LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga

Post on 12-Jan-2016

58 views 1 download

description

LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga. Seminario organizzato da Unione Confcommercio Milano, 27 marzo 2012. Materiale a cura di Marina Zanga. 1. Quali tipi di preferenze tariffarie?. Preferenze bilaterali , reciprocamente concesse alle parti; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALE Relatori: Luca Moriconi e Marina Zanga

LE REGOLE DELL’ORIGINE PREFERENZIALERelatori: Luca Moriconi e Marina Zanga

 

1

Materiale a cura di Marina Zanga

Seminario organizzato da Unione Confcommercio

Milano, 27 marzo 2012

Quali tipi di preferenze tariffarie?

Preferenze bilaterali, reciprocamente concesse alle parti;

Preferenze unilaterali, concesse solo dalla Comunità ai paesi terzi, ma non viceversa

2

Paesi con regime tariffario preferenziale bilaterale

3

Paesi paneuromediterranei

Algeria

Cisgiordania e Gaza

Egitto

Giordania

Isole Faeroer

Islanda (EFTA)

Israele

Libano

Lichtenstein (EFTA)

Marocco

Norvegia (EFTA)

Siria

Svizzera (EFTA)

Tunisia

Turchia

Accordi di libero scambio

Sudafrica

Messico

Cile

Corea del Sud

Unioni doganali

Turchia

San Marino

Andorra

Prove d’origine per la TURCHIA

Nell’ambito dell’Unione doganale:

A.TR. = NON ATTESTA L’ORIGINE DELLE MERCI , ma l’immissione in libera pratica (dazi assolti).

Esportatore autorizzato per la Turchia = autorizzato alla previdimazione degli A.TR per il rilascio semplificato, con timbro speciale.

4

Prove d’origine per la TURCHIA

Nell’ambito dell’Unione doganale:

per provare l’origine preferenziale nell’ambito dell’Unione doganale, anche ai fini del cumulo paneuromediterraneo si utilizza la

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

(analoga a quella del fornitore UE, anche a lungo termine).

NB: non è necessario essere autorizzati per rilasciarla.

5

Prove d’origine per la TURCHIA

Per i prodotti CECA (carbone e acciaio) e per gli agricoli esistono accordi ad hoc tra CE e Turchia.

In questi due ambiti le prove d’origine sono: EUR1, EUR-Med, dichiarazione su fattura.

Si può richiedere lo status di esportatore autorizzato.

6

Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale bilaterale

Le regole d’origine sono contenute nelle DAC Reg. (CE) 2454/1993

7

Paesi balcanici occidentali

Albania

Bosnia-Erzegovina

Croazia

Macedonia

Montenegro

Serbia

Altri paesi e territori a regime tariffario preferenziale unilaterale.

Moldova e Kosovo

SPG Sistema delle Preferenze Generalizzate

ACP Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico

PTOM Paesi e Territori d’Oltremare

8

Quale origine delle merci?

Origine non preferenzialeÈ l’origine dichiarata in dogana negli scambi con tutti i paesi terzi per l’applicazione di tutte le misure da tariffa doganale (tariffarie e non tariffarie).

Il documento base è il certificato d’origine C.O.

9

Origine preferenziale

È l’origine dichiarata in dogana solo per determinati Paesi e solo su richiesta, per l’applicazione di misure tariffarie preferenziali (riduzione o esenzione daziaria).

I documenti base sono: EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura

A cosa serve l’origine preferenziale?Normativa di base: art. 27 del CDC (Reg. CE

2913/1992) e art. 35 del CDCA (Reg. CE 450/2008).

Serve per l’applicazione di misure preferenziali, tariffarie (riduzione o esenzione daziaria) o non tariffarie, previste nell’ambito di accordi stipulati con Paesi Terzi o adottate unilateralmente dalla UE.

Consultare la Tariffa doganale TARIC on line per verificare le preferenze tariffarie applicate dall’UE e Market Access Database per quelle nei Paesi terzi.

10

11

Prodotti originari in ambito preferenziale

Prodotti interamente ottenuti (prodotti sottosuolo, vegetali, animali vivi, ecc.)

Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati (secondo le condizioni stabilite nei protocolli sull’origine allegati agli accordi)

ATTENZIONE! Le regole di trasformazione preferenziali sono DIVERSE da quelle non-preferenziali (solitamente più RESTRITTIVE)

Come determinare l’origine preferenziale delle merci: le regole di lista

Contenute nei protocolli sull’origine annessi agli accordi o negli stessi regolamenti comunitari di base (CDC e DAC)

L’elenco degli accordi con i rimandi ai protocolli d’origine è consultabile online dal sito internet della Commissione Europea, divisione: Taxation and Customs Union, sezione: preferential origin - arrangements list

12

Le regole di lista

Tre tipologie standard:

1. cambiamento della voce doganale delle materie prime non originarie utilizzate

2. effettuazione di lavorazioni specifiche espressamente descritte nella regola di lista

3. regola del valore: previsione di soglie percentuali di valore che non devono essere superate, riferite alle materie prime non originarie utilizzabili nel processo di trasformazione e calcolate sul prezzo ‘franco fabbrica’ del prodotto finito.

13

CAMBIAMENTO DI VOCE DOGANALEBORSE IN PELLE VD 4202

In Italia vengono assemblati termostati con materie prime

14

VOCE SA

DESCRIZIONE DELLE MERCI

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari

1 2 3 o 4

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

===

LAVORAZIONI SPECIFICHEINDUMENTI PER DONNA (CAMICETTE) VD 6206

15

VOCE SA

DESCRIZIONE DELLE MERCI

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari

1 2 3 o 4

ex capitolo 62

ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex6211

Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

Indumenti per donna (…) ricamati

Fabbricazione a partire da filati

Fabbricazione a partire da filati o da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

===

REGOLA DEL VALORESTRUMENTI DI REGOLAZIONE (TERMOSTATI) VD 9032

In Italia vengono assemblati termostati con materie prime malesi e italiane. I termostati vengono venduti in Svizzera e in Germania. Qual è l’origine dei termostati?

16

VOCE SA

DESCRIZIONE DELLE MERCI

Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari perottenere il carattere di prodotti originari

1 2 3 o 4

9032 Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto

===

Le prove dell’origine preferenziale

Certificato di circolazione merci EUR.1 e EUR-MED

Certificato d’origine FormA (per SPG)

Dichiarazione d’origine su fattura

Dichiarazione del fornitore

17

Il certificato di circolazione merci EUR.1

Formulario Compilazione e rilascio Rilascio a posteriori Duplicato Validità (4 o 10 mesi) Errori, discordanze,

presentazione tardiva

18

19

European Community - EC

Israel

EC Israel

Issued retrospectively (rilasciato a posteriori)Duplicate (duplicato)

20

PARTE COMPILATA DALL’ESPORTATORE O DAL DOGANALISTA E FIRMATA E TIMBRATA DALLA DOGANA

PARTE COMPILATA E FIRMATA DALL’ESPORTATORE O DA UN RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO (DOGANALISTA)

Origine e valore in dogana21

Nota:

Se il cumulo paneuromediterraneo non viene applicato o non c’è intenzione di applicarlo con altri paesi aderenti si può emettere un ceritificato di circolazione merci EUR.1 anziché il certificato EUR-MED.

22

Chi richiede il rilascio e compila il certificato EUR 1 o EUR-MED?

L’esportatore o, sotto la sua responsabilità, il suo rappresentante autorizzato (chi cura lo sdoganamento)ATTENZIONE! L’esportatore è responsabile e deve conservare per 3 anni i documenti comprovanti l’origine delle merciNB: i documenti giustificativi sono elencati sul retro dell’EUR1, che rimane in dogana.

23

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. IT/001/BG/10) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale………………………..……

- cumulation applied with ………….(name of country/countries)

- no cumulation applied

Luogo, data e firma manoscritta originale dell’esportatore (se non esentato)

N.B.: le parti in rosso vanno inserite solo nell’ambito del cumulo paneuromediterraneo

La dichiarazione su fattura

EUR-MED

Chi compila la dichiarazione su fattura

L’esportatore, in fattura o sui documenti di trasporto

Valore fino a 6.000 euro per spedizione: rilasciabile autonomamente da qualsiasi esportatore

Valore > 6.000 euro: rilasciabile solo dagli esportatori autorizzati

Attualmente non e’ prevista per la SIRIAE’ l’unica prova ammessa per la COREA DEL SUD

24

25

Origine materie prime

Lavorazioni effettuate

Origine prodotto finito

Documenti giustificativi e tracciabilità dell’origine:

26

Origine materie prime - Acquisto interno o intracomunitario chiedere

dichiarazione del fornitore per origine preferenziale

- Importazione da paesi extraUE: bollette doganali di importazione con allegate fattura e prove d’origine (EUR1, EUR-MED, FormA, dichiarazione su fattura, dichiarazione del fornitore per Turchia)

La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito

27

Materie prime: documenti giustificativi da acquisire e conservare

Paese d’origine materie prime

Cina (non pref.)Francia (Italia)

Tunisia (pref.)

Prove d’origine

materie prime bolla import, fattura, C.O. fattura, dichiarazione del

fornitore CEE bolla import, fattura,

EUR-MED o dichiaraz.su fattura

28

Lavorazioni effettuate

- Analisi processi, schede lavorazione- Verifica regole di trasformazione per

origine preferenziale e non preferenziale- Determinazione origine acquisita

La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito

29

Lavorazioni effettuate: documenti giustificativi per dimostrare il rispetto delle regole di lista

Regola

Cambio di voce doganale

Lavorazioni specifiche

Regola del valore

documenti giustificativi

Descrizioni merce, classificazione TARIC, ecc.

Schede di lavorazione, analisi di laboratorio, ecc.

Scheda valore con tutte le componenti di costo, riferita al prezzo EXW del prodotto finito, fatture di vendita, ecc.

30

Prodotto finito

- Classificazione tariffaria del prodotto- Valutazione origine acquisita- Prove d’origine da rilasciare per:

vendita interna o intracomunitaria o

esportazione

La tracciabilità dell’origine: dalle materie prime al prodotto finito

31

Prodotto finito: prove d’origine da rilasciare e documenti giustificativi da conservare

Paese di vendita del prodotto finito

Cina (non pref.)Francia (Italia)

Tunisia (pref.)

Messico (pref.)

Corea del Sud (pref.)

Prove d’origine

da rilasciare

Certificato d’origine CO

dichiarazione del fornitore CEE

EUR1 o EUR-MED o dich. su fattura (EUR-MED)

EUR1 o dich. su fattura

Dichiarazione su fattura

L’esportatore autorizzato

Può emettere direttamente la dichiarazione su fattura, per spedizioni di qualsiasi valore, con conseguente abbattimento di tempi e costi

Va richiesta l’autorizzazione al competente Ufficio delle Dogane (tempo max del procedimento 60gg.)

Occorre garantire l’osservanza delle regole e la conservazione delle prove d’origine per 3 anni

Viene attribuito un codice alfanumerico da inserire nella dichiarazione su fattura (es: IT/001/BG/10)

Richiedibile all’Ufficio delle Dogane territorialmente competente

32

33

La dichiarazione del fornitore UE nell’ambito di un regime preferenziale

(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)

34

La dichiarazione del fornitore UE(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)

COMPILARE SOLO PER CUMULO PEM

Luogo e data

Nome e funzione nella società

Firma

Le prove dell'origine negli scambi internazionali 35

La dichiarazione a lungo termine(Reg.CE 1207/2001 modificato da Reg. CE 1617/2006)

DESCRIZIONEDesignazione commerciale corrispondente a quanto indicato nelle fatture, ad esempio codice articolo

Nome società CE, paese o gruppo paesi

Paese o gruppo paesi interessati

Compilare solo per cumulo PEM

N.B.: MAX 1 ANNO

Luogo e dataNome e funzione, ragione sociale e indirizzo della societàFirma

La dichiarazione del fornitore UE per merci non originarie

37

La dichiarazione del fornitore CEE

NOTE

38

Il certificato d’informazione INF4E’ un certificato che viene richiesto per verificare la correttezza di

una dichiarazione del fornitore. (art. 6)

39

E’ composto da 2 parti: la domanda di rilascio che include sul retro una dichiarazione del fornitore e il certificato INF4.

Va compilato dal fornitore che ha rilasciato la dichiarazione ai fini dell’origine.

Presentato in dogana per l’apposizione del visto nella casella 7.

Consegnato al cliente comunitario che lo ha richiesto, il quale a sua volta lo inoltrerà all’autorità doganale che lo ha richiesto.

40

La dichiarazione del fornitore (retro INF4)

41

Un libro pensato per voi

Luca Moriconi, Marina Zanga

Guida pratica sull’origine delle merci

IPSOA, Milano, 2011

Grazie per l’attenzione