Laboratori di prova - clausole contrattuali per limitare la responsabilità

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L'intervento tenuto dall'avv. Valeria Fabbri in data 12 febbraio 2014 al seminario organizzato da ALPI - Associazione Laboratori di prova e Organismi di Certificazione Indipendente. L'intervento ha come obiettivo quello mettere in luce quali possono essere gli strumenti contrattuali finalizzati a stabilire una proporzionalità tra l'attività svolta dei Laboratori di Prova e le eventuali responsabilità alle quale gli stessi laboratori possono essere chiamati a rispondere nell'ipotesi di difettosità del prodotto sul quale si è svolto l test

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Workshop Alpi Associazione

“La conoscenza degli

aspetti legali per ridurre i

rischi di contenziosi” Avv. Valeria Fabbri

12 febbraio 2014

Introduzione

Con il presente lavoro si intende fornire alcuni suggerimenti

pratici agli Associati Alpi nella gestione delle criticità legate

all’esercizio dell’attività di competenza.

I contenuti giuridici di seguito esposti, lungi dal voler essere

esaustivi, costituiscono una disamina di carattere generale.

Possibili criticità nell’attività degli Associati Alpi

Un esempio pratico:

Il Laboratorio di prova X riceve dal produttore Y l’incarico di svolgere un test sul componente di un prodotto industriale più complesso.In seguito, dopo la comunicazione delle risultanze, il produttore Y chiede al Laboratorio X il risarcimento di danni presuntivamente legati ad una carente e/o erronea esecuzione del test.

Criticità l’ammontare del risarcimento richiesto è di

molto superiore all’importo pagato per la commessa.

L’attività dei Laboratori di prova – Possibili criticità

Le possibili evoluzioni della problematica: Si va in causa, ma spesso il Giudice non è un esperto delle specifiche norme (anche tecniche) del settore. Inoltre, non esiste prova scritta tra le parti idonea ad individuare l’oggetto dell’incarico e le criticità in esso insite.Ergo, il Laboratorio X è esposto al rischio di una condanna “gravosa”.

Come evitarlo?

Le possibili opzioni:

a) Prima di andare in causa

tentare una definizione in sede conciliativa, con il coinvolgimento di periti esperti dei prodotti e delle norme del settore

oppure

b) Prima dell’insorgenza di qualsivoglia problematica

la redazione di un contratto tra le parti

Il contratto come possibile strumento di tutela e/o di prevenzione delle cause:

a) può servire a delimitare e/o chiarire l’oggetto dell’incarico conferito al Laboratorio

• in questo modo, si “costringe” il committente a chiarire la funzione del componente rispetto al funzionamento del prodotto e a metterne in evidenza le eventuali criticità – l’attività del Laboratorio in tal senso è più “guidata”, oltre che mirata;

• conseguentemente, il Laboratorio può “tarare” il costo dell’incarico sull’importanza e/o complessità dello stesso.

Il contratto come possibile strumento di tutela e/o di prevenzione delle cause:

b) può servire ad introdurre una clausola di limitazione della responsabilità in favore del Laboratorio.

Limitazione della responsabilità - riferimenti normativi:

• Art. 1229 c.c. - è nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave;

• Art. 1382 cc. - la clausola con cui si conviene che, in caso di inadempimento (…), uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno superiore;

Limitazione della responsabilità - riferimenti normativi:

• Art. 1341 c.c. - non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità (..)

Dalla combinazione delle norme richiamate discende che:

1. È possibile introdurre una clausola di limitazione della responsabilità del Laboratorio, onde prevenire richieste risarcitorie del committente sproporzionate rispetto all’importo pattuito per la commessa;

2. In particolare, tramite l’inserimento di una penale limitativa della responsabilità, il Laboratorio potrebbe limitare/escludere la propria eventuale responsabilità per il caso della colpa lieve

Segue - dalla combinazione delle norme richiamate discende che:

3. affinché la limitazione di responsabilità “funzioni” (possa, cioè, essere fatta valere nel caso di un contenzioso), è necessario commisurarla ad elementi economici del contratto/commessa sulla base di valutazioni da effettuarsi caso per caso;

S T U D I O L E G A L E S T E FA N E L L I w w w. s t u d i o l e g a l e s t e f a n e l l i . i t

LETTERA INFORMATIVA

LINKEDIN GRUPPO DISPOSITIVI MEDICI: LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA

Grazie per la Vostra attenzione