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172 0 0 - DIREZIONE PARTECIPATEProposta di Deliberazione N. 2016-DL-209 del 18/07/2016
AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio Comunale n. 37 in data 21 luglio 2016;
Su proposta del Sindaco Marco Doria e dell’assessore alle Partecipate Francesco Miceli;
Premesso che
Il Comune di Genova partecipa nella società denominata “Finanziaria Sviluppo Utilities
S.r.l.” (siglabile “FSU S.r.l.”) per la quota pari al 50% del capitale sociale. Detta Società è parteci-
pata anche dal Comune di Torino attraverso “FCT Holding S.p.A.” (d’ora in poi anche “FCT”) per
la restante quota del 50% del capitale sociale ed ha ad oggetto “la gestione della partecipazione nel
capitale di IREN” società quotata sul mercato regolamentato di cui FSU detiene n. 424.999.233
azioni ordinarie.
Dato atto che
Nel 2006, come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 24/01/2006, al fine
di realizzare l’operazione di aggregazione e di integrazione fra AMGA S.p.A. e AEM S.p.A., assi-
curando la pariteticità tra i Comuni di Torino e di Genova, si individuava nella società, allora già
esistente, FSU S.p.A. - Finanziaria Sviluppo Utilities S.p.A. (già proprietaria del 23,40% delle
azioni Amga e posseduta al 100% dal Comune di Genova) la holding finanziaria necessaria all’at-
tuazione del progetto di aggregazione. Per consentire alla F.S.U di essere partecipata in ugual misu-
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ra dal Comune di Genova e da quello di Torino, nonché di detenere due partecipazioni dirette, ri-
spettivamente in AMGA S.p.A. e in AEM Torino S.p.A., entrambe almeno del 51% e quindi una
partecipazione diretta di almeno il 51% nella società quotata risultante dalla fusione, si resero ne-
cessari alcuni adempimenti sul capitale e sull’assetto organizzativo, e precisamente:
- la trasformazione di F.S.U. S.p.A. in F.S.U. S.r.l.;
- l’aumento di capitale di F.S.U. S.r.l. riservato in parte al Comune di Genova ed in parte al
Comune di Torino, da sottoscriversi e liberarsi in natura.
L’aumento di capitale sociale fu sottoscritto attraverso:
1. il conferimento, da parte del Comune di Genova nella partecipata F.S.U. S.r.l.,
delle azioni AMGA possedute direttamente dall’Ente e pari al 30,71%. Conse-
guentemente F.S.U. S.r.l. veniva a detenere una partecipazione diretta in AMGA
pari al 54,11%, quota destinata a scendere al 51% in caso di conversione del pre-
stito obbligazionario convertibile in azioni emesso in allora da AMGA S.p.A.;
2. il conferimento da parte del Comune di Torino, per salvaguardare la pariteticità
fra i due Enti poiché il valore di AMGA era inferiore a quello di AEM Torino, di
un numero di azioni dell’AEM Torino S.p.A. inferiori al 51%, ed equivalente al
valore delle azioni AMGA che sarebbe stato detenuto da F.S.U. S.r.l.;
3. la contestuale cessione da parte del Comune di Torino alla società F.S.U. S.r.l. di
una ulteriore quantità di azioni AEM Torino, nella misura occorrente a far sì che
la stessa detenesse una partecipazione nell’AEM Torino S.p.A. pari al 51%.
L’acquisto di tali azioni da parte della F.S.U. S.r.l. sarebbe stato finanziato con l’accensione
di un finanziamento bancario. Tutte le operazioni di trasferimento sarebbero divenute efficaci a par-
tire dalla data di efficacia dell’atto di fusione. Conseguentemente, FSU stipulava, per la copertura
delle esigenze finanziarie relative all’acquisto delle azioni AEM Torino, un contratto di finanzia-
mento con Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo S.p.A. (in forma abbreviata BIIS S.p.A.) e con
Banca per la Finanza delle Opere Pubbliche e alle Infrastrutture S.p.A. (in forma abbreviata OPI) in
pool per l’importo di € 230.000.000.
La società, nata nel 2006 dalla fusione di AMGA in AEM Torino, veniva denominata “IRI-
DE S.p.A.” ed era controllata al 51% da FSU s.r.l., a sua volta controllata pariteticamente dai Co-
muni di Genova e Torino.
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Al fine di consentire alla società FSU il perfezionamento e l’erogazione del mutuo da desti-
narsi all’acquisto delle azioni AEM Torino veniva approvato da parte dei soci una lettera di garan-
zia o “lettera di patronage” quale formulazione idonea a soddisfare le garanzie da fornire da parte di
FSU S.r.l. nei confronti di Banca Intesa (nota Prot. n. 7618/SP del 19 settembre 2006 a firma del
Sindaco del Comune di Genova).
