L’atto di accertamento E’ un atto autoritativo di determinazione quali/qualitativo...

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L’atto di accertamento

E’ un atto autoritativo di determinazione quali/qualitativo dell’imposta in rettifica della dichiarazione e/o in sostituzione

I metodi di accertamento

Persone fisiche (art. 39 dpr 600/73)•Accertamento analitico

•Accertamento sintetico

Accertamento analitico

•Procede alla rettifica delle specifiche indicazioni della dichiarazione del contribuente

•In base al confronto con dati contenuti in dichiarazioni, documenti, acquisiti nella fase istruttoria (prova diretta)

•Ma anche in base a presunzioni, purchè siano gravi precise e concordanti (prova indiretta)

Accertamento sintetico

•Ricostruzione del reddito complessivo del soggetto

•In base ad elementi presuntivi•Quando la differenza è di almeno un

quarto; per almeno due periodi di imposta

Accertamento sintetico o induttivo•Spese del contribuente (consumi, spese

per investimenti)•Individuate da un Decreto del Ministero

Economia e Finanze (c.d. Redditometro)•Il redditometro collega il sostenimento di

determinate spese alla quantificazione di un reddito

•Lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito così presuntivamente determinato è la prova sufficiente per la rettifica dell’A.F.

Caso 1

•Tizio è proprietario di una Ferrari e di una imbarcazione

•Applicando il redditometro, il possesso di questi beni fa presumere il possesso di un reddito pari a 50.000

•Tizio ha dichiarato, negli ultimi due anni, un reddito di 5.000

•L’AF emette avviso di accertamento.•Come difendersi?

Prova contraria del contribuente•Spese non imputabili al soggetto•Spese coperte da smobilizzi patrimoniali•Spese coperte da redditi esenti•Spese coperte da redditi soggetti ad

imposta sostitutiva/ritenuta fonte a titolo di imposta

Soggetti imprenditori

(art. 39 dpr 600/73; art. 54 dpr 633/72)

- Accertamento contabile- Accertamento extracontabile

Accertamento contabile Analitico•Analisi della contabilità e delle specifiche

poste alla luce delle indicazioni della dichiarazione e degli altri elementi di prova acquisiti nel corso dei poteri istruttori

Accertamento contabile induttivo•La rettifica delle singole poste della

contabilità/dichiarazione è operato alla luce di elementi di carattere presuntivo

Accertamento extracontabile•La contabilità manca o è inattendibile nel

proprio complesso (gravi violazioni di tenuta della contabilità)

•Determinazione del reddito di impresa complessivamente, prescindendo dalle scritture contabili

•Avvalendosi di presunzioni anche se non gravi, precise e concordanti

Gli studi di settore

•Accertamento previsto per le imprese c.d. “minori” (oggi fino a 7,5 milioni di Euro)

•Art. 63 sexiesDl 331/93; l. 146/98)•Si basano su un ragionamento di tipo

presuntivo collegato alla media dei ricavi e compensi di un settore economico

•Consentono un accertamento “a tavolino”, con utilizzo limitato se non assente dei poteri istruttori

•Obbligo del contraddittorio

Caso

•Soggetto A è imprenditore che dichiara nel 2007 100.000 come redditi di impresa

•In base agli studi di settore, egli non risulta “congruo”, visto che dovrebbe dichiarare 200.000 euro.

•Come può difendersi?

Avviso di accertamento•Atto autoritativo dell’A.F. che chiude la

sequenza accertativa•Risultato dell’attività ispettiva sostanziale

(poteri istruttori) e dei singoli metodi accertativi utilizzati

•Se non impugnato rende definitivo l’accertamento della imposta in esso contenuto

Tipologie atti accertamento

•Accertamento in rettifica;•Accertamento d’ufficio;•Accertamento integrativo e modificativo;•Accertamento parziale

Avviso Accertamento in rettifica•Viene emanato in base alla sopravvenuta

conoscenza di nuovi elementi •Emesso quando il contribuente ha

validamente presentato la dichiarazione;•Per contestare la infedeltà della stessa•Utilizzo dei metodi accertativi analitico,

sintetico, contabile, extracontabile (prima analizzati)

Accertamento d’ufficio

•Dichiarazione non presentata•Metodo accertativo alla base:

determinazione del reddito o dei compensi Iva complessivi in base ad elementi comunque raccolti, anche se presunzioni non gravi precise e concordanti, anche prescindendo da eventuali scritture contabili regolarmente tenute

