiede (in via congiuntiva) che il soggetto: a) risulti
in servizio (successivamente al 28 agosto 2015) con contratti a tempo
determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione; b)
sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime
attività svolte, con procedure concorsuali, anche espletate presso
amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda
all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze
di enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale,
almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto
anni;
- riguardo alle procedure concorsuali con quota riservata, si consente che rientrino nella suddetta quota i soggetti che possiedano tutti i seguenti
requisiti: risultino titolari (successivamente al 28 agosto 2015) di un
contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisca il
concorso; abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze di
Articolo 1, comma 813
32
enti ed aziende (anche diversi) del Servizio sanitario nazionale, almeno
tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Si ricorda che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, resta
vigente anche una parallela disciplina, sempre transitoria4, che consente, con
riferimento al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico,
l'indizione, entro il 31 dicembre 2018, di procedure concorsuali con quota
riservata - con la conclusione della medesima procedura entro il 31 dicembre
2019 -. La quota di riserva può concernere, nella misura massima del 50 per
cento, il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico che abbia
maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio,
anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, con contratti a tempo
determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con
altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti o aziende.
4 Disciplina di cui all'art. 1, commi 543 e 544, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive
modificazioni, e all'art. 20, comma 10, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.
Articolo 1, comma 814
33
Articolo 1, comma 814
(Utilizzo quota accantonata nel risultato di amministrazione a
seguito di anticipazioni di liquidità)
814. L'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel
senso che la facoltà degli enti destinatari
delle anticipazioni di liquidità, di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013,
n. 64, di utilizzare la quota accantonata
nel risultato di amministrazione a seguito
dell'acquisizione delle erogazioni, ai fini
dell'accantonamento al fondo crediti di
dubbia esigibilità nel risultato di
amministrazione, può essere esercitata
anche con effetti sulle risultanze finali
esposte nell'allegato 5/2 annesso al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui effettuato ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, dello
stesso decreto legislativo n. 118 del 2011,
nonché' sul ripiano del disavanzo
previsto dal comma 13 del medesimo
articolo, limitatamente ai soli enti che
hanno approvato il suddetto
riaccertamento straordinario a decorrere
dal 20 maggio 2015, fermo restando il
rispetto dell'articolo 3, comma 8, del
medesimo decreto legislativo n. 118 del
2011, il quale prevede che l'operazione di
riaccertamento straordinario sia oggetto
di un unico atto deliberativo.
Il comma 814 riguarda gli enti locali destinatari di anticipazioni di liquidità
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, e l'utilizzo da parte degli
enti stessi della quota accantonata nel risultato di amministrazione.
Il comma 814 reca una interpretazione della disposizione di cui all’articolo
2, comma 6, del D.L. n. 78 del 2015, che dà facoltà agli enti locali destinatari
di anticipazioni di liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili
di cui al D.L. n. 35/2013 di utilizzare la relativa quota accantonata nel
risultato di amministrazione ai fini dell’accantonamento al fondo crediti di
dubbi esigibilità, precisando che tale facoltà poteva essere esercitata anche
con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5.2 al D.Lgs. n.
118/2011 (risultato di amministrazione), a seguito del riaccertamento
straordinario dei residui effettuato nel 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma
7, dello stesso decreto legislativo, nonché sul ripiano del disavanzo
eventualmente derivato, limitatamente ai soli enti che hanno approvato il
suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 maggio 2015.
Articolo 1, commi 815 e 828
34
Articolo 1, commi 815 e 828
(Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)
815. A decorrere dall'anno 2018 alla
regione Friuli Venezia Giulia non si
applicano le disposizioni in materia di
patto di stabilità interno di cui all'articolo
1, commi 454 e seguenti, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
(...)
828. Il comma 483 dell'articolo 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, è
abrogato.
I commi 815 e 828 stabiliscono il definitivo passaggio alle regole del
pareggio di bilancio, a decorrere dall’anno 2018, per la Regione Friuli-
Venezia giulia, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di
Bolzano e Trento, unici enti ai quali si continuavano ad applicare i vincoli
di finanza pubblica stabiliti dal patto di stabilità.
In riferimento alla Regione Friuli-Venezia Giulia, il comma 815 stabilisce
che non si applicano, a decorrere dall’anno 2018, le norme sul patto di
stabilità contenute nell’articolo 1, comma 454 e seguenti della legge di
stabilità 2013. Per la regione in questione, infatti, fino all’anno 2017, la
disciplina della riduzione del debito pubblico è basata sul contenimento della
spesa complessiva, espressa in competenza eurocompatibile. La disciplina
generale, nonché le norme sul monitoraggio degli adempimenti e dei risultati
e le sanzioni in caso di inadempienza, sono contenute nelle disposizioni della
legge di stabilità 2013, di cui la norma in esame stabilisce la
disapplicazione. Gli obiettivi della regione Friuli-Venezia Giulia, vale a dire il limite alle spese
complessive sono stati determinati dalla legge di stabilità 2015, ai commi 517-521
dell’unico articolo e recepiscono il protocollo d'intesa tra Stato e Regione
sottoscritto il 30 ottobre 2014, in materia finanziaria. In particolare il comma 517
stabilisce l'obiettivo programmatico della regione per l'esercizio 2014, nonché gli
obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Per quanto concerne la regione Trentino-Alto Adige e le Province
autonome di Bolzano e di Trento il passaggio alla disciplina del pareggio
di bilancio a decorrere dal 2018 è già stato stabilito dalla legge di stabilità
2015 (L. 190/2