Nel corso del 2007 FSU SRL stipulava con Goldman Sachs, con finalità di copertura dal ri-
schio di tasso, un contratto derivato per un importo pari a 107 milioni di euro (Tasso variabile euri-
bor 6 mesi/ 365 vs tasso fisso al 4,5902 %)
A seguito della successiva ulteriore fusione di “Enìa S.p.A.” in “Iride S.p.A..”, con effetto
dal 1° luglio 2010, veniva costituita la nuova “IREN S.p.A.” di cui oggi la società “FSU S.r.l.” de-
tiene il 35,964 % delle azioni ordinarie.
Nel 2012 Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo (BIIS) accordava a FSU S.r.l. una ristruttu-
razione del finanziamento in essere a fronte del rilascio, da parte dei due Comuni soci, di una nuova
lettera di garanzia a conferma degli impegni precedentemente assunti dagli stessi, ciascuno in forza
delle rispettive lettere di patronage già rilasciate nel 2006.
A seguito dell’atto aggiuntivo perfezionato con BIIS S.p.A. in data 16 luglio 2012, il finan-
ziamento inizialmente suddiviso in tre tranches risultava ora costituito da un’unica tranche Amorti-
zing con scadenza 20/09/2021 – tasso euribor 6 mesi/365 + spread crescente da 1,20% a 1,50%
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Dato altresì atto che:
In data 30 maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi, deliberava, su
invito dell’assemblea, di richiedere a Banca Intesa San Paolo la formulazione di una proposta di ri-
strutturazione del debito complessivamente esistente in capo alla Società;
Con nota del 13 giugno 2016 Banca Intesa Sanpaolo comunicava alla Società FSU che i com-
petenti Organi deliberanti della Banca approvavano, in accoglimento della richiesta della Società
FSU, “la concessione di un finanziamento di 154 milioni con le seguenti caratteristiche:
• Finalità: estinzione dell’attuale finanziamento in essere con Intesa Sanpaolo con scadenza
20/09/2021 e del derivato in essere con Goldman Sachs;
• Durata: 10 anni;
• Rate di capitale scadenti 15/7 di ogni anno;
• Tasso fisso (1,60%)
• Garanzie:
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1) Pegno su azioni Iren per un valore di almeno il 150% del capitale residuo, da marginare
mensilmente;
2) Patronage semplice del Comune di Genova e del Comune di Torino, e previsione di una
clausola di divieto di ulteriore indebitamento con franchigia di Euro 5 milioni.
Atteso che:
La regolamentazione generale del pegno è contenuta nel codice civile ed è applicabile a tutti
i beni mobili, ivi comprese le azioni rappresentative del capitale di una società di capitali.
Il contratto di pegno è qualificato come “contratto di garanzia finanziaria” dall’art. 1, lett. d)
del D. Lgs. 21 maggio 2004, n.170.
A tal riguardo giova riportare quanto affermato dalla Corte dei Conti Sezione Regionale del-
la Lombardia nell’adunanza del 14 settembre 2010 (Lombardia/874/2010/PAR), intervenuta sulla
questione della costituzione del pegno sulle azioni di una società controllata pubblica:
(i) “che in assenza di norme che precludano agli enti pubblici ed alle società da essi parteci-
pate l’utilizzo di questa particolare forma di garanzia, non vi sono norme che ne impediscano l’uti-
lizzo”;
(ii) “considerata la particolare natura dell’operazione che coinvolge una società a partecipa-
zione pubblica e che, pertanto, in ultima analisi presenta ricadute patrimoniali sull’ente locale che
ha in gestione risorse della collettività, sarebbe opportuno che in relazione alle singole possibilità
di regolamentazione specifica contenute nella disciplina sul pegno venissero adottate quelle che si
prestano meglio a soddisfare gli interessi della collettività. In particolare, in relazione al diritto di
voto nelle assemblee speciali è opportuno inserire nel contratto una clausola che specifichi che lo
stesso deve permanere in capo alla società controllante sia perché si tratta di un organismo di di-
ritto pubblico la cui sorte influenza, sia pure in senso lato, il patrimonio dell’ente locale …”;
(iii) “che è opportuno che la circolazione del diritto di pegno sia limitata ai soli soggetti finan-
ziatori laddove siano più di uno, al fine di consentire sempre la tracciabilità ed il controllo pubbli-
co sui soggetti che, in caso di esito negativo dell’operazione, potrebbero escutere il pegno”;
(iv) “in ragione della necessaria trasparenza che deve connotare l’azione della pubblica ammi-
nistrazione occorre prevedere che la cessione del credito derivante dal finanziamento e del conse-
guente pegno sulle azioni possa avvenire solo previo gradimento dell’ente locale, utilizzando lo
stesso meccanismo autorizzatorio previsto per il pegno”;
(v) “in considerazione della natura del contratto e della circostanza che la restituzione del fi-
nanziamento è assicurata da un apposito piano di rientro occorre prevedere, in deroga alla previ-
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sione del carattere generale contenuta nell’art. 2791 c.c. che gli eventuali frutti del bene sottoposto
a pegno, vale a dire gli utili, siano di competenza del debitore e non del creditore pignoratizio”;
(vi) “in conclusione, può ritenersi che il pegno sulle azioni di una società a partecipazione pub-
blica destinato a garantire un finanziamento ottenuto dalla stessa società ….sia uno strumento uti-
lizzabile sia dagli enti pubblici che dalle società a partecipazione pubblica”.
In tal senso anche la più recente giurisprudenza contabile che si richiama (Corte dei Conti
Sez. Reg. Lombardia 409/2013/PAR).
Considerato che:
- nel sistema normativo degli Enti Locali la costituzione di pegno non è trattata espressamen-
te, rinvenendosi invece, quale forma di garanzia per l’indebitamento, la delegazione di
pagamento e la fidejussione, come disposto dagli artt. 206 e 207 del T.U.E.L.,
- in ogni caso il pegno costituisce una forma di garanzia tipica prevista dal Codice Civile e,
se pur non espressamente prevista dal richiamato articolo 207 T.U.E.L., è ammissibile negli
Enti Locali come forma di garanzia nell’esercizio della sua capacità di diritto privato così
come risulta dal parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale della Lombardia, espresso
nell’adunanza del 14 settembre 2010 (Lombardia/874/2010/PAR),
- la costituzione del pegno sulle azioni IREN non modificherà la “governance” della società
quotata (diritto di voto, diritti amministrativi, ecc.),
Visti:
I. lo schema del “contratto di finanziamento” di Euro 154.000.000 trasmesso da BIIS confor-
me alle condizioni del term sheet del 13 giugno 2016 (Allegato n.1);
II. lo schema dell’ “atto di pegno” trasmesso da Banca Intesa (Allegato n. 2) , in cui si prevede,
tra l’altro, la permanenza in capo alla Società FSU dei “diritti amministrativi e patrimoniali”
relativi alle azioni costituite in pegno del diritto di voto nelle assemblee di IREN, nonché la
competenza dei dividendi in capo al debitore (FSU) e non del creditore, condizioni espres-
samente richiamate al punto 11.1 del Sindacato di Voto e di Blocco;
III. lo schema di lettera di lettera di patronage debole richiesta da Banca Intesa San Paolo (al-
legato n. 3)
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Ritenuto opportuno e necessario:
(i) procedere alla rimodulazionre del finanziamento in essere con Banca Intesa allo scopo di
estinguere il derivato e mitigare gli effetti finanziari della rata “bullet” del 2021 secondo
le condizioni di cui alla proposta allegata;
(ii) autorizzare la società FSU S.r.l.. a costituire il pegno sulle azioni IREN per un valore alme-
no pari al 150% dell’importo del finanziamento da marginare mensilmente, nonché a
sottoscrivere l’atto costitutivo di pegno;
(iii) approvare il rilascio da parte del Comune di Genova, quale socio FSU S.r.l., della “lettera
di patronage” - nel tenore del testo di cui all’Allegato 3 che si allega al presente provve-
dimento per farne parte integrante e sostanziale - a favore della società FSU S.r.l.. al fine
di consentire la sottoscrizione del contratto di finanziamento medio–lungo termine di
Euro 154 milioni da parte della Società medesima ;
Tutto ciò premesso,
Visto il parere rilasciato dal Collegio dei Revisori;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedi-
mento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ra-
gioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di
legittimità espresso dal Segretario Generale;
La Giunta
PROPONE
Al Consiglio Comunale
Per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano:
1) di approvare la rimodulazione del finanziamento in essere con BIIS secondo la proposta di
contratto di finanziamento allegata al presente provvedimento quale parte integrante
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(Allegato n.1), autorizzando a votare in tal senso il Sindaco, o suo delegato, nell’Assem-
blea all’uopo convocata;
2) di autorizzare la società “FSU S.r.l..” a costituire pegno sottoscrivendo l’atto costitutivo di
pegno (Allegato n. 2) sulle azioni IREN a favore di Banca Intesa S.p.A.., dando atto
che il pegno sulle azioni IREN sarà per un valore almeno pari al 150% dell’importo del
finanziamento che sarà concesso a FSU;
3) di autorizzare il rilascio da parte del Comune di Genova, titolare del 50% della partecipa-
zione nella società “FSU S.r.l..” con sede in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo, 7, della
“Lettera di garanzia” secondo il tenore del testo di cui all’Allegato 3, al fine di consenti-
re alla Società FSU la sottoscrizione del contratto di finanziamento per Euro 154 milioni
di cui al punto 1);
4) di dare atto che la lettera di garanzia di cui al punto precedente è una garanzia atipica nella
forma di “lettera de patronage” debole e come tale non costituisce garanzia fideiussoria
di cui all’art. 207 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
5) di autorizzare le modifiche, non sostanziali, che si dovessero rendere necessarie ai docu-
menti allegati;
6) di dichiarare, attesa l’urgenza,, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art.134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n.
267.
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CODICE UFFICIO: 172 0 0 Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-209 DEL 18/07/2016
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTEAllegato 1 – Contratto di FinanziamentoAllegato 2 – Contratto di PegnoAllegato 3 - Schema Lettera di Patronage
Il Dirigente[Dott.ssa Lidia Bocca]
Documento Firmato Digitalmente
La presente bozza è un mero documento di lavoro. Essa non costituisce in alcun modo (né può essere interpretata quale) impegno della Banca alla concessione di alcun finanziamento ovvero alla concessione del finanziamento riferito nei termini di cui alla presente bozza, in quanto soggetta a modifiche anche sostanziali in dipendenza della struttura dell’operazione, della effettiva allocazione dei rischi, delle prevalenti condizioni dei mercati finanziari, nonché della verifica dell’assetto cauzionale dell’operazione medesima.
BOZZA PER DISCUSSIONE
Strettamente riservato e confidenziale
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
DI EURO 154.000.000,00
TRA
[Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.]
(in qualità di Società Finanziata)
E
INTESA SANPAOLO S.p.A.(in qualità di Banca Finanziatrice)
[località], [inserire data]
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CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
IL PRESENTE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO è stipulato in Torino in data [indicare data]
TRA
(1) “INTESA SANPAOLO S.p.A.”, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156, e sede secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, n. 8, capitale sociale (interamente versato) di Euro [8.731.874.498,36] (euro ottomiliardisettecentotrentunomilioniottocentosettantaquattromilaquattrocentonovantotto/36), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, partita IVA n. 10810700152, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo di cui all’art. 64 del medesimo D.Lgs. (“Intesa Sanpaolo” ovvero la “Banca” ovvero la “Banca Finanziatrice”), in persona del sig. Guido Berti, nato a Genova il 23 /02/1963, domiciliato per l’incarico in Genova, Via Fieschi 4 presso Intesa Sanpaolo, nella sua qualità di Quadro Direttivo a quanto infra facoltizzato giusta procura a rogito del notaio Ettore Morone di Torino in data 12 luglio 2007, rep. n. 110.127, rilasciata dal Dr. Enrico Salza, nato a Torino il 25 maggio 1937, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo;
e dall’altra parte
(2) [Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.], con sede in [●], alla via [●], n. [●], capitale sociale € [●] [i.v.], codice fiscale [●], partita IVA [●], iscritta al [●] di [●] al numero [●] (la “Società Finanziata”), in persona del sig. [●], nato a [●], il [●], domiciliato per la carica in [●] [ove sopra] presso la sede della Società Finanziata, nella sua qualità di [●][e come tale legale rappresentante] a quanto infra facoltizzato con poteri di firma giusta [●];
PREMESSO CHE
(a) ai sensi delle vigenti disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (di seguito, le “Disposizioni sulla Trasparenza Bancaria”), si allega al presente atto, previa lettura delle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione, sotto la lettera [●], il “Documento di Sintesi” relativo alle condizioni del Finanziamento (di seguito, il “Documento di Sintesi”);
(b) la Società Finanziata ha selezionato la Banca Finanziatrice ai fini dell’assunzione di un finanziamento di importo fino ad € 154.000.000,00 (centocinquantaquattromilioni/00), da destinarsi esclusivamente agli scopi indicati nel presente Contratto;
(c) la Banca Finanziatrice, esaminata la documentazione esibita dalla Società Finanziata, subordinatamente ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto e facendo affidamento sull'accuratezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite dalla Società Finanziata nonché sulle dichiarazioni e garanzie rese dalla Società Finanziata medesima, ha deliberato di accordare alla Società Finanziata il finanziamento di cui alla precedente lettera b), sotto l’osservanza dei patti e subordinatamente alle condizioni in appresso specificati;
(d) la Società Finanziata non riveste la qualità di “consumatore”, ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e s.m.i.;
TUTTO CIÒ PREMESSO
si conviene tra le parti quanto segue.
SEZIONE 1 – INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI
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1. PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale, con valenza di patto, del presente contratto di finanziamento (nel seguito il “Contratto di Finanziamento” ovvero il “Contratto”).
1.2. Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati con la/le iniziale/i maiuscola/e nel Contratto hanno il significato loro attribuito nella relativa definizione contenuta nel Contratto medesimo.
Ai fini del presente Contratto, le parti riconoscono che “Giorno Lavorativo” indica un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer) 2.
SEZIONE 2 – DESCRIZIONE DEL FINANZIAMENTO
2. IL FINANZIAMENTO: IMPORTO, SCOPO E DURATA
2.1. Importo del Finanziamento
Ai termini e subordinatamente alle condizioni di cui al presente Contratto, la Banca Finanziatrice concede alla Società Finanziata, che accetta, un finanziamento di importo fino ad € 154.000.000,00 (centocinquantaquattromilioni/00), utilizzabile per cassa (di seguito, il “Finanziamento”).
2.2. Scopo del Finanziamento
La Società Finanziata destinerà il presente Finanziamento esclusivamente al fine di:
(i) rimborsare integralmente, in via anticipata, il finanziamento di originari € 230.000.000,00, ora ridotto – in linea capitale – ad € 126.805.742,74, in essere con Intesa Sanpaolo, con riferimento al residuo debito in linea capitale dello stesso in essere alla data odierna (pari ad € [126.805.742,74●]) maggiorato di una quota della rata capitale scaduta il 15 luglio 2016 (pari ad € [10.000.000,00●]), per un totale di € [136.805.742,74●] [TBD], di cui al contratto stipulato in data 20 settembre 2006, così come successivamente modificato e/o integrato, ed
(ii) estinguere il derivato di copertura del rischio di oscillazione dei tassi, di cui al contratto stipulato il 30 maggio 2008 tra la Società Finanziata e la Goldman Sachs Group Inc., [ora in essere tra la Società Finanziata medesima e Intesa Sanpaolo S.p.A..] (di seguito, il “Derivato”).[n.b.: quanto indicato tra parentesi quadre dovrà essere inserito unicamente in ipotesi di avvenuto perfezionamento della “novation” relativa al Derivato, con correlato subentro di Intesa Sanpaolo in luogo di Goldman Sachs]
2.3. Durata del Finanziamento
Il Finanziamento è concesso sino al 15 luglio 2026 (di seguito, la “Data di Scadenza Finale”).
2.4. Esclusione di responsabilità ed assenza di oneri di verifica
Fermo restando l’obbligo in capo alla Società Finanziata di destinare il Finanziamento secondo quanto previsto nel presente Contratto, la Banca Finanziatrice non avrà alcun obbligo di (né sarà pertanto in alcun modo tenuta a) controllare e/o verificare né pertanto assumerà alcuna responsabilità in relazione all’utilizzo del Finanziamento da parte della Società Finanziata. Il mancato controllo o verifica non esimerà peraltro la Società Finanziata dai relativi obblighi ai sensi del presente Contratto.
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SEZIONE 3 – EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO
3. EROGAZIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE E RISOLUTIVE
3.1. Erogazione
Il Finanziamento verrà erogato dalla Banca Finanziatrice alla Società Finanziata in un’unica soluzione, sulla base della relativa richiesta della Società Finanziata, entro il periodo compreso tra la data di stipula del Contratto e la data del [29 luglio 2016] (di seguito, il “Periodo di Disponibilità”).
3.2. Condizioni sospensive e risolutive
L'erogazione del Finanziamento resta subordinata:
(a) alla regolare costituzione delle garanzie di cui al successivo articolo 9 (Garanzie); nonché
(b) alla consegna, entro il [29 luglio], dei documenti, atti, dati ed informazioni di cui all’allegato [●] (Condizioni sospensive);
in difetto, il presente Contratto, anche se formalmente stipulato, non potrà considerarsi concluso e sarà improduttivo di effetti.
3.3. Rinuncia
Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al precedente articolo 3.2 (Condizioni sospensive e risolutive) non sono meramente potestative e sono poste nell’esclusivo interesse della Banca, la quale, pertanto, potrà a proprio insindacabile giudizio rinunciarvi in tutto od in parte dandone comunicazione scritta alla Società Finanziata.
3.4. Modalità di erogazione
n.b.: testo dell’articolo da utilizzare qualora non abbia luogo la “novation” relativa al Derivato e quest’ultimo rimanga quindi in capo a Goldman Sachs:
L'importo del Finanziamento verrà erogato come segue:
1) la quota del Finanziamento destinata alla finalità di cui al paragrafo (i) del precedente art. 2 (Scopo del Finanziamento) sarà accreditata sul c/c n. 00988/6803/52081, intrattenuto dalla Società Finanziata presso la Banca Finanziatrice (di seguito, il “Conto Dedicato della Società Finanziata”), al netto della Commissione di Strutturazione di cui al successivo art. [17.1] (Commissione di Strutturazione) (come ivi definita), a meno che tale commissione non sia già stata corrisposta alla Banca Finanziatrice, ai sensi di quanto previsto al medesimo successivo art. [17.1];
2) la quota del Finanziamento destinata alla finalità di cui al paragrafo (ii) del precedente art. 2 (Scopo del Finanziamento) sarà riconosciuta dalla Banca Finanziatrice, in nome e per conto della Società Finanziata, alla Goldman Sachs Group Inc., ai fini dell’estinzione del Derivato. La Società Finanziata conferisce pertanto apposito mandato irrevocabile alla Banca Finanziatrice, affinché quest’ultima effettui l’erogazione di tale quota nei termini e con le modalità qui indicate, esonerandola da ogni responsabilità al riguardo, e si impegna a fornire tempestivamente alla Banca Finanziatrice medesima tutte le istruzioni ed indicazioni a tal fine necessarie e/o opportune.
n.b.: testo dell’articolo da utilizzare, in alternativa a quello sopra riportato, in ipotesi di avvenuto perfezionamento della “novation” relativa al Derivato, con correlato subentro di Intesa Sanpaolo in luogo di Goldman Sachs:
L'importo del Finanziamento verrà accreditato sul c/c n. 00988/6852/52081, intrattenuto dalla Società Finanziata presso la Banca Finanziatrice (di seguito, il “Conto Dedicato della Società Finanziata”), al netto della Commissione di Strutturazione di cui al successivo art. [17.1]
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(Commissione di Strutturazione) (come ivi definita), a meno che tale commissione non sia già stata corrisposta alla Banca Finanziatrice, ai sensi di quanto previsto al medesimo successivo art. [17.1].
3.5. Atto di Quietanza e ricognizione di debito
Contestualmente all’erogazione, la Società Finanziata si impegna a rilasciare alla Banca Finanziatrice un atto di quietanza e ricognizione di debito, da stipularsi nella forma indicata dalla Banca medesima (di seguito “Atto di Quietanza”), con il quale riconosce di aver ricevuto dalla Banca Finanziatrice la somma erogata e di essere pertanto debitrice per tale importo, oltre a interessi, spese ed oneri come previsto ai sensi del presente Contratto.
Resta comunque convenuto tra le parti che, indipendentemente dalla sottoscrizione di ciascun Atto di Quietanza, ai fini del riconoscimento del debito della Società Finanziata, faranno stato tra le parti medesime anche quegli altri documenti che potranno comunque comprovare l’avvenuta effettuazione dell’ erogazione del Finanziamento.
SEZIONE 4 – INTERESSI
4. TASSO DI INTERESSE
Al Finanziamento si applica un tasso fisso nominale annuo del 1,60% (unovirgolasessanta per cento).
Gli interessi come sopra determinati saranno calcolati per il numero effettivo dei giorni, divisore 360.
5. PERIODI DI INTERESSI
I periodi di interessi avranno durata di 12 mesi (tutti ad eccezione del primo, scadente il 15 luglio 2017), con scadenza al 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio 2017 e fino alla Data di Scadenza Finale.
Al fine del computo degli interessi, resta convenuto quanto segue:
a) il primo periodo di interessi avrà decorrenza dalla data di erogazione (inclusa) fino alla data di scadenza del periodo stesso (esclusa), ovvero fino alla data di ricezione, da parte della Banca Finanziatrice, della comunicazione di cui all’art. 8.1.(a) che segue (esclusa), relativamente alla parte di Finanziamento rimborsata anticipatamente;
b) ciascun periodo di interessi successivo al primo avrà decorrenza dalla data di scadenza del periodo di interessi precedente (inclusa) fino alla data di scadenza del periodo stesso (esclusa), ovvero fino alla data di ricezione, da parte della Banca Finanziatrice, della comunicazione di cui all’art. 8.1.(a) che segue (esclusa), relativamente alla parte di Finanziamento rimborsata anticipatamente.
Gli interessi verranno pagati in via posticipata, alla data di scadenza di ciascun periodo di interessi.
6. INTERESSI DI MORA
In caso di ritardato pagamento di somme dovute per capitale, interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, con le uniche eccezioni di errori materiali prontamente sanati e di scioperi nel sistema bancario tali da impedire alla Società Finanziata di adempiere esattamente le proprie obbligazioni, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora.
Il tasso nominale annuo di tali interessi, calcolati per il numero effettivo di giorni divisore giorni effettivi, sarà pari al tasso di interesse di cui al precedente art. 4 (Tasso di interesse), aumentato di 2
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(due) punti percentuali annui, con il limite massimo rappresentato dal tasso di interesse massimo consentito dalle applicabili disposizioni in materia di usura (legge 7 marzo 1996 n. 108 come successivamente modificata e/o integrata).
Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà, per la Banca, di considerare il Contratto di Finanziamento risolto per inadempimento della Società Finanziata, come previsto al successivo art. [12] (Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del Contratto e recesso), e, quindi, di esigere il rimborso di tutte le residue somme dovute per capitale, interessi, eventuali accessori e spese e maggiori danni accertati, conseguenti al suddetto inadempimento.
Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.
SEZIONE 5 – RIMBORSO, RIMBORSO ANTICIPATO, CANCELLAZIONE
7. RIMBORSO
Il Finanziamento dovrà essere rimborsato entro la Data di Scadenza Finale, in n. 10 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi, calcolati questi ultimi al tasso indicato nel precedente articolo 4 (Tasso di interesse), scadenti alle medesime date previste al precedente art. 5 (Periodo di interessi) per il pagamento degli interessi, a cominciare dal [15 luglio 2017] e fino alla Data di Scadenza Finale, secondo il piano di ammortamento che, debitamente sottoscritto dalle parti, si allega al presente Contratto sotto la lettera “[●]”, per farne parte integrante e sostanziale.
In caso di ritardo nel pagamento di una rata, sul relativo importo matureranno interessi moratori, nella misura e con le modalità tutte indicate al precedente art. 6 (Interessi di mora), dal giorno della scadenza della stessa al saldo.
8. ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO
8.1. Estinzione anticipata volontaria
L’estinzione anticipata volontaria del Finanziamento è consentita, in tutto o in parte, alle seguenti condizioni:
a) che la Banca Finanziatrice sia stata preavvisata con comunicazione scritta pervenutale almeno 20 20 [10][TBD] Giorni Lavorativi prima della data del rimborso anticipato;
b) che la Società Finanziata risulti in regola con ogni obbligo dipendente dal presente Contratto di Finanziamento;
c) che la Società Finanziata corrisponda alla Banca Finanziatrice un indennizzo da determinarsi secondo i criteri e con le modalità specificati nell’allegato [●] (Indennizzo per estinzione anticipata).
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8.2. Generale
In caso di estinzione anticipata solo parziale, verrà calcolato un nuovo piano di ammortamento relativo al residuo debito, ferma la durata originaria del Finanziamento.
8.3. Cancellazione automatica
Senza pregiudizio per quanto altrimenti previsto ai sensi del presente Contratto, resta inteso che gli importi del Finanziamento non utilizzati saranno automaticamente ed integralmente cancellati alla scadenza del Periodo di Disponibilità, senza obbligo per la Banca Finanziatrice di darne preventiva comunicazione alla Società Finanziata, che si impegna, peraltro, sin d’ora a perfezionare tutti gli atti ritenuti dalla Banca Finanziatrice necessari od opportuni al fine di formalizzare il mancato parziale o totale utilizzo del Finanziamento.
Al riguardo, la Società Finanziata si impegna a rimborsare alla Banca Finanziatrice gli oneri da questa sostenuti in relazione alla modifica e/o cancellazione della relativa operazione di copertura del rischio di tasso che dovesse essere effettuata dalla Banca medesima a seguito della cancellazione di cui sopra nella misura di quanto effettivamente addebitato da Goldman Sachs.
SEZIONE 6 – GARANZIE REALI E PERSONALI
9. Garanzie
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Finanziamento ed, in particolare, a garanzia della restituzione del capitale del Finanziamento, del pagamento degli interessi, anche di mora, delle spese, anche giudiziali, dei costi e di qualunque altra somma che possa rappresentare un credito della Banca in dipendenza del Contratto di Finanziamento, la Società Finanziata si obbliga:
a) a costituire in pegno a favore della Banca, azioni ordinarie IREN S.p.A., di proprietà della Società Finanziata medesima, per un valore almeno pari al 150% dell’importo del Finanziamento, come via via ridotto, oltre interessi.
Tale pegno (di seguito, il “Pegno”) dovrà essere perfezionato mediante stipula di apposito atto (di seguito, l’”Atto di Pegno”) e compimento di tutte le conseguenti formalità, nei termini e con le modalità richiesti dalla Banca Finanziatrice, contestualmente alla data di stipula del presente Contratto;
b) a far sì che i Comuni di Genova e Torino rilascino a favore della Banca Finanziatrice proprie lettere di “patronage” (di seguito, le “Lettere di Patronage”) sostanzialmente nella forma di cui agli allegati [●] (Schema di lettera di patronage del Comune di Genova) e [●] (Schema di lettera di patronage del Comune di Torino).
SEZIONE 7 – DICHIARAZIONI E GARANZIE
10. DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ FINANZIATA
10.1. Dichiarazioni della Società Finanziata
La Società Finanziata dichiara alla Banca Finanziatrice quanto indicato nell'allegato [●] (DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA' FINANZIATA).
10.2. Ripetizione ed efficacia nel tempo
Le dichiarazioni e garanzie di cui all'allegato [●] - (DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA' FINANZIATA) si intendono prestate, e la Società Finanziata ne garantisce la veridicità, correttezza, completezza ed accuratezza, alla data di perfezionamento del presente Contratto, alla data di utilizzo del Finanziamento, a ciascuna data di pagamento degli interessi, a ciascuna data di rimborso e per tutto il periodo di durata del Finanziamento, sino alla integrale, irrevocabile ed incondizionata
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estinzione di tutte le obbligazioni assunte dalla Società Finanziata in dipendenza del presente Contratto.
10.3. Affidamento
La Società Finanziata prende atto che la Banca Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento di cui è parte facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie siano vere, corrette, complete ed accurate alla data di perfezionamento del presente Contratto, e che esse avranno una efficacia nel tempo secondo quanto previsto al paragrafo che precede.
SEZIONE 8 – IMPEGNI PARTICOLARI
11. OBBLIGHI VARI DELLA SOCIETÀ FINANZIATA
11.1. Impegni della Società Finanziata
La Società Finanziata, in aggiunta a tutto quanto altrove previsto dal Contratto di Finanziamento, assume a beneficio della Banca Finanziatrice gli obblighi di cui all’allegato [●] - OBBLIGHI VARI DELLA SOCIETÀ FINANZIATA (gli "Obblighi Ulteriori").
11.2. Durata
Gli Obblighi Ulteriori sono assunti dalla (e rimarranno vincolanti per la) Società Finanziata a decorrere dalla data odierna e fino alla definitiva ed incondizionata estinzione di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto.
11.3. Deroghe ed eccezioni
Ogni eccezione o deroga al rispetto degli Obblighi Ulteriori, che non sia esplicitamente contemplata nel Contratto di Finanziamento, dovrà essere previamente autorizzata per iscritto dalla Banca Finanziatrice.
11.4. Conseguenze in caso di inadempimento
Si conviene espressamente che gli obblighi assunti dalla Società Finanziata ai sensi del presente Contratto sono dalle parti considerati essenziali; l’inadempimento o l’adempimento solo parziale di anche uno solo degli stessi costituirà pertanto, nei limiti previsti dal successivo art. [12] (Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del Contratto e recesso), a seconda dei casi, causa di decadenza della Società Finanziata dal beneficio del termine, ovvero di risoluzione del Contratto o di recesso della Banca Finanziatrice da esso.
SEZIONE 9 – CASI DI INADEMPIMENTO
12. DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
12.1. Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Società Finanziata dal beneficio del termine, senza che occorra pronuncia giudiziale, il verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c..
12.2. Risoluzione del Contratto
Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto, a norma dell'art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento, da parte della Società Finanziata, dell’obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca con le modalità e nei termini previsti ai sensi del presente Contratto, sia in caso di inadempimento di anche uno solo degli obblighi previsti a suo carico nel presente Contratto, salvo che la Società Finanziata stessa vi rimedi – ove possibile - entro il [5]° Giorno Lavorativo decorrente dal ricevimento della richiesta scritta della Banca. Resta convenuto che non costituirà causa di risoluzione del Contratto, ai sensi del presente articolo, un inadempimento di scarsa importanza (avuto riguardo agli interessi della Banca Finanziatrice), fermo restando in ogni caso l’obbligo della
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Società Finanziata di porre rimedio a tale inadempimento nel più breve tempo possibile e comunque entro il medesimo termine del [5]° Giorno Lavorativo dal ricevimento della richiesta scritta della Banca.
12.3. Facoltà di recesso
Si conviene espressamente la facoltà della Banca Finanziatrice di recedere dal Contratto di Finanziamento al verificarsi, oltre che di qualunque causa di scioglimento, di uno qualsiasi dei seguenti eventi riguardanti la Società Finanziata:
a) convocazione di assemblea per deliberare la messa in liquidazione;
b) fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda oppure di ramo d’azienda non previamente autorizzate per iscritto dalla Banca Finanziatrice, restando inteso che tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata dalla Banca Finanziatrice, anche in considerazione di quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società partecipate da enti pubblici;
c) richiesta di ammissione, da parte propria e/o di terzi, a procedure concorsuali, ivi comprese l'amministrazione controllata e quella straordinaria, o a procedure, anche di natura stragiudiziale, aventi effetti analoghi o che comunque comportino il soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni in genere con modalità diverse da quelle normali, ivi inclusa la cessione dei beni ai creditori;
d) esistenza di formalità, ancorché comunicate ai sensi del precedente art. 11 (Obblighi vari della Società Finanziata), che a giudizio della Banca Finanziatrice siano oggettivamente pregiudizievoli per la situazione patrimoniale, economica, finanziaria della Società Finanziata quali, in via esemplificativa e non esaustiva, azioni esecutive, provvedimenti di sequestro conservativo sui beni sociali, ecc.;
e) inadempimento di obbligazioni di natura creditizia, finanziaria, nonché di garanzia, assunte nