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CIRCOLARE SETTIMANALE PER LO STUDIO
CIRCOLARE SETTIMANALE
NUMERO 10 DEL 13 MARZO 2015
LA SETTIMANA IN BREVE LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA
Pagina 3
LE SCHEDE INFORMATIVE
UN RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER MEDICINALI
In vista della compilazione delle dichiarazioni dei redditi si riepilogano in questa scheda le
regole per fruire della detrazione del 19% relativa alle spese per medicinali sostenute nel
2014. Si ricorda che gli importi di spesa vanno indicati in dichiarazione al lordo della
franchigia di 129,11 Euro, sia per il modello 730 sia per il modello Unico PF.
Pagina 5
IL NUOVO REGIME FORFETARIO, VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
L'introduzione del regime agevolato forfetario comporta la necessità per i contribuenti di
valutarne la convenienza rispetto al regime ordinario. Oltre alle notevoli semplificazioni vi
sono anche una serie di limiti da rispettare per poter usufruire del regime, che potrebbero
ridurre i vantaggi della sua adozione. In questa scheda verranno riepilogati gli aspetti cui
prestare maggiore attenzione prima del passaggio al nuovo regime.
Pagina 8
SOPPRESSO IL MODELLO IRE
I soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare non dovranno presentare,
entro il prossimo 31.3.2015, il mod. IRE in relazione alle spese sostenute nel 2014 per
interventi proseguiti nel 2015. Tale obbligo infatti è stato soppresso ad opera dell’art. 12 del
D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. Decreto semplificazioni fiscali).
Pagina 12
AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE
COMUNICAZIONE BLACK-LIST
Nella nostra consueta rubrica di aggiornamento, con una serie di domande e risposte,
analizzeremo le nuove modalità di invio dati relativi alle operazioni con i Paesi black-list,
alla luce delle recenti novità introdotte dal D.lgs. 175/2014 che ha semplificato tale
adempimento.
Pagina 14
PRASSI DELLA SETTIMANA
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
Pag. 2
CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19
RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell’Agenzia in ordine cronologico
Pagina 19
SCADENZARIO SCADENZARIO DAL 16.03.2015 AL 31.03.2015
Pagina 20
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
Pag. 3
LA SETTIMANA IN BREVE
Amici e Colleghi,
Ben ritrovati! Vediamo quali sono state le principali novità fiscali dell'ultima settimana.
Con la Risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito
al trattamento IVA per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni. In particolare, ha precisato
che l’agevolazione con Iva al 10, va calcolata al netto del valore dei “beni significativi”, tra i
quali rientrano ad esempio gli infissi. Per l'Agenzia, gli infissi sottostanno ai limiti agevolativi previsti
dal decreto del ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, in cui vengono dettagliatamente
elencati i “beni significativi". Non fa differenza se la fornitura sia riconducibile ad un contratto di
cessione di posa in opera o di appalto. A questi prodotti, quindi, l’aliquota IVA del 10% si applica
solo fino a concorrenza del valore della prestazione, considerato al netto del valore degli stessi
beni.
La Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 5 marzo scorso relativa alla causa C-479/13
relativa a un caso francese sull'aliquota IVA da applicare agli e-book, ha affermato che la
vendita di libri digitali o elettronici non sconta l'IVA agevolata. La Corte ha ricordato che,
secondo la normativa europea, le aliquote ridotte sono applicabili unicamente alle cessioni di
beni ed alle prestazioni di servizi elencate nell’allegato III della direttiva 2006/112/CE, che fa
riferimento, al punto 6, alla fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico ossia a cessioni di
beni. La fornitura di libri elettronici, invece, non integra una cessione di beni, non potendosi il libro
elettronico qualificare come bene materiale. Questa pronuncia è in linea con l’attuale prassi
dell’Amministrazione finanziaria italiana (circolare n. 23/E/2014), secondo cui il libro digitale
scaricabile da internet è riconducibile alla categoria dei prodotti editoriali elettronici, oggetto di
“commercio elettronico diretto”. Si ricorda, però, che l'Italia ha introdotto, a partire dal 2015,
l'aliquota IVA ridotta al 4% sugli e-book, aliquota ora a rischio in caso di ricorsi in sede
comunitaria.
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2015, sono state approvate le
nuove specifiche tecniche per il modello di pagamento F24, per consentire l’indicazione, oltre del
codice Bban, anche del codice Iban. La duplice modalità di identificazione del conto corrente
consentirà il graduale adeguamento delle procedure utilizzate dai contribuenti e dei loro
intermediari abilitati. evitando l’indicazione del codice fiscale e dei dati dei vari soggetti coinvolti
nella presentazione del modello F24.
Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il 9 marzo la circolare n. 1/E/DF, sull'estensione
dell'obbligo di fatturazione elettronica a tutte le Pubbliche Amministrazioni da parte degli
operatori privati che parte il prossimo 31 marzo 2015, chiarendo in maniera definitiva l'ambito di
applicazione . Ribadendo quanto affermato nella nota n. 1858 del 27 ottobre 2014, afferma che
le amministrazioni destinatarie non sono solo quelle dell'elenco Istat, ma anche le autorità
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
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indipendenti e, comunque, tutte le amministrazioni disciplinate dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001; tra le altre: aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, Regioni,
Province, Comuni, Comunità montane, istituzioni universitarie, Camere di commercio, aziende e
enti del Servizio Sanitario Nazionale e tutti gli enti pubblici non economici nazionali come gli Ordini
professionali e le federazioni sportive, compreso il Coni.
Da ricordare, entro lunedì 16 marzo, per le società di capitali, comprese le società consortili,
il pagamento della tassa annuale sulle concessioni governative per la numerazione e la bollatura
di libri e registri. L’obbligo riguarda anche le società in liquidazione. La tassa annuale è pari a:
309,87 euro, se l’ammontare del capitale o del fondo di dotazione non supera 516.456,90 euro;
516,46 euro, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo. La data di
riferimento per quantificare il capitale sociale o il fondo di dotazione è l’1 gennaio dell’anno per il
quale si esegue il versamento. Le modalità di pagamento sono diverse a seconda che si tratti:
del primo anno di inizio attività, in questo caso bisogna utilizzare il bollettino di c/c postale n.
6007 intestato a: “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura
numerazione libri sociali”, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini
Iva, nella quale vanno riportati gli estremi del versamento;
di anno successivo a quello di inizio attività, entro il 16 marzo di ciascun anno, utilizzando il
modello F24, esclusivamente con modalità telematica anche tramite compensazione. Va
indicato il codice tributo “7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali” e, oltre all’importo,
l’anno per il quale si effettua il versamento, cioè il periodo di riferimento.
Infine segnaliamo che il contratto preliminare stipulato privatamente prima del preliminare
firmato davanti al notaio è legittimo e " produttivo di effetti" . Questo il nuovo orientamento
giurisprudenziale introdotto dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4628 del 6
marzo 2015. Spesso utilizzato come prima accettazione di una proposta di acquisto, il preliminare
di preliminare si differenzia dal contratto preliminare vero e proprio, che prevede clausole
particolareggiate e la presenza di un notaio, come poi il contratto definitivo (il rogito notarile),
solitamente contestuale al pagamento. La Suprema Corte modifica così il precedente giudizio di
nullità per "inutilità sostanziale" di questa prassi (Cass. n. 8038/2009).
Un augurio di buon lavoro dalla Redazione
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
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INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Un riepilogo delle regole di detraibilità delle spese per medicinali
Tra le spese sanitarie detraibili quella relativa all'acquisto dei medicinali è tra le più frequenti,
pertanto in vista della compilazione della dichiarazione 2015 (periodo d'imposta 2014) appare
utile ricordare al contribuente le regole per poter fruirne.
E' bene precisare fin da subito che:
la detrazione compete per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, secondo il c.d.
"principio di cassa" (lo scontrino datato 2014, fino al 31.12.2014, verrà utilizzato per il modello
730/2015, riferito all'anno d'imposta 2014);
è prevista la franchigia di 129,11 euro che deve essere sottratta al totale delle spese dei farmaci, e
solo sulla differenza si applicherà la detrazione del 19%;
l'ammontare delle spese va riportato - al lordo della franchigia- al rigo:
E1 del Mod. 730,
RP1 del Mod. Unico,
la detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari a carico;
la detrazione spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa. Se il documento è
intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base all'effettivo
sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di ripartizione.
LE SPESE PER MEDICINALI DA BANCO: REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ
TIPOLOGIE DI SPESE
FARMACEUTICHE
FARMACI E MEDICINALI Detraibili
Per detrarre i farmaci acquistati con
prescrizione medica o il ticket
attestato nello scontrino non è più
necessario conservare la fotocopia
della ricetta di prescrizione
(Risoluzione 10/E/2010)
MEDICINALI OMEOPATICI Detraibili
Ai sensi del D.lgs. 219/2006 tali
prodotti sono considerati medicinali
(Circolare 21/E/2010 par. 4.7)
PRODOTTI GALENICI
Detraibili a
condizione
che
Siano preparati direttamente dal
farmacista. Se non è possibile
rilasciare lo scontrino parlante il
farmacista può redigere una fattura
dove indica:
natura del prodotto "Farmaco"
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qualità "preparazione galenica"
quantità "numero di confezioni"
PARAFARMACI Non
detraibili
Nemmeno se prescritti in quanto non
sono considerati medicinali.
PRODOTTI FITOTERAPICI
Detraibili a
condizione
che
Si tratti di medicinali approvati
dall'Ag. italiana del farmaco e dotati
di codice AIC (Risoluzione 396/2008)
INTEGRATORI ALIMENTARI Non
detraibili
Nemmeno se prescritti in quanto
appartengono al settore
alimentare(Risoluzione 256/2008)
DISPOSITIVI MEDICI
Detraibili a
condizione
che
Nello scontrino sia indicata la
tipologia di dispositivo e che il
contribuente conservi la
documentazione riportante il
marchio CE (Circolare 20/E/2011
quesito 5.16)
DOCUMENTAZIONE
NECESSARIA
Generalmente la documentazione giustificativa è fornita dallo scontrino
parlante, il quale deve indicare:
NATURA
In genere è riportata la locuzione "farmaco" o "medicinale",
tuttavia sono valide anche queste diciture:
MED. o
F.CO Abbreviazioni di medicinale e farmaco
OMEO Abbreviazione di prodotto omeopatico
TICKET La quota di spesa a carico del paziente
SOP Senza obbligo di prescrizione
OTC Over the counter, ossia medicinali da banco
QUALITÀ
La tipologia del farmaco o la sua denominazione. Dal 1°
gennaio 2010 il nome del farmaco è sostituito dal codice
alfanumerico AIC (= numero autorizzazione immissione in
commercio)
QUANTITÀ In genere il numero di confezioni
CODICE
FISCALE DEL
DESTINATARIO
Cioè del soggetto a cui è destinato il prodotto acquistato, e
che può non coincidere con chi ha acquistato il
medicinale. Per facilitare il riporto del codice fiscale viene
spesso chiesta l'esibizione della tessera sanitaria, tuttavia si
ricorda che «qualora l'assistito non sia in grado di esibire la
tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a
rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale
dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con
altra modalità (compresa la dichiarazione verbale)»
Circolare ministero salute 15.01.2008
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SPESE
FARMACEUTICHE
SOSTENUTE ALL'ESTERO
Le spese per l'acquisto di medicinali effettate all'estero sono detraibili
purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse
informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice
fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa,
mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista
estero in un apposito documento ( Circolare 34/E/2008 quesito 6.1)
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Il nuovo regime forfetario, valutazioni di convenienza
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il nuovo regime forfetario per le persone fisiche (imprese e
lavoratori autonomi) in possesso di determinati requisiti, e ha abrogato il regime delle nuove
iniziative produttive (art. 13 L. 388/2000) e quello degli "ex-minimi" (art. 27 comma 3 del D.l.
98/2011).
Anche il regime dei minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.l. 98/2011) era stato soppresso dalla
Legge di stabilità 2015 con un'attenuante data dalla c.d. "clausola di salvaguardia": era
consentita la sua continuazione -fino a scadenza naturale- per i soggetti che al 31.12.2014 erano
nel regime. Successivamente il decreto Milleproroghe, con l'iter di conversione in legge, ha
ripristinato il regime per il 2015, posticipando così la sua abrogazione di un anno. Il regime dei
minimi, quindi, può essere adottato - purché ne sussistano i requisiti - sia dai soggetti in attività alla
data del 31.12.2014, sia da coloro che iniziano nel corso del 2015.
Alla luce di queste novità può essere utile un riepilogo sugli aspetti a cui prestare attenzione
nella valutazione di convenienza fra il regime agevolato forfetario e il regime ordinario. La
comparazione non prende in considerazione il regime dei minimi in quanto, ove fosse possibile
applicarlo, risulterebbe nella maggior parte dei casi il più conveniente. Si ricorda tuttavia che la
sua adozione è riservata a coloro che iniziano un'attività. Il regime, inoltre, a differenza di quello
forfetario e ordinario, ha una durata limitata:
può essere applicato per il periodo d'imposta di inizio attività e per i 4 successivi;
può essere applicato anche oltre il 4° anno successivo ma entro il 35° anno d'età del
contribuente.
IL NUOVO REGIME FORFETARIO, VALUTAZIONI DI CONVENIENZA
IVA
I soggetti che adottano il regime agevolato forfetario sono esonerati
dall’applicazione e dal versamento dell’IVA, parallelamente non possono
esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA a credito.
Questa caratteristica comporta vantaggi o svantaggi a seconda della
tipologia di clientela del contribuente.
Se il soggetto che intende utilizzare il regime forfetario opera per lo più
con i consumatori finali (ossia soggetti senza partita Iva), a parità di prezzo
dei beni/servizi, il regime agevolato comporta un vantaggio, in quanto
l'importo corrispondente all'Iva, che con il regime ordinario andrebbe
versata all'Erario, viene direttamente incassata dal contribuente. Se per
esempio con il regime ordinario si ha un incasso lordo di 610 Euro, dato da
500+Iva 22%, se si utilizza il forfetario e si mantiene lo stesso prezzo si
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
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incasserà 610 Euro anziché 500. Occorre anche considerare, però, che
l'importo corrispondente all'Iva non versata, incassata come ricavo dal
contribuente, potrebbe determinare il superamento della soglia dei ricavi,
e comunque costituirebbe maggior reddito tassato al 15%. In ogni caso
queste valutazioni di convenienza vanno "bilanciate" considerando anche
l'Iva non detratta sugli acquisti.
Se, invece, il soggetto che intende utilizzare il regime forfetario opera
per lo più con titolari di partita Iva, il regime agevolato porta uno
svantaggio in quanto il prezzo viene concordato al netto dell'Iva (quindi il
fatto di non applicarla non dà vantaggi), in più perde l'Iva sugli acquisti. Se
per esempio con il regime ordinario si ha un incasso lordo di 366 Euro, dato
da 300+Iva 22%, se si utilizza il forfetario e si mantiene lo stesso prezzo, al
netto dell'Iva, si incasserà sempre 300 Euro.
IMPOSTA SUL REDDITO
La determinazione del reddito sulla base di un forfait, senza tenere conto
delle spese effettivamente sostenute, è sicuramente l'aspetto che rende
meno vantaggioso questo regime. Nella valutazione di convenienza
bisogna pertanto tener conto dello scostamento tra la percentuale
forfetaria individuata dal legislatore rispetto all'incidenza dei costi sui ricavi.
Poiché la percentuale forfetaria varia in relazione all'attività economica,
l'incidenza dei costi effettivi e il suo confronto con la percentuale forfetaria
va valutata caso per caso.
L'aliquota del 15%, rispetto agli scaglioni IRPEF, va valutata tenendo conto
delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro autonomo/redditi
d'impresa.
Inoltre, la presenza di altri redditi rispetto a quello da assoggettare a
imposta sostitutiva, è sicuramente un aspetto fondamentale nella
valutazione di convenienza. Infatti:
con il regime forfetario il reddito è tassato con aliquota sostitutiva al
15%, ma di contro si perdono gli oneri deducibili (tranne i contributi
previdenziali che sono deducibili) e detraibili (a meno che non ci
siano altri redditi che permettano di avere capienza di imposta IRPEF
tale da poter recuperare gli oneri);
con il regime ordinario il reddito è tassato con gli scaglioni IRPEF (il più
basso è il 23%), e con le addizionali, ma si usufruisce della detrazione
degli oneri.
Il regime forfetario non prevede l'applicazione dell'IRAP ma, nella maggior
parte dei casi interessati dalla possibilità di utilizzare il regime agevolato
(quindi professionisti e piccole imprese) l'IRAP non sarebbe applicata
comunque, anche se si utilizzasse il regime ordinario, per mancanza del
requisito dell'autonoma organizzazione.
CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI
Per gli imprenditori iscritti alle gestioni INPS artigiani e commercianti va
valutata la possibilità, nel caso si utilizzi il regime agevolato forfetario, di
usufruire dell'ulteriore vantaggio previdenziale dato dall'adesione al
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regime contributivo agevolato. Con questo regime, a cui è necessario
aderire tramite apposita domanda, i contributi da versare si calcolano sul
reddito effettivo, senza applicazione del minimale.
ATRE VARIABILI
Tra le altre variabili da considerare c'è l'eliminazione, nel caso del regime
forfetario, di una serie di adempimenti quali studi di settore,
comunicazione clienti-fornitori, comunicazione black list e tenuta delle
scritture contabili, che sono invece obbligatori nel regime ordinario.
COMPARAZIONE TRA
REGIME ORDINARIO E
REGIME AGEVOLATO
FORFETARIO
CARATTERISTICHE REGIME AGEVOLATO
FORFETARIO REGIME ORDINARIO
Limite dei ricavi
Da 15.000 a 40.000 a
seconda del codice
ATECO
Nessuno
Limite beni
strumentali
20.000 € al 31.12 di
ciascun anno Nessuno
Limite costo del
lavoro 5.000 € Nessuno
Compatibilità con
lavoro dipendente
Sì, purché il lavoro
dipendente non sia
prevalente Sì
Compatibilità con
regimi speciali Iva,
soggetti non
residenti, attività di
cessioni immobili e
mezzi di trasporto,
partecipazione a
società trasparenti
No Si
Applicazione e
detrazione IVA No Si
Ritenute No Si
Determinazione del
reddito
Ricavi × % forfait -
contributi previdenziali
Ricavi - Costi
Principio di
cassa (se
professionista)
Principio di
competenza
(se impresa)
Deducibilità
contributi
Prioritariamente dal
reddito da assoggettare
al regime agevolato
forfetario
Dal reddito complessivo
Deducibilità costo No Si, attraverso gli ammortamenti
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beni strumentali
Imposta 15% Scaglioni e addizionali IRPEF
Studi di settore No Si
Spesometro No Si
Comunicazione
black list No Si
Irap No Si
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
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INFORMAZIONE FISCALE
Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi
OGGETTO: Soppresso il modello IRE
Con il Decreto “Semplificazioni” è stato abrogato l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate
il mod. IRE per gli interventi di riqualificazione/risparmio energetico che interessano più periodi
d’imposta (c.d. "a cavallo d'anno").
Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare non sarà
necessario presentare, entro il prossimo 31.3.2015, il mod. IRE in relazione alle spese sostenute nel
2014 per interventi proseguiti nel 2015.
SOPPRESSO IL MODELLO IRE
LA COMUNICAZIONE
PER I LAVORI CHE
PROSEGUONO OLTRE
IL PERIODO D'IMPOSTA
Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione/risparmio
energetico nei casi in cui:
i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo
d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese
nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in
cui i lavori terminano;
è richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "modello
IRE", denominato "Comunicazione per lavori che proseguono oltre il
periodo d'imposta", approvato con Provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 06.05.2009.
La comunicazione è finalizzata ad informare l’Agenzia delle spese
sostenute “nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono
terminati”, in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del
bilancio statale per ciascun esercizio finanziario.
Il modello deve essere spedito telematicamente entro 90 giorni dalla
fine del periodo d’imposta nel quale i lavori non erano ancora terminati
ed erano state sostenute spese (31.3 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare).
Per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, si
doveva fare riferimento al principio di cassa per i privati e per i lavoratori
autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti
attività d'impresa.
La mancata o tardiva presentazione del modello, come chiarito
dall’Agenzia delle Entrate nelle Circolari 21/E del 23.4.2010, e 31/E del
30.12.2014, non preclude la possibilità di fruire della detrazione (55%-65%)
ma si applicava la sanzione da € 258 a € 2.065 di cui all’art. 11, comma 1,
D.Lgs. n. 471/97.
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SOPPRESSIONE
DELL'OBBLIGO DI
INVIO DEL MODELLO
IRE
La comunicazione è rimasta in vigore fino all'anno scorso, per gli interventi
iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) che proseguivano/terminavano nel
2014. Poi, nell'ottica della semplificazione, l’art. 12 del D.Lgs. n. 175/2014 ha
soppresso tale obbligo a decorrere dal 13.12.2014.
Secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n.
31/E del 31.12.2014, considerato che il Decreto “Semplificazioni” è entrato
in vigore il 13.12.2014, la soppressione dell'obbligo di comunicazione è
diverso a seconda che i soggetti abbiano o meno periodo d'imposta
coincidente con l'anno solare. Infatti:
SOGGETTI CON PERIODO D'IMPOSTA: LA SOPPRESSIONE DELL'OBBLIGO
RIGUARDA:
Coincidente con l’anno solare le spese sostenute nel 2014 in relazione a
lavori che proseguono nel 2015;
Non coincidente con l’anno solare
le spese sostenute nel periodo d’imposta
rispetto al quale il termine di 90 giorni
scade dal 13.12.2014.
APPLICAZIONE DEL
"FAVOR REI"
Nella Circolare n. 31/E/2014 l'Agenzia ha aggiunto che in applicazione del
principio del favor rei non si applicano le sanzioni previste per omessa o
tardiva comunicazione, nel caso in cui l'irregolarità sia commessa prima
dell'entrata in vigore del decreto semplificazioni e per la quale, alla stessa
data, non sia intervenuto un provvedimento di irrogazione definitivo.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
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SAPERE PER FARE
COMUNICAZIONE BLACK-LIST
INTRODUZIONE
La comunicazione black-list è stata oggetto di recenti modifiche da parte del decreto
semplificazioni fiscali (D.lgs. 175/2014), e di recenti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate
con la Circolare 31/E del 30.12.2014, e con la Circolare 6/E del 19.02.2015.
In base alla disciplina previgente, i soggetti passivi IVA avevano l’obbligo di comunicare
telematicamente all’Agenzia delle Entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di
importo superiore a € 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti
di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list. Tali comunicazioni
avevano cadenza mensile o trimestrale a seconda dell’ammontare delle operazioni da
comunicare.
La nuova disposizione introdotta dal D.lgs. 175/2014 semplifica tale adempimento: dal 2015,
infatti, i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list devono essere forniti con cadenza
annuale, e per le operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 Euro. Il limite
di € 10.000 si intende non per singola operazione, come la legislazione previgente, ma come
limite complessivo annuo.
INDICE DELLE DOMANDE
1. Cos'è la comunicazione black list?
2. Ci sono soggetti esonerati dall'obbligo di comunicazione della black list?
3. Quando scade la comunicazione black list?
4. Quando scatta l'obbligo di invio della comunicazione black list?
5. Come si effettua la comunicazione black list?
6. Da quando decorrono le nuove regole sulla black list, introdotte dal decreto
semplificazioni?
CIRCOLARE SETTIMANALE DEL 6 MARZO 2015
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CASI RISOLTI
1. Esempio pratico con due operatori black list
2. Esempio pratico con un operatore black list
DOMANDE E RISPOSTE
D.1. COS'È LA COMUNICAZIONE BLACK LIST?
R.1. La comunicazione black list è un adempimento che devono assolvere i titolari di partita Iva
per comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni con operatori
economici (non privati), con sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità
privilegiata (cosiddetti “Paesi black list”), individuati dal decreto 4 maggio 1999 del ministro
delle Finanze (per le persone fisiche) e dal decreto 21 novembre 2001 del ministro
dell’Economia e delle Finanze (per le società). Le liste devono essere considerate
congiuntamente e a prescindere dalla condizione soggettiva dell’operatore economico.
Devono essere comunicate sia le cessioni che gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di
servizi rese e ricevute.
D.2. CI SONO SOGGETTI ESONERATI DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLA BLACK LIST?
R.2. Sì, sono esonerati i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, del DL n. 98/2011 (come
specificato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 53/E del 21.10.2010), e i contribuenti
che applicano il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori
autonomi) ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014. Prima della sua abrogazione, ad
opera della Legge di stabilità 2015, erano esonerati anche i soggetti che adottavano il
regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000.
D.3. QUANDO SCADE LA COMUNICAZIONE BLACK LIST?
R.3. A seguito delle novità introdotte dal decreto semplificazioni (d.lgs. 175/2014) la
comunicazione ha periodicità annuale, anziché mensile/trimestrale come previsto in
precedenza. Il decreto tuttavia non ha stabilito un termine preciso. E' opinione prevalente
che il termine di invio della comunicazione black-list coincida con quello previsto per lo
spesometro:
10.4 dell’anno successivo, per i contribuenti che effettuano liquidazioni IVA mensili;
20.4 dell’anno successivo per gli altri contribuenti.
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Sul punto tuttavia è auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.
D.4. QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE BLACK LIST?
R.4. La comunicazione black list va effettuata per le operazioni il cui importo complessivo
annuale è superiore a 10.000 Euro. Il limite, prima delle modifiche apportate con il decreto
semplificazioni, era fissato a 500 Euro per operazione. Come precisato dall'Agenzia delle
entrate nella Circolare 31/E del 30.12.2014, e nella Circolare 6/E del 19.02.2015, il nuovo
limite va verificato con riferimento all’ammontare complessivo delle operazioni
rese/ricevute intervenute con tutte le controparti “black list”. Al fine di verificare l'eventuale
superamento della soglia è pertanto fondamentale monitorare tutte le operazioni
intervenute con soggetti “black list”, anche se di minimo ammontare.
D.5. COME SI EFFETTUA LA COMUNICAZIONE BLACK LIST?
R.5. A partire dalle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013, la comunicazione va effettuata
utilizzando il Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento 2.8.2013,
relativo alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (spesometro), compilando il
quadro BL.
D.6. DA QUANDO DECORRONO LE NUOVE REGOLE SULLA BLACK LIST, INTRODOTTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI?
R.6. Le novità introdotte dal decreto semplificazioni si applicano alle operazioni “poste in essere
nell’anno solare in corso alla data di Entrata in vigore del decreto, quindi già a decorrere
dal 2014.
Tuttavia, per evitare problemi applicativi per la gestione delle operazioni relative a
novembre /dicembre (soggetti mensili), al quarto trimestre 2014 (soggetti trimestrali),
l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa 19.12.2014, ha riconosciuto la possibilità
di “chiudere” il 2014 con le regole previgenti, prevedendo così una sorta di regime
transitorio. Ciò è stato confermato anche con la Circolare 31/E del 30.12.2014 e con la
Circolare 6/E del 19.02.2015.
I soggetti che si sono avvalsi di tale facoltà, non saranno tenuti a presentare nel 2015 la
comunicazione annuale relativa al 2014.
Sempre secondo quanto indicato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 31/E/2014, per le
operazioni che, per mancato superamento del vecchio limite di 500 Euro, non sono state
comunicate mensilmente/trimestralmente, potrà essere omessa la comunicazione annuale
anche se effettuate e ricevute dalla data di entrata in vigore del decreto (13.12.2014) fino
al 31.12.2014, e anche se le stesse sono di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
Invece, per le operazioni registrate o soggette a registrazione dal 2015 vanno applicate le
nuove disposizioni.
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TABELLA PAESI BLACK-LIST *
Alderney Filippine Kiribati - ex isole
Gilbert Saint Kitts e Nevis
Andorra Giamaica Libano Saint Lucia
Angola Gibilterra Liberia Saint Vincent e
Grenadine
Anguilla Gibuti (ex Afar e
Issas) Liechtenstein Salomone
Antigua Grenada Macao
Samoa
Antille Olandesi Guatemala Sant'Elena
Aruba Guernsey – Isole del
Canale Maldive Sark (Isole del Canale)
Bahamas Herm - Isole del
Canale Malesia Seychelles
Barhein Hong Kong Mauritius Singapore
Barbados Isole Cayman Monaco Svizzera
Barbuda Isole Cook Montserrat Taiwan
Belize Isola di Mann Nauru Tonga
Bermuda Isole Marshall Niue Tuvalu (ex isole Ellice)
Brunei Isole Turks e Caicos Nuova Caledonia Uruguay
Costarica Isole Vergini
britanniche Oman
Vanuatu Dominica
Isole Vergini
statunitensi Panama
Ecuador Jersey – Isole del
Canale Polinesia francese
Emirati Arabi Uniti Kenia Portorico
* Di recente sono stati eliminati dalla lista dei Paesi “black list:
San Marino, escluso ad opera del DM 12.2.2014, pubblicato sulla G.U. 24.2.2014, n. 45, a decorrere
dalle operazioni effettuate dall’11.3.2014 (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.);
Lussemburgo, escluso ad opera del DM 16.12.2014, pubblicato sulla G.U. 23.12.2014, n. 297, a
decorrere dalle operazioni effettuate dal 7.1.2015 (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.).
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CASI RISOLTI
C.1. ESEMPIO PRATICO CON DUE OPERATORI BLACK LIST
S.1. Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni due soggetti “black list”, denominati nella
tabella come "X" e "Y".
Operazione Soggetto black list X Soggetto black list Y Totale
Cessioni di beni 5.000 5.000
Acquisto di beni --- 6.000 6.000
Prestazioni di servizio
rese 3.000 3.000
Prestazioni di servizio
ricevute --- 8.000 8.000
Totale 8.000 14.000 22.000
Poiché la soglia di € 10.000 si riferisce alle operazioni effettuate con tutti gli operatori, la
comunicazione deve essere presentata, in quanto complessivamente si supera il limite.
C.2. ESEMPIO PRATICO CON UN OPERATORE BLACK LIST
S.2. Un operatore italiano effettua le seguenti operazioni con un soggetto “black list”:
Cessioni di beni 9.000
Acquisto di beni 2.000
Prestazioni di servizio rese 4.000
Prestazioni di servizio
ricevute 8.000
Totale 23.000
Considerato che la soglia di € 10.000 si riferisce all’ammontare complessivo delle operazioni
effettuate (23.000) la comunicazione va presentata.
Non rileva il fatto che l’ammontare di ciascuna delle 4 categorie di operazioni non superi il
limite.
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PRASSI DELLA SETTIMANA
LE CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Circolari da parte dell'Agenzia delle Entrate in questa settimana
LE RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Non sono state pubblicate Risoluzioni da parte dell'Agenzia delle Entrate in questa settimana
I COMUNICATI STAMPA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Comunicato stampa del 6 Marzo 2015 L’Agenzia delle Entrate informa che sta utilizzando
le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria,
trasmesse dalle banche, dalle assicurazioni e dai
sostituti d’imposta, per elaborare i 730 precompilati
che saranno disponibili a partire dal 15 aprile.
L'Agenzia ricorda che il contribuente può
comunque modificare, integrare o accettare il
modello e trasmetterlo al Fisco, dall’1 maggio al 7
luglio, direttamente dal proprio PC o delegando il
sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un
Caf o un professionista. Dal 2016 saranno presenti
nella dichiarazione precompilata anche le spese
sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito
o detrazioni d’imposta e altre spese comuni, come
ad esempio le tasse per l’iscrizione all’università.
Comunicato stampa del 11 Marzo 2015 L'Agenzia informa che dal prossimo 1° giugno, gli
atti di aggiornamento del catasto potranno essere
presentati esclusivamente attraverso il canale
telematico, attraverso il Modello Unico Informatico
Catastale (Muic).
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SCADENZARIO
LO SCADENZARIO DAL 16.03.2015 AL 31.03.2015
Lunedì 16 Marzo 2015 Emissione e registrazione delle fatture differite relative
a beni consegnati o spediti nel mese solare
precedente e risultanti da documento di trasporto o
da altro documento idoneo a identificare i soggetti
contraenti
Lunedì 16 Marzo 2015 Registrazione delle operazioni effettuate nel mese
solare precedente dai soggetti esercenti il
commercio al minuto e assimilati
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per annotare, anche con unica
registrazione, l’ammontare dei corrispettivi e di
qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività
commerciali, con riferimento al mese precedente
dalle associazioni sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro ed dalle associazioni pro loco che
hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1
della L. n. 398/1991
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo
corrisposti nel mese precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese
precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento dell'addizionale regionale
e comunale all'IRPEF trattenuta ai lavoratori
dipendenti e pensionati sulle competenze del mese
precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
interessi e redditi di capitale vari corrisposti o
maturati nel mese precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
indennità di cessazione del rapporto di agenzia o di
collaborazione a progetto corrisposti nel mese
precedente
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Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento delle ritenute alla fonte su
rendite derivanti da perdita di avviamento
commerciale corrisposte nel mese precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
di febbraio per i contribuenti IVA mensili
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento dell'IVA dovuta per il mese
di febbraio per i contribuenti IVA mensili che hanno
affidato a terzi la tenuta della contabilità optando
per il regime previsto dall’art. 1, comma 3, DPR
100/98
Lunedì 16 Marzo 2015 Termine per il versamento dell'imposta sugli
intrattenimenti relativi alle attività svolte con
carattere di continuità nel mese precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai
datori di lavoro o committenti dei rapporti di
collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti
nel mese precedente
Lunedì 16 Marzo 2015 Versamento in unica soluzione o come 1° rata
dell’Iva annuale relativa al 2014 risultante dalla
dichiarazione annuale. senza maggiorazione degli
interessi
Lunedì 16 Marzo 2015 Versamento della tassa annuale di concessione
governativa per la vidimazione dei libri sociali per il
2015 da parte delle società di capitali
Lunedì 16 Marzo 2015 Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie
("Tobin tax") effettuate nel mese precedente
(Febbraio 2015) da parte degli intermediari finanziari
e dei notai che intervengono nelle operazioni,
nonché da parte dei contribuenti che pongono in
essere tali operazioni senza l'intervento di
intermediari né di notai.
Mercoledì 18 Marzo 2015 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei
versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o
effettuati in misura insufficiente) entro il 16.02.2015
(ravvedimento) da parte dei contribuenti tenuti al
versamento unitario di imposte e contributi
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Mercoledì 25 Marzo 2015 Presentazione elenchi INTRASTAT delle cessioni e/o
acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari
effettuati nel mese precedente da parte degli
operatori intracomunitari con obbligo mensile.
Martedì 31 Marzo 2015 Presentazione della dichiarazione (modello INTRA 12)
relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel
mese precedente da parte degli enti non
commerciali
Martedì 31 Marzo 2015 Liquidazione e versamento dell’IVA relativa agli
acquisti intracomunitari registrati nel mese
precedente da parte degli enti non commerciali
Martedì 31 Marzo 2015 Versamento, da parte delle imprese di
assicurazione, dell'imposta sui premi ed accessori
incassati nel mese di Febbraio 2015, nonché degli
eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed
accessori incassati nel mese di Gennaio 2015.
Martedì 31 Marzo 2015 Presentazione del Modello EAS da parte degli enti
non commerciali di tipo associativo e delle società
sportive dilettantistiche per comunicare eventuali
variazioni dei dati rilevanti ai fini fiscali indicati nella
precedente dichiarazione.
Martedì 31 Marzo 2015 Versamento dell'imposta di registro sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01.03.2015 o
rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.03.2015 e
per i quali non si sia optato per il regime della
“cedolare secca”
Martedì 31 Marzo 2015 Comunicazione all'Anagrafe tributaria, da parte
degli intermediari finanziari, dei dati relativi ai
soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di
natura finanziaria nel mese precedente.
Martedì 31 Marzo 2015 Comunicazione delle operazioni di acquisto da
operatori economici aventi sede, residenza o
domicilio nella Repubblica di San Marino annotate
nei registri IVA nel mese precedente (Febbraio 2015).