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Ing. Daniele Ranieri ENEA UTEE - EEAP daniele.ranieri@enea.it
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Infoday 2 ottobre 2015
«L’efficienza energetica per l’impresa»
Il ruolo di ENEA negli art. 7 e 8 del Decreto Legislativo 102 del 4 luglio 2014
(e non solo)
Infoday 2 ottobre 2015 - Camera di Commercio di Ancona
Sommario
1. Premessa
2. Articolo 7
3. Articolo 8
4. Il Decreto Legislativo 102/2014 in dettaglio a) Soggetti obbligati
b) Sito produttivo
c) Soggetti che eseguono la diagnosi
d) Modalità tecniche per eseguire la diagnosi
e) Tempistiche
f) Sanzioni
5. Appendice
Premessa
Perché l’ENEA?
L’articolo 4 Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
di Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE conferisce all’ENEA le Funzioni di
Agenzia nazionale per l'efficienza energetica e ne
stabilisce i compiti.
Articolo 7
L’articolo 7 del Dlgs 102/2014 stabilisce il Regime obbligatorio di efficienza energetica.
A tal fine individua nel meccanismo dei CERTIFICATI BIANCHI lo strumento principale che dovrà garantire il conseguimento del 60%
dei risparmi energetici al 31 dicembre 2020 (20 Mtep).
Art. 7.Regime obbligatorio di efficienza energetica
Articolo 7
Il rimanente 40% ?
«….. è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica vigenti.»
E se anche queste non bastassero per evitare sanzioni dalla C. E. interviene il «comma 8»
Art. 7.Regime obbligatorio di efficienza energetica
Art. 7 comma 8
“I risparmi totali conseguiti per ogni anno solare, a decorrere dal 2014, dalle imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia ISO 50001 e dalle imprese che effettuano audit energetici ai sensi del decreto legislativo 102/2014, per i quali non siano stati percepiti titoli di efficienza energetica, dovranno essere comunicati ad ENEA con cadenza annuale, entro il 31 marzo dell’anno successivo al conseguimento dei risparmi stessi.”
Articolo 7
I risparmi dei vari meccanismi di incentivazione sono «certificati» o «certificabili».
A questa categoria appartengono anche quelli riscontrabili dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, e dagli audit che non hanno ottenuto certificati bianchi.
Art. 7. comma 8
Articolo 7
Questi risparmi sono comunicati ad ENEA.
Devono essere relativi all’anno solare precedente a quello di comunicazione e in
condizioni normalizzate
Art. 7. comma 8
Articolo 7
Esempio di normalizzazione
Risparmio con la climatizzazione invernale: devo tener conto della variazione delle condizioni climatiche tra la stagione di riferimento e quella nella quale determino il risparmio.
Art. 7. comma 8 - condizioni normalizzate
Articolo 7
I risparmi comunicati a ENEA servono per la redazione del rapporto, previsto dal comma 5, sullo stato del conseguimento degli obiettivi nell’ambito dell’attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7. comma 5 e comma 8
Articolo 7
ENEA ha predisposto, a titolo di esempio, uno schema utilizzabile per la comunicazione dei risparmi riportato nella diapositiva successiva.
Il termine «Prodotto» deve essere interpretato nella accezione più ampia «bene / servizio»
Art. 7. comma 8
Articolo 7
I risparmi comunicati a ENEA servono per la redazione del rapporto, previsto dal comma 5, sullo stato del conseguimento degli obiettivi.
ENEA svolge attività di supporto al Ministero dello sviluppo economico.
Art. 7. comma 5 Esempio di schema
Articolo 8Art. 8.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Attività a carico di ENEA
Articolo 8Art. 8.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Articolo 8Art. 8.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Attualmente è stata aperta la casella di posta elettronica presso cui inviare la documentazione del dossier di diagnosi energetica:
audit102@enea.it
Articolo 8Art. 8.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
La banca dati istituita da ENEA oltre che fornire risposta alle richieste del D.Lgs 102/14 contribuirà a creare dei riferimenti nazionali generali utilizzabili per gli scopi di tutti i meccanismi incentivanti ed i sistemi di gestione dell’energia.
Articolo 8Art. 8.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Articolo 8Art. 8.
Verificare la congruenza All’Allegato 2 del DLgs 102/14
Articolo 8Art. 8.
Verificare la congruenza All’Allegato 2 del DLgs 102/14
Le immagini precedenti riassumono le prime emozioni suscitate negli Operatori che hanno letto il decreto.
ENEA operando in sintonia col MSE ha messo in campo alcune attività a supporto delle Aziende coinvolte nel meccanismo.
Articolo 8Art. 8.
Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell’energia
Ulteriore compito affidato a ENEA e non scritto nel DLgs 102/14
Fornire supporto al MSE nel rispondere ai quesiti posti dagli operatori
Per far fronte a questo impegno ENEA posto in essere azioni di diffusione e condivisione delle informazioni.
Articolo 8
Attività a supporto delle Aziende
ENEA ha aperto molteplici canali di comunicazione:Ha attivato la casella di posta elettronica:
diagnosienergetiche@enea.it
Articolo 8
Attività a supporto delle Aziende
ENEA ha istituito tavoli di confronto aperti a tutte le aziende che chiedevano di partecipare.
Articolo 8
Attività a supporto delle Aziende
ENEA ha inserito sul sito istituzionale dell’Agenzia nazionale per l’efficienza energetica http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/(e provvede ad aggiornarne i contenuti) la documentazione esplicativa e di riferimento.
Articolo 8
Attività a supporto delle Aziende
ENEA sta elaborando le procedure interne per l’omogeneizzazione dei criteri di valutazione delle diagnosi energetiche.
Il Decreto Legislativo 102/2014 in dettaglio
Il decreto “Efficienza Energetica” spiegato e ragionato:
tutte le novità della nuova circolare del Ministero dello Sviluppo
Economico
(e non solo)
1 Soggetti obbligati2 Sito produttivo3 Soggetti che eseguono la diagnosi4 Suggerimenti tecnici per eseguire la diagnosi5 Tempistiche6 Sanzioni
Sommario
Soggetto obbligato
L’art. 8 definisce che i soggetti obbligati
alle diagnosi energetiche sono: • le grandi imprese (comma 1);
• le imprese a forte consumo di energia
(comma 3)
Grande Impresa
Tutte le imprese che non sono qualificabili
PMI ai sensi del DM del 18 aprile 2005, sono
da considerarsi grandi imprese e come tali
soggette all’obbligo di presentazione della
diagnosi di cui all’articolo 8 del D. Lgs.
102/2014.
Definizione generale di Grande
Impresa
Effettivi ≥ 250
o
• Fatturato annuo > 50 milioni di euro
e
• Bilancio annuo > 43 milioni di euro.
Definizioni
«Ulteriore caso» di Grande ImpresaUn’impresa è una Grande Impresa se:
il 25 % o più del suo capitale
oil 25 % o più dei suoi diritti di voto
sono controllati direttamente o indirettamente da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
Definizioni
Grande Impresa - EsempiIMPRESA DIPENDENTI FATTURATO
(milioni di euro)BILANCIO
(milioni di euro)DIMENSIONE
A 250 51 44 Grande
B 250 51 42 Grande
C 250 49 44 Grande
D 250 49 42 Grande
E 249 51 44 Grande
F 249 51 42 PMI
G 249 49 44 PMI
H 249 49 42 PMI
Attenzione! I numeri riportati nella tabella precedente devono essere determinati tenendo conto se l’impresa è autonoma, associata, collegata o rientra nell’ «Ulteriore caso».
Grande Impresa
Impresa energivora
Le imprese energivore soggette all’obbligo di esecuzione e presentazione della diagnosi energetica, sono le imprese che beneficiano degli incentivi per gli energivori (*)
* Imprese iscritte nell’elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013.
Definizioni
Tutte le imprese sono
tenute a verificare ogni
anno la propria
appartenenza alle categorie
obbligate al fine di
adempiere all’obbligo di
esecuzione e presentazione
della diagnosi energetica
entro il 5 dicembre
dell’anno in corso.
