ELEZIONI REGIONALI 28/29 MARZO 2010. IL PRESIDENTE DI SEGGIO xxx SCRUTATORI xxx UFFICIO ELETTORALE...

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ELEZIONI REGIONALIELEZIONI REGIONALI  28/29 MARZO 201028/29 MARZO 2010

IL PRESIDENTE DI SEGGIOxxx

SCRUTATORIxxx

UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE (IL SEGGIO ELETTORALE)(IL SEGGIO ELETTORALE)

COMPOSIZIONECOMPOSIZIONE

SEGRETARIOxxx

COMPOSIZIONE DEL L’UFFICIO ELETTORALECOMPOSIZIONE DEL L’UFFICIO ELETTORALEDI SEZIONEDI SEZIONE

xxxxxxxx

COSTITUZIONE DEL L’UFFICIO ELETTORALECOSTITUZIONE DEL L’UFFICIO ELETTORALEDI DI SEZIONESEZIONE

INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DESIGNATI PRESSO LA SEZIONEDESIGNATI PRESSO LA SEZIONE

RAPPRESENTANTI DI LISTAEFFETTIVI

RAPPRESENTANTI DI LISTASUPPLENTI

xxxx

PRESA ATTO DESIGNAZIONE

RAPPRESENTANTI DI LISTAEsame designazione

xxxx

RAPPRESENTANTI DELLE LISTE RAPPRESENTANTI DELLE LISTE DESIGNATI PRESSO LA SEZIONEDESIGNATI PRESSO LA SEZIONE

FACOLTA’

QUALIFICA PUBBLICO UFFICIALE

SANZIONI RAPPRESENTANTI DI LISTA

AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONEAUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONExxxxxxxxxxxxxx

CHIUSURA DEL SEGGIOCHIUSURA DEL SEGGIOxxxxxxxxxxxxxx

PRIMA GIORNATADI VOTAZIONI

SOSPENSIONE VOTAZIONE

CHIUSURA E RINVIO A LUNEDI’

APERTURA SEGGIO

SECONDA GIORNATADI VOTAZIONI

RICOSTITUZIONE SEGGIO

Chiusura del seggio

VERBALExxxxx

Allontanamento di elettori dalle cabine che indugiano artificiosamente nella votazione ( verranno riammessi al votoDopo che hanno votato gli elettori presenti

Restituzione della scheda mancante del bollo di sezione o della firma degli scrutatori o deteriorata ( le schede firmate dal presidente e 2 scrutatori sono inserite Nella busta 14)

DOMENICA E LUNEDI’Casi speciali che si possono verificare durante la votazione

Elettori che non hanno restituito la scheda o la matita ( denuncia all’autorità giudiziaria per sanzione amm.)

Elettori che si rifiutano di votare nella cabina ( sono esclusi dal voto)

Elettori che hanno votato con un accompagnatore ( Fisicamente impediti: ciechi,amputati di entrambe le mani affetti daparalisi o da altro impedimento di analoga gravità - i verbali medici sono allegati al verbale delle operazioni elettorali)

Elettori non iscritti nella sezione ma che vi possono votare: 1) componenti il seggio 2)rappresentanti di lista 3) candidati 4)Ufficiali e agenti forza pubblica in servizio al seggio 5)appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia, vigili del Fuoco, naviganti ( aviatori o marittimi)

Elettori che votano sulla base di sentenza o attestazione del sindacoElettori non deambulanti iscritti in un’altra sezione

Operazioni di scrutinioOperazioni di scrutinio

Interpretazione volontà elettore

Viene designato scrutatore che estrae le schede dall’urna una alla volta

VOTAZIONEVOTAZIONE

PRINCIPALE NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:PRINCIPALE NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO:

- - LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005 n 1LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005 n 1 “ “ norme per l’elezione norme per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del consiglio regionaledel Presidente della giunta regionale e del consiglio regionale

- - LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2010 n 4LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2010 n 4 “ modifiche ed “ modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2010 n 1”integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2010 n 1”

LISTA REGIONALE

VOTAZIONEVOTAZIONE

LISTA PROVINCIALE

VOTAZIONEVOTAZIONELEGGE REGIONALE 06 FEBBRAIO 2010 N 4LEGGE REGIONALE 06 FEBBRAIO 2010 N 4

ARTICOLO 2ARTICOLO 2

LA VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO LA VOTAZIONE PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE AVVIENE SU UNA UNICA SCHEDA REGIONALE AVVIENE SU UNA UNICA SCHEDA

L’ELETTORE ESPRIME IL SUO VOTO PER UNA L’ELETTORE ESPRIME IL SUO VOTO PER UNA DELLE LISTE PROVINCIALI TRACCIANDO UN DELLE LISTE PROVINCIALI TRACCIANDO UN SEGNO NEL RELATIVO RETTANGOLO , E PUO’ SEGNO NEL RELATIVO RETTANGOLO , E PUO’ ESPRIMERE UN VOTO DI PREFERENZA ESPRIMERE UN VOTO DI PREFERENZA SCRIVENDO IL COGNOME, OVVERO IL NOME E SCRIVENDO IL COGNOME, OVVERO IL NOME E COGNOME DI UNO DEI CANDIDATI COMPRESI COGNOME DI UNO DEI CANDIDATI COMPRESI NELLA LISTA STESSA.NELLA LISTA STESSA.

L’ELETTORE ESPRIME IL SUO VOTO PER IL L’ELETTORE ESPRIME IL SUO VOTO PER IL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE ANCHE NON COLLEGATO GIUNTA REGIONALE ANCHE NON COLLEGATO ALLA LISTA PROVINCIALE PRESCELTA ALLA LISTA PROVINCIALE PRESCELTA TRACCIANDO UN SEGNO SUL NOME DEL TRACCIANDO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATOCANDIDATO

QUALORA L’ELETTORE ESPRIMA IL SUO VOTO QUALORA L’ELETTORE ESPRIMA IL SUO VOTO SOLTANTO PER UNA LISTA PROVINCIALE IL SOLTANTO PER UNA LISTA PROVINCIALE IL VOTO SI INTENDE VALIDAMENTE ESPRESSO VOTO SI INTENDE VALIDAMENTE ESPRESSO ANCHE A FAVORE DEL CANDIDATO ALLA CARICA ANCHE A FAVORE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LA DI PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE LA CUI LISTA E’ COLLEGATACUI LISTA E’ COLLEGATA

Normativa nazionale in materia di espressione Normativa nazionale in materia di espressione di votodi voto

Articoli 57,64,92,93,94,99 T.U. 507/1960Articoli 57,64,92,93,94,99 T.U. 507/1960

Articolo 13 legge 17 febbraio 1968 n. 108Articolo 13 legge 17 febbraio 1968 n. 108

Articoli 5,6 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132Articoli 5,6 D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132

Articolo 2 legge 23 febbraio 1995 n. 43Articolo 2 legge 23 febbraio 1995 n. 43

principio della salvaguardia principio della salvaguardia del votodel voto

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

principio della non riconoscibilità del votoprincipio della non riconoscibilità del votoxxxxxxxxxxxx

principio della principio della unicità del votounicità del voto

xxxxxxxxxxxx

Schede biancheSi considerano bianche le schede che, regolarmente munite di bollo e della firma, non portano alcuna espressione di

suffragio né segni o traccia di scrittura Vanno bollate sul retro con il timbro della sezione e sono firmate da due componenti il seggio e inserite nella busta 14

Schede nulle

1) Schede che presentano scritture o segni di riconoscimento 2) Schede non conformi al modello o che non portano il bollo della sezione o la firma dello scrutatore3) Scheda contenente voti nulli perché la volontà effettiva dell’elettore si è manifestata in modo non univoco Le schede nulle sono firmate da almeno due componenti dell’ufficio elettorale

Schede nulle voto lista regionale ( pag. 91)La dichiarazione di nullità del voto espresso per la lista regionale determina in ogni caso la nullità della scheda e quindi anche del voto per la lista provinciale e del voto di preferenza eventualmente espressieventualmente

Schede contenenti voti nulli per le liste provinciali ma voti validi per le liste regionali.

Ricorre tale ipotesi di nullità parziale quando la volontà dell’elettore, pur risultando univoca ai fini della validità o attribuibilità del voto alla lista regionale, non si è manifestata in modo univoco per la lista provinciale e non sussiste quindi alcuna possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza eventualmente espresso, di identificare la lista provinciale prescelta.

Schede contenenti voti di preferenza nulli

I casi di nullità del voto di preferenza sono tassativamente e chiaramente indicati dall’art. 57 del T.U. n. 570/1960

a) sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista

b) sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata

c) le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle

la nullità dei voti di preferenza o le eventuali contestazioni sui medesimi non importano necessariamente la nullità della scheda, la quale, se non è nulla per altre cause, rimane valida agli effetti del voto alla lista provinciale (oltre che alla lista regionale).

Pare opportuno precisare che, essendo stata soppressa la facoltà di esprimere il voto di preferenza a mezzo di numeri e dovendo ora gli elettori esprimere tale voto esclusivamente scrivendo il nome e cognome o solo il cognome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio sancito dall’art. 69 del T.U. 570, in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qual volta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore: ciò comporta che debba essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto.