La pena di morte strippoli anna 3e

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La pena di morte…

La questione della pena di morte non nasce dal nulla, ma attraversa la storia fin dalla morte dei tempi assumendo di volta in volta le sembianze di una

vendetta, di un riscatto e solo più recentemente di un recupero , di una riabilitazione.

La pena capitale è l’uccisione di un individuo ordinato da un’autorità in seguito alla condanna di un tribunale.

In genere viene comminata a persone che si sono macchiate di gravi reati come l’omicidio e l’alto tradimento.

È ancora applicata solo in alcuni stati:

• in 86 paesi è stato abolita per ogni reato;

• In 12 paesi è stata abolita tranne che per reati eccezionali (crimini di guerra);

• In 24 paesi è stata abolita “de facto” perché da 10 anni non si registrano;

• 76 paesi mantengono in vigore la pena capitale ed eseguono spesso la condanna a morte.

In Italia…In Italia la pena di morte è stata usata in vari modi e in varie

epoche dai tempi dell’antica Roma fino al 1948.

La Costituzione infatti la abolì definitivamente per tutti i reati comuni e militari commessi in tempo di pace.

La pena di morte rimase nel CODICE PENALE MILITARE DIGUERRA fino alla promulgazione della legge n. 589 che l’abolì sostituendola con la massima pena prevista dal codice penale, che è attualmente l’ergastolo.

Vari sono stati i metodi impiegati per l’esecuzione tra cui:

• l’impiccagione

• l’iniezione letale

• il plotone d’esecuzione

Vari sono stati i metodi impiegati per l’esecuzione tra cui:

• la decapitazione

• la sedia elettrica

• camere a gas

La pena estrema che priva il colpevole della sua vita, è sempre stata oggetto di discussione.

Benchè il numero dei paesi che prevedono la pena di morte sia ancora molto alto, si può constatare che la tendenza ad abolirla è ormai consolidata. La condanna della pena di morte viene vista come violazione dei diritti umani (diritto alla vita e quello a non essere torturati)

Il dibattito sulla liceità della pena di morte si articola intorno a due questioni: se la pena di morte sia giusta e sia utile.

Studi e ricerche hanno dimostrato che la pena di morte non ha nessun effetto deterrente: negli stati uniti infatti il numero di omicidi negli stati in cui è prevista la pena di morte è molto più alto di quelli in cui è stata abolita.

Rimane lo spirito di vendetta o l’idea che la morte di chi ha commesso un crimine sia una forma di risarcimento. Ma oltre a non essere efficace da un punto di vista psicologico, la vendetta non può essere messa a fondamento di un sistema giuridico!

Anche l’illuminista Cesare Beccaria, più di due secoli fa (1764), scrisse un’opera che trattava la giustizia e l’utilità della pena capitale.

Ne “Dei delitti e delle pene”

infatti lui affronta

l’argomento

attraverso 3

argomentazioni.

1°ARGOMENTAZIONE…

In un primo momento Beccaria prende in considerazione la pena come esempio per l’intera società. Afferma che ciò che spaventa gli uomini non è l’idea di essere condannati a morte, ma più di tutte è l’idea di essere condannati ai lavori forzati e quindi di essere sottoposti ad una sofferenza più duratura,e di conseguenza risulta essere un provvedimento più utile.

2°ARGOMENTAZIONE…

Nella seconda parte della sua opera, Beccaria immedesimandosi nel colpevole condannato, attua un cambio di prospettiva. Spiega le ragioni delle sue colpe e condanna lo stato.

3°ARGOMENTAZIONE…

L’autore inoltre, parla della contraddizione che si viene a creare nel momento in cui si punisce un omicidio attraverso un ulteriore omicidio. Non è la violenza la soluzione alla violenza. In questo caso infatti la pena assumerebbe l’aspetto di una vendetta più che l’aspetto di una punizione.

PUNTO DI VISTA DELLE ALTRE RELIGIONI…

La pena di morte non è contestata come espressione della legge, ma è fortemente criticata perché nessuno ha il diritto di togliere la vita a un essere vivente.

Il BUDDHISMO non impone nessuna regola

formale. Tra i cinque precetti (Sila) contenuti nell’insegnamento del Buddha, il primo dice di astenersi dal togliere la vita e dal far soffrire inutilmente ogni essere vivente. Poiché gli uomini sbagliano per ignoranza e non per cattiveria, non devono essere puniti ma educati.

Al contrario di ciò che molti credono, l’ISLAM non è

un sistema di leggi sanguinarie. Il CORANO infatti parla di pena di morte solo per casi gravissimi, come la difesa della società (Legge del Taglione, surah 11,178). La surah XVII, 33 afferma che non si deve eccedere nella vendetta. La Sharìa, il complesso di norme religiose, giuridiche e sociali fondate sulla dottrina coranica, prevede la pena di morte solo in tre casi: omicidio di un islamico, adulterio di una donna islamica sposata, bestemmia contro Allah.

L’EBRAISMO prevede la pena di morte, contemplata dalla Torah, ma le condizioni applicative risultano così restrittive che di fatto la pena di morte non viene ammessa.

Il CRISTIANESIMO ORTODOSSO ammette la pena di morte solo come legittima difesa dello Stato. Il CRISTIANESIMO PROTESTANTE è diviso pro o contro a seconda delle Chiese di appartenenza. A proposito del CATTOLICESIMO, per correttezza storica, va detto che nei territori del vecchio Stato Pontificio vigeva la pena di morte, che è rimasta formalmente in vigore all’interno delle mura dello Stato della Città del Vaticano fino al 1969 (benché non venisse applicata), anno in cui è stata ufficialmente abolita.

In generale non bisogna mai dimenticare che le religioni si rivolgono agli uomini tenendo conto della loro cultura, che si modifica nel corso della storia. Se per gli uomini a cui si rivolgeva l’Antico Testamento la pena di morte era normale, come testimoniano le leggi mosaiche che la prevedono (Es 21,12-17,23-25; Lv 24,17; Nm35,1), in seguito la Chiesa cattolica prese le distanza dalla pena di morte, rifacendosi a Gesù stesso, che si è sempre dichiarato contro la violenza e a favore del perdono di ogni peccatore. La mancata aperta condanna è motivata dalla volontà di non entrare nel merito delle singole legislazioni, ma il richiamo al perdono e a misure alternative hanno in realtà proprio il senso di una condanna.

Curiosità…

• La carta di imbarco di Singapore contiene un avvertimento ai visitatori sulla pena di morte per traffico di droga.

Anna Strippoli III E