Criteri temporali
Le prossime diapositive forniscono
chiarimenti su come stabilire se
un’impresa rientra fra le
Grandi Imprese
Grande Impresa
Grande Impresa
Impresa Autonoma
Si definisce impresa autonoma un’impresa:
a) totalmente indipendente, vale a dire senza
alcuna partecipazione in altre imprese e senza
nessuna partecipazione di altre impresa;
b) se detiene una partecipazione inferiore al 25 %
del capitale o dei diritti di voto (qualunque sia il
più alto dei due) in una o più altre imprese e/o
non vi sono soggetti esterni che detengono una
quota del 25 % o più del capitale o dei diritti di
voto (qualunque sia il più alto dei due)
nell’impresa.
Definizioni
Un’impresa resta autonoma anche se partecipata per una quota superiore al 25% ma inferiore al 50% da uno o più dei seguenti investitori, purché non collegati tra loro:• società pubbliche di partecipazione, società di
capitale di rischio e «business angels»;• università o centri di ricerca senza scopo di lucro;• investitori istituzionali, compresi i fondi di
sviluppo regionale;• autorità locali autonome aventi un bilancio
annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5000 abitanti.
Definizioni
Definizioni
Impresa Associata
Si definiscono imprese associate quelle aventi una
quota di partecipazione comprese tra il 25% e il
50%.
Le imprese associate calcolano effettivi, fatturato e
bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa
associata in quota proporzionale alla percentuale
che ne detengono o per cui sono detenute.
Definizioni
Definizioni
Definizioni
Si definiscono imprese collegate le imprese aventi tra loro uno dei seguenti rapporti:
1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto o dei soci di un’altra impresa;
2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di sorveglianza di un’altra impresa;
Definizioni3. un contratto tra imprese, o una disposizione
nello statuto di un’impresa, conferisce il diritto ad un’impresa di esercitare un’influenza dominante su un’altra;
4. un’impresa, in virtù di un accordo, è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.
Definizioni
Definizioni
Le imprese collegate calcolano effettivi, fatturato e bilancio sommando ai propri quelli dell’impresa collegata.
Pertanto
qualunque impresa collegata ad una grande impresa è automaticamente essa stessa grande impresa.
La Grande Impresa è
soggetta all’obbligo di
presentazione della
diagnosi entro il 5 dicembre
dell’anno n-esimo (detto
anno d’obbligo), a
decorrere dal 2015, solo se
la condizione di grande
impresa si è verificata per i
due esercizi consecutivi
precedenti a tale anno, a
decorrere dalla data di
chiusura dei conti, ovvero
negli anni n-1 ed n-2.
Criteri temporali
L’impresa che abbia
beneficiato degli
incentivi per gli
energivori per l’anno n-
2, pertanto iscritta
nell’elenco pubblicato dalla
Cassa Conguaglio nell’anno
n-1, risulta obbligata
all’esecuzione e
presentazione della
diagnosi energetica entro il
5 dicembre dell’anno n-
esimo, a decorrere dal
2015.
Criteri temporali
Per “sito produttivo” si intende una
località geograficamente definita in cui
viene prodotto un bene e/o fornito un
servizio, entro la quale l’uso
dell’energia è sotto il controllo
dell’impresa .
Sito produttivo
Per le grandi imprese di trasporto, i siti
produttivi comprendono sia i luoghi dove
si svolgono attività complementari al
trasporto (officine, depositi, uffici, ecc.),
sia il trasporto stesso, considerato come
un unico sito virtuale anche se diffuso sul
territorio nazionale ed estero.
Sito produttivo
L’impresa che presenti siti collegati in un
sistema di rete (p.e. acquedotti,
oleodotti, etc), può considerare il sistema
stesso come unico sito virtuale e pertanto
sottoporre a diagnosi energetica la rete
che collega i diversi siti.
Sito produttivo
Si considerano siti produttivi anche quelli
di natura temporanea, ossia quelli
esistenti al fine di eseguire uno specifico
lavoro o servizio per un periodo di tempo
limitato (es. cantieri), a condizione che la
durata prevista dell’attività sia di almeno
quattro anni.
Sito produttivo
Le diagnosi vanno fatte per tutti i siti?
Dal D.lgs. 102/2014 Allegato 2
I criteri minimi che devono possedere gli
audit di qualità sono di seguito riportati
(lettere a, b e c omesse):
d) sono proporzionati e
sufficientemente rappresentativi per
consentire di tracciare un quadro
fedele della prestazione energetica
globale e di individuare in modo
affidabile le opportunità di
miglioramento più significative
Impresa multi sito
Impresa multi sito industriale
Interv
allo d
i cam
pio
nam
e nto
I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere massimo 100.
Impresa multi sito primaria o terziaria
Interv
allo d
i cam
pio
nam
e nto
I siti da sottoporre a diagnosi a seguito del campionamento possono essere massimo 100.
Siti obbligati a diagnosi:• Imprese industriali: tutti i siti aventi consumo
superiore a 10000 tep• Imprese di altri settori: tutti i siti aventi
consumo superiore a 1000 tep• Per le grandi imprese di trasporto, il “sito
virtuale” dei consumi della trazione va comunque sottoposto a diagnosi.
Impresa multisito
• I siti con consumo inferiore a 100 tep sono esclusi dall’obbligo di diagnosi fino ad un numero massimo di siti che copre il 20% del consumo totale dell’impresa.
• I restanti siti, con consumo inferiore a 100 tep, se non si raggiunge il numero di 100 siti campionati nelle fasce più alte, costituiranno due ulteriori fasce di raggruppamento (una da 1 a 50 tep, l’altra da 51 a 99 tep) la cui percentuale di campionamento sarà rispettivamente 1% e 3%.
Impresa multisito
Criteri di approssimazione:
• ove il risultato sia minore di 1,
l’approssimazione sarà all’intero
successivo, ossia 1;
• ove il risultato sia maggiore di 1,
l’approssimazione sarà commerciale.
Impresa multi sito
Opzione: Una volta applicata la procedura di campionamento, detto n il numero totale di siti da sottoporre a diagnosi, un’azienda può scegliere di non effettuare la diagnosi su m, con m ≤ n, siti appartenenti ad una o più fasce e sostituirli con altrettanti m siti appartenenti a fasce a più alto consumo e non già inclusi negli n individuati.
Vedere esempio 3
Impresa multisito
145 siti con consumi che vanno da 10 tep/anno a 1320 tep/anno e con un consumo totale di 38000 tep, inoltre 10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, che rappresentano meno del 20% del totale e quindi possono essere esclusi dal campionamento. Quindi si può avere il seguente schema
Impresa multisito Esempio 1
numero di siti
% siti da sottoporre a diagnosi
n. siti da sottoporre a
diagnosi
Fascia 0 >1000 tep 2 100% 2
Fascia 1 da 700 a 799 tep 2 40% 1
Fascia 2 da 600 a 699 tep
5 35% 2
Fascia 3 da 500 a 599 tep 6 30% 2
Fascia 4 da 400 a 499 tep 9 25% 3
Fascia 5 da 300 a 399 tep
14 20% 2
Fascia 6 Da200 a 299
tep 40 15% 6
Fascia 7 Da 100 a 199 tep 57 10% 6
• 285 siti con consumi da 1 tep/anno a 261 tep/anno con consumo totale di 6000 tep, tra cui solo 2 siti hanno consumo superiore a 100 tep; pertanto possono essere esclusi dalla diagnosi e dal campionamento tutti i siti più piccoli fino a raggiungere il consumo totale di 1200 tep, ovvero i primi 105 siti. Per i restanti si può utilizzare lo schema seguente:
Impresa multisito Esempio 2
numero di siti
% siti da sottoporre a diagnosi
n. siti da sottoporre a
diagnosi
Fascia 7 Da 100 a 199 tep
2 10% 1
Fascia 8 Da 51 a 99 tep
2 3% 1
Fascia 9 Da 1 a 50 tep
176 1% 2
L’impresa dovrà eseguire necessariamente 4 diagnosi, o secondo lo schema indicato, oppure sui 4 siti delle prime due fasce, o anche su uno della fascia più bassa e 3 delle due superiori.
145 siti con consumi che vanno da 10 tep/anno a 1320 tep/anno e con un consumo totale di 38000 tep, inoltre 10 siti hanno consumo inferiore a 100 tep e complessivamente consumano 660 tep, che rappresentano meno del 20% del totale e quindi possono essere esclusi dal campionamento. Applicando «l’opzione» si può avere il seguente schema
Impresa multisito Esempio 3
numero di siti
% siti da sottoporre a diagnosi
n. siti da sottoporre a diagnosi
n. siti sottoposti a diagnosi
Fascia 0 >1000 tep 2 100% 2 2
Fascia 1 da 700 a 799 tep 2 40% 1 2
Fascia 2 da 600 a 699 tep 5 35% 2 5
Fascia 3 da 500 a 599 tep 6 30% 2 6
Fascia 4 da 400 a 499 tep 9 25% 3 7
Fascia 5 da 300 a 399 tep 14 20% 2 1
Fascia 6 Da200 a 299 tep 40 15% 6 1
Fascia 7 Da 100 a 199 tep 57 10% 6 0
Siti totali 24 24
Fino al 19 luglio 2016, le diagnosi energetiche possono essere condotte da società di servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor energetici, anche se non in possesso di certificazioni rilasciate sotto accreditamento.
Chi può eseguire la diagnosi
A decorrere dalla data indicata, le diagnosi devono essere eseguite da soggetti certificati da organismi accreditati.• ESCO certificate UNI CEI 11352;• Esperti in Gestione dell’Energia certificati
secondo la UNI CEI 11339.• Auditor energetici UNI CEI EN 16427-5:
Competenze dell’auditor energetico.
Chi può eseguire la diagnosi
• La diagnosi energetica deve essere conforme ai dettati dell’allegato 2 al decreto legislativo 102/2014. Tale prescrizione risulta rispettata se la diagnosi è conforme ai criteri contenuti nelle norme tecniche UNI CEI EN 16247 parti da 1 a 4.
• Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, i termini “diagnosi” e “audit” sono da considerarsi sinonimi.
La diagnosi energetica
Suggerimenti operativi per le diagnosi
La procedura per l’esecuzione della diagnosi
energetica prevede la messa a punto della
“struttura energetica aziendale” che, attraverso
un percorso strutturato a più livelli, consente di
avere un quadro completo ed esaustivo della
realtà dell’impresa.
Struttura energetica aziendale
L’azienda viene suddivisa in aree funzionali. Si acquisiscono quindi i dati energetici dai contatori generali di stabilimento e, qualora non siano disponibili misure a mezzo di contatori dedicati, i dati energetici di ciascuna unità funzionale vengono opportunamente ricavati dai dati disponibili
Struttura energetica aziendale
Dati da rilevare e ricavareü Consumi per ogni vettore energetico utilizzato
riferendosi all’anno solare precedente all’anno n-esimo;
ü caratterizzazione della destinazione d’uso della specifica area funzionale;
ü indice prestazionale di area (Ipa1) dato dal rapporto tra i consumi di area e la specifica destinazione d’uso;
ü indice prestazionale di area (Ipa2) dato dal rapporto tra i consumi di area e la destinazione d’uso dell’azienda;
ü mappatura dei macchinari e degli impianti che
caratterizzano la specifica area funzionale;
ü confronto delle tecnologie utilizzate con lo standard
di mercato (es. BAT)
Struttura energetica aziendale
Prossimità al teleriscaldamento e CAR
L’impresa deve eseguire una diagnosi che contiene una valutazione tecnico-economica ed ambientale relativa all’utilizzo del calore cogenerato o al collegamento alla rete locale di teleriscaldamento, qualora gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o di teleriscaldamento siano situati entro il raggio di 1 km dal sito oggetto di diagnosi.Per distanze maggiori, qualora si ravvisino vantaggi tecnici - economici ed ambientali, l’impresa può comunque eseguire la diagnosi comprendente gli aspetti legati alla cogenerazione e al teleriscaldamento.
Tempistiche
La diagnosi energetica deve essere
presentata entro il 5 dicembre dell’anno
n-esimo, a decorrere dal 2015.
Validità di una diagnosi
Le diagnosi eseguite precedentemente al 5 dicembre
2015, purché conformi ai criteri minimi dell’allegato 2,
hanno validità pari a 4 anni, a partire dalla data di
redazione del rapporto di diagnosi energetica e
possono essere validamente presentate, ai fini
dell’adempimento dell’obbligo.
Se la data di scadenza della validità è antecedente al 5
dicembre 2015, occorre effettuare una nuova
diagnosi.
Diagnosi successive
Le diagnosi successive alla prima dovranno essere presentate decorsi 4 anni dalla presentazione della precedente, al fine di rispettare l’intervallo massimo di 4 anni prescritto dalla norma. Ciò vale anche per le diagnosi validamente eseguite prima del 5 dicembre 2015.
Esempio: se una diagnosi valida ai fini dell’adempimento dell’obbligo è stata eseguita il 15 gennaio 2013, quella successiva dovrà essere svolta, al più tardi, entro il 15 gennaio 2017.
Responsabile della comunicazione
Il soggetto responsabile della comunicazione
dei risultati delle diagnosi è il Legale
rappresentante dell’impresa soggetta
all’obbligo.
Impresa EMAS, ISO 50001 o ISO 14001
L’impresa obbligata alla diagnosi, sia essa
Grande Impresa o Energivora, che ha adottato
un sistema di gestione volontaria EMAS, ISO
50001 o EN ISO 14001 comprendente una
diagnosi conforme all’allegato 2 del DLgs 102,
è comunque tenuta a trasmettere all’ENEA il
rapporto della diagnosi condotta nell’ambito del
sistema di gestione
Sanzioni
Le imprese soggette all’obbligo che non eseguono la diagnosi energetica entro la scadenza fissata, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria.
La sanzione non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.
Appendice
In questa parte viene fornita una
informazione sommaria su che
cos’è un audit energetico
Un audit energetico è una valutazione sistematica di come venga utilizzata l’energia dal punto in cui essa viene acquisita al suo punto di utilizzo finale, in pratica l’audit energetico identifica come l’energia venga gestita e consumata, cioè:• Come e dove l’energia entra nell’impianto, stabilimento,
sistema o parte di attrezzatura• Dove essa vada e cioè venga usata• Ogni variazione tra i punti di ingresso ed i suoi utilizzi• Come essa possa essere utilizzata in modo più efficace
ed in modo più efficiente
Che cos’è un audit energetico
1. Eseguire una prima valutazione della situazione
corrente
Valutare il livello generale di quanto possa avere
relazione con l’efficienza energetica ( manutenzione,
procedure operative) e individuare le situazioni che
giustifichino valutazioni successive nel procedere
dell’audit
Principali fasi di un audit energetico
2. Stabilire il mandato dell’audit
Ottenere l’impegno della alta direzione e definire le aspettative ed i risultati dell’audit.
4. Stabilire l’ambito dell’audit
Definire il sistema energetico che sarà oggetto dell’audit
6. Analizzare i consumi energetici ed i costi
Raccogliere, organizzare, sintetizzare le bollette energetiche e le relative bollette
Principali fasi di un audit energetico
5. Confrontare le prestazioni energetiche
Determinare gli indici dell’uso energetico e confrontarli all’interno della struttura aziendale con quelli dell’oggetto dell’audit relativi a diversi periodi, e con quelli di situazioni simili, o esternamente con le migliori pratiche.
7. Definire l’andamento dell’uso dell’energia
Determinare l’andamento temporale dell’uso dell’energia, come il profilo della domanda elettrica
Principali fasi di un audit energetico
7. Fare un inventario del’uso energetico
Elaborare una lista dei carichi energetici nell’area di audit e misurare I consumi e le caratteristiche della domanda.
8. Identificare le opportunità di gestione dell’energia
Elencare le misure operazionali e tecnologiche per ridurre gli sprechi energetici
Principali fasi di un audit energetico
9. Definire I benefici
Valutare i potenziali risparmi di energia dei relativi costi
•. 10. Elaborazione di un rapporto
Elaborare un rapporto che riporti i risultati dell’audit
“In fondo tutto nella vita è una questione di ENERGIA”
Grazie per l’attenzioneIng. Daniele Ranieri - ENEA UTEE – EEAP – daniele.ranieri@enea.it