Accertamenti integrativi e modificativi•Integrano o modificano avvisi di

accertamento precedentemente emessi•Possibili solo se fondati sulla

“sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi”

•Principio della tendenziale unicità dell’avviso di accertamento

Avvisi di accertamento parziale•Avvisi di accertamento che si fondano su

dati particolarmente affidabili•Ma senza che vi sia stata esplicazione di

attività istruttoria•Ammettono una successiva attività

accertativa sostanziale e quindi l’emanazione di avvisi di accertamento “ordinari”

Requisiti dell’avviso di accertamento•Notifica e firma•Obbligo di motivazione•Termine per l’accertamento(artt. 42-43, dpr 600/73)

Presupposti

a) Competenzab) Pendenza del terminec) Difformità tra dichiarazione e situazione

di fattod) doverosità

a) Competenza

L’atto deve essere emanato dall’ufficio competente nei confronti del

contribuente, individuato con riferimento al domicilio fiscale di quest’ultimo, ovvero

al luogo di registrazione dell’atto

b) Pendenza

L’atto di accertamento non può essere emanato

se è scaduto il termine di decadenza previsto dalla legge

Pendenza del termine• Imposte sui redditi: 31 dicembre del IV anno

successivo alla dichiarazione; 31 dicembre del V anno se la dichiarazione è stata omessa o è nulla

• IVA: 31 dicembre del IV anno successivo alla dichiarazione; 31 dicembre del V anno se la dichiarazione è stata omessa o è nulla

• Imposte di registro, di trasferimento: entro 2 anni dal pagamento dell’imposta principale

c) Difformità tra dichiarazione e situazione di fatto

Rilevata sulla base dei poteri di controllo ovvero dalla omissione della dichiarazione invece dovuta

d) Doverosità

Sussiste il dovere per l’Amministrazione di emanare l’atto di accertamento in caso di

difformità tra il dichiarato o il non dichiarato e la situazione accertata.

Forma

a) Sottoscrizione dell’avvisob) documento

a) sottoscrizione dell’avviso

L’avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo d’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui

delegato

b) documento

a) Imponibile accertatob) Aliquote applicatec) Imposte liquidate al lordo e al netto

delle detrazioni, delle ritenute d’acconto e dei crediti d’imposta

d) La motivazione

d) motivazione

La motivazione consiste nell’esternazione dell’iter logico giuridico seguito

dall’ufficio per pervenire alla propria versione del presupposto e della base

imponibile

segue motivazione…

•La motivazione è richiesta a pena di nullità.

•La motivazione insufficiente determina una mera irregolarità dell’atto, sanabile, dall’amministrazione finanziaria nella successiva fase contenziosa.

Motivazione per relationem

Art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente ha espressamente previsto che se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato

all’atto che lo richiama

NotificazioneLa notificazione degli atti di accertamento e degli atti che per

legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 ss del Codice di procedura civile con le seguenti modificazioni previste dall’art. 60 del D.P.R. 600/1973

• Messi comunali, messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte

• Sottoscrizione del consegnatario• Domicilio fiscale del destinatario• Facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una

persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano;

• Notificazioni effettuate presso la Casa Comunale, nell’albo del Comune

• Mezzo posta

Destinatari

Sono tutti coloro cui è direttamente riferibile la capacità contributiva

manifestata dal presupposto, nonché coloro che la legge equipara a questi

(sostituto d’imposta, coobbligati dipendenti)

Contribuente ed avviso accertamentoScelte possibili:- impugnazione (entro 60 giorni dalla

notifica) e contenzioso tributario;- istanza di autotutela;- Istanza di accertamento con adesione;- adempimento spontaneo (con sanzioni

ridotte entro 60 giorni);- Comportamento omissivo – seguirà la

riscossione coattiva

Autotutela

•Potere dell’A.F. di eliminare propri atti viziati;

•Potere ampiamente discrezionale dell’A.F. •No potere di impugnare un diniego di

autotutela, solo vincolo per l’A.F. di dare una risposta positiva o negativa al contribuente

•Compatibile con la successiva emanazione di un atto corretto, emendato dai vizi del precedente

Accertamento con adesione (l. 218/1997)•Presupposti;•Sospensione del termine di impugnazione;•Definizione concordata di imponibile ed

imposta;•Limiti di ammissibilità costituzionale;•Si perfeziona con il pagamento