2 Storia del diritto medievale e moderno Basso...

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Storia del diritto medievale e moderno2016/17

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Città (Siena)

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Siena

San Gimignano (Si)

Orte (Vt)

Pitigliano (Gr)

Sermoneta (Lt)

Corneto (Tarquinia)

Carcassonne (Francia)

Rinascita cittadina (XI-XII sec.)

• Sviluppo economico e demografico provoca sviluppo delle Città in Europa occidentale.

• Fenomeno delle conjurationes (ass. di mercanti e artigiani)

• Fenomeno originato dalla insofferenza nei cfr. della signoria territoriale e degli oneri (reali e personali) che gravavano sui sudditi. Nasce da un desiderio di libertà e dalla necessità della pace.

• Comunità di liberi che si organizza per la difesa e la giustizia.

Elementi della Città o Comune

• Pace essa deriva dall’accordo tra le persone che vi abitano nel rispetto dei diritti reciproci.

• Libertà chi viveva nella città (da almeno un anno) acquisiva lo status di libero (piena capacità e disponibilità patrimoniale) “L’aria della città rende liberi”

• Diritto particolare: Ius proprium ogni comune era caratterizzato da un suo ordinamento specifico, diverso da quello degli altri comuni;

• Organizzazione: l’ordinamento comunale era organizzato attraverso una sua struttura istituzionale.

Governo della città

• La libertà dei comuni favorì lo sviluppo economico e commerciale.

• Creazione consuetudinaria di norme riguardanti la produzione e il commercio.

• Governo della città autonomo oppure diarchico (comune/Signoria)

• Consoli: autorità cittadine

• Fenomeno delle consorterie (gruppi di potere costituiti da gruppi di famiglie cittadine)

Autonomia dei comuni

• Lotta dei comuni lombardi ( Lega lombarda ) contro l’Imperatore Federico I Barbarossa

• Pace di Costanza 1183 riconosce l’autonomia dei comuni

• Dal XIII sec. Prassi della nomina di Podestà –forestiero, mandato molto breve 1 o 2 anni

• Corporazioni di arti e mestieri organizzate da Statuti

Pace di Costanza (1183)

Noi Federico … concediamo per sempre a voi città, luoghi e persone della Lega le regalie e le vostre consuetudini sia nella città, sia sul contado … Ciò avverrà in modo che nella città voi possiate avere tutte queste cose come finora le avete possedute o le possedete sul contado eserciterete senza alcuna contraddizione tutte le consuetudini che da antica data avete esercitato o che esercitate, cioè sul fodro [approvigionamento] , sui boschi e sui pascoli, sui ponti, sulle acque e sui mulini, come da antica data siete stati soliti avere o avete, e poi sull'arruolamento degli uomini per formare l'esercito, sulla fortificazione delle mura cittadine, sulla giurisdizione sia nelle cause criminali sia in quelle pecuniarie, dentro e fuori la città, e su tutte le altre materie che riguardano l'interesse delle città.

Teoria della permissio

• Giustificazione dello ius statuendi sulla base della Pace di Costanza

• Riconoscimento di un’autonomia normativa da parte dell’Imperatore

• Critiche alla teoria della permissio

Teoria della iurisdictio

• Teoria di Bartolo da Sassoferrato

• Lega lo ius statuendi alla pluralità degli ordinamenti giuridici

Sviluppo delle corporazioni

• Corporazioni di arti e mestieri

• Statuti corporativi

• Giurisdizione della corporazione (esempio di castigatio domestica)

Signoria

• Affermazione della Signoria dalla fine del ‘200

• Potere di una famiglia si stabilizza sul territorio

• Mandati sempre più lunghi fino a mandati a vita

• Legittimazione formale con i titoli di Vicario imperiale o di Vicario apostolico

“Rinascimento giuridico” medievale

• FINE XI-XII SEC. ESIGENZE DELLA PRATICA - nuovi traffici commerciali, sviluppo economico, aumento delle controversie civili e comm. stimolano un maggiore interesse per il diritto

• SVILUPPO DELLA SCIENZA GIURIDICA - maggiore elaborazione e raffinatezza - astrazione. Ricorso al diritto giustinianeo e suo studio scientifico

• SCUOLA DI BOLOGNA - fondamentale impulso allo sviluppo della scientia iuris - Qualche notizia su Pepo o Peponeiniziatore degli studi di diritto romano giustinianeo prima di Irnerio

Odofredo (XIII sec.)

“Quidam dominus Pepo cepit auctoritate sua legere in legibus, tamen quicquid fuerit de scientia sua nullius nominis fuit. Dominus Yrnerius docebat in civitate ista in artibus cepit per se studere in libris nostris, et studendo cepit velle docere in legibus. Et ipse fuit maximi nominis et fuit primus illuminator scientiae nostrae, unde ipsum lucerna iuris noncupamus”

Scuola di Bologna

• Irnerio, fondatore della Scuola. Giudice tra il 1112 e il 1125. E’ detto lucerna iuris.

• Concentra lo studio sulle fonti giustinianee considerate diritto vigente a tutti gli effetti.

• Scuola dei glossatori attira studenti da tutta Europa

• Scuola sorta spontaneamente a Bologna

L’università medievale e loIus commune

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Organizzazione dell’università

• Bologna quale “università di studenti”

• Societas tra allievo e Maestro (Magister o Dominus)

• La sede degli studi era spesso l’abitazione del Maestro

• Associazioni di studenti (Consortia) per risolvere i problemi comuni degli studenti

• Universitas era l’insieme degli studenti organizzati in consortia. Università diretta da un Rector, eletto dagli studenti (anch’egli studente)

Influenza del modello bolognese

• Nationes associazioni degli studenti provenienti dallo stesso paese (Natio francese, tedesca, spagnola ecc.)

• Bologna rappresentò il modello di università per l’intera Europa

• Diversa l’università di Parigi con un ruolo dei professori molto più significativo

• A Napoli nel 1224 Federico II crea l’università strutturata quale università di professori. Istituita per evitare agli studenti del Regno di doversi recare a Bologna per gli studi giuridici

Diffusione delle università

• Università più note furono Parigi per la Teologia e Filosofia, Salerno Medicina, Bologna Diritto, (anche Orléans, Oxford, Montpellier, Padova

• Università di Bologna 1088, Parigi (1090), Oxford (1096), Cambridge (1208), Salamanca (1218), Padova (1222), Napoli (1224), Siena (1240), Valladolid (1241), Montpellier (1289), Macerata (1290), Coimbra (1290), Complutense di Madrid (1293), Roma (1303), Perugia (1308), Firenze (1321), Camerino (1336), Pisa (1343), Praga (1348), Pavia (1361), Vienna (1365), Heidelberg (1386), Torino (1404),

Libri legales

• IL CORPUS IURIS CIVILIS, considerato testo fondamentale, assimilato ai testi sacri, ritenuto di ispirazione divina. La Scuola di Irnerio realizza la ricostruzione integrale dell’intero Corpus. Testi definiti Libri legales.

Digestum vetus (libri 1-24.2)

Digestum novum (libri 39-50)

Digestum infortiatum (libri 24.3-38)

Codex (Libri I-IX del Codex)

Volumen parvum (Tres libri - Institutiones - Novellae - 9

collationes - X Collatio -Libri feudorum)

Glossatori

• Il diritto scienza autonoma - Prima insegnato con la retorica nel Trivium (grammatica, dialettica, retorica); Quadrivium (geometria, aritmetica, astrologia, musica).

• Studio scientifico del diritto legato alla didattica. Metodo della Glossa sono detti Glossatori i giuristi della Scuola. Spiegazione letterale dei testi interlineare o marginale - richiamo ai passi paralleli o discordanti (similia et contraria)

• Bulgaro, Martino Gosia, Ugo, Jacobo allievi di Irnerio.

• Accursio apice della Scuola con la redazione della Magna Glossa, o Glossa ordinaria. Raccolta di 96.000 glosse di autori precedenti. Pubblicata abitualmente insieme con il Corpus Iuris come apparatus, nelle edizioni a stampa del XV e XVI sec.

Glossa

Glossa

Accursio (1182 – 1263)

Generi letterari dei glossatori

• OPERE ESEGETICHE: glossae, lecturae, repetitiones, commenta, casus

• OPERE SISTEMATICHE: summae titulorum, summulae (tema partic.), summae (tema generale)

• AEQUITAS come principio superiore di giustizia.

• Possibilità di un contrasto tra ius ed aequitas.

• Per Bulgaro è lo ius a dover prevalere sull’aequitas, per Martino Gosia è invece l’aequitas a dover prevalere.

Aequitas

• Aequitas distinta in

• Aequitas Rudis (o Primaeva) non ancora espressa e formalizzata

• Aequitas Constituta (o Scripta) formalizzata nel diritto positivo

Il diritto canonico

• La rinascita degli studi giuridici stimolò lo sviluppo dello studio del diritto della Chiesa

• Opera di Graziano (1140-1142) Concordia discordantium canonum [chiamata Decretum]

• Prima compilazione di diritto canonico – Opera di carattere non-ufficiale

• Netta separazione tra diritto e teologia

• Chiamati “decretisti” gli studiosi del Decretumossia i glossatori canonisti

Collectiones Extravagantes

• Dopo il Decretum furono realizzate raccolte di Decretali chiamate Extravagantes (in quanto non comprese nel Decretum)

• Raimondo di Penyafort (1234) incaricato dal papa Gregorio IX della redazione del Liber extravagantium (detto Liber extra) raccolta ufficiale di Decretali

• Da qui ha origine la scuola dei Decretalisti

Corpus iuris canonici

• Nel 1500 il francese Giovanni di Chappuis pubblicò tutte le compilazioni di diritto canonico con il titolo di Corpus iuris canonici

• Codex iuris canonici (1917)

• Nuovo Codex (1983)

Utrumque ius

• Utrumque ius è considerato quale ordinamento unitario « bifronte » in quanto composto dal

diritto giustinianeo

diritto canonico

Sistema del diritto comune

• Lo Ius commune è un sistema basato sulla vigenza del diritto romano-canonico

• Accanto a esso esistono innumerevoli iura propria (diritti particolari):

Consuetudini

Statuti comunali e corporativi

Ordinamenti monarchici

Esisteva una gerarchia delle fonti?

• L’idea di gerarchia non apparteneva certamente alla cultura giuridica medievale

• Esistevano fonti immediatamente applicabili, altre di carattere sussidiario

• Principio lex specialis derogat generali per il quale lo Statuto comunale si applicava prima e in caso di lacuna lo ius commune

Dinamica ius commune / ius proprium

• In alcuni casi una fonte assumeva valore di « diritto comune » rispetto a una fonte e di « diritto particolare » rispetto ad un’altra

• Esempio del Liber Augustalis (1231) di Federico II Re di Sicilia (e Imperatore) che costituiva ‘diritto comune’ rispetto agli statuti delle città e ‘diritto particolare’rispetto al diritto romano-canonico

Fasi di vigenza del diritto comune

secondo Francesco Calasso (1904-1965)

• Diritto comune assoluto (XII e XIII sec.)

• Diritto comune sussidiario (XIV e XV sec.)

• Diritto comune particolare (XVI-XVIII sec.)

I Commentatori (XIII-XV s.)

• Scuola anche definita dei “post-glossatori”

• Giuristi ispirati dalla cultura della Scolastica

• Adattano il sistema della argomentazione e della disputa della Scolastica (dialettica)

• Prima manifestazione nella Scuola di Orléans con i canonisti Jacques de Revigny (m. 1296) e Pierre de Belleperche (1230-1308)

Commentatori italiani

• I giuristi più importanti furono italiani:

• Cino da Pistoia (1270-1336/37)

• Alberico da Rosciate (1290-1360)

• Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357)

• Baldo degli Ubaldi (1327-1400)• Il metodo sarà chiamato Mos italicus iura

docendi perché contrapposto a quello francese degli umanisti Mos gallicus iura docendi

Metodi

• Interesse non solo per le fonti giustinianee ma anche per il diritto feudale, consuetudinario, statuti comunali

• I commenti intendono ricercare la ratio della legge, superando la spiegazione dei soli verba

• “se scopo della glossa era la chiarificazione della littera, quello del commento era la penetrazione del sensus”grazie “al metodo dialettico trionfante in quell’epoca nelle scuole di filosofia e di teologia” (F. Calasso)

• Genere letterario prevalente: il Commentum (o Commentarium)

Metodo secondo Cino da Pistoia

• Divisio legis (divisione nelle varie parti del testo)

• Expositio (spiegazione del passo nel suo insieme)

• Positio casuum (illustrazione di situazioni concrete)

• Collectio notabilium (individuazione degli aspetti salienti)

• Oppositiones (confronti con i passi contrari)

• Quaestiones (problemi interpretativi più rilevanti)

• “tutto un lavorìo dialettico che frantumava il testo legislativo, ciascun frammento analizzava a sé e poi ricomponeva nell’insieme, allo scopo di sviscerarne il senso più riposto” (F. Calasso)

Bartolo da Sassoferrato (1313/14-1357)

• Bartolo è considerato il maggiore giurista dell’epoca medievale

• Autore di una vastissima opera

• La metodologia dei commentatori è definita bartolismo

• Importanza della opinio Bartoli considerata la principale auctoritas nel diritto comune

Bartolo “De Tyranno”

• Nel De Tyranno studio sulla tirannide (evidente è il riferimento alle Signorie)

• Argomentazione rigorosamente giuridica

• Distinzione tra tirannide:

1.Ex defectu tituli

2.Quoad exercitium

Baldo degli Ubaldi

• Allievo di Bartolo (1327-1400), insegnò in varie università ma soprattutto a Perugia

• Commenti a tutti i libri legales ma anche a testi non giustinianei come la Pace di Costanza, i Libri feudorum

• Superamento della distinzione tra studiosi civilisti e canonisti: come testimoniato dalla sua Lectura al Liber extra

GIUSTIZIA BASSOMEDIOEVO

• Nei Comuni ai giudici cittadini (consoli, podestà) si affiancano giudici signorili. Si tratta di una sorta di duumvirato.

• Con l’affermazione delle Signorie nel ‘300 i giudici signorili saranno scelti dal Signore e costituiranno i Tribunali di ultima istanza (origine delle Corti sovrane dell’età moderna)

• Consilium sapientis definito iudiciale quando commissionato dal giudice che lo utilizzava per emettere la sentenza. I Consilia sono le raccolte di tali pareri.

• Parere pro veritate è invece un parere richiesto da una parte di un processo civile. Il giurista ragiona come se fosse il giudice. La controparte risponde con un altro parere.

PROCESSO ROMANO-CANONICO

• Il Processo romano-canonico enfatizza ruolo del Giudice. Ruolo costitutivo del giudice

• Fasi del processo

– Libellum dell’attore un breve scritto che spiega l’oggetto del processo Petitum e la Causa petendi.

– Litis contestatio . Le parti prestavano il “giuramento di calunnia“ (Iuramentum calumniae).

– Scambio di domande tra le parti dette Positiones (erano le allegationes).

– Decisione del giudice (oppure richiesta di un Consilium sapientis iudiciale).

Processo penale

• Materia penale dapprima il processo è accusatorio. La vittima o un parente presentavano l’accusa al giudice e dovevano provarla (se non era provata l’accusatore era sanzionato). Si affermò (per influenza del dir. Canonico) la Denuntiatio da parte della vittima che dava avvio alla procedura che svolgeva il giudice.

• Fine Duecento si afferma il sistema inquisitorio. Derivazione canonistica. Sulla base di qualsiasio notizia di reato (Notitia criminis) l’iniziativa appartiene al giudice che inizia a raccogliere le prove. Normalmente per il processo penale era escluso l’appello.

• Pene pecuniarie e il Bando. Dal Duecento si afferma la pena di morte. Regredisce l’istituto della Pace privata (Concordia).

• Si afferma l’esemplarità della pena e funzione pubblica e sociale.

• Concezione pubblicistica della pena e del reato.

• Sistema delle prove legali. Probae plenae et semi-plenae. Sistema rigido di pre-valutazione delle prove. La confessione quale “prova regina”.

• Il sistema del libero convincimento del giudice si affermerà solo nel XIX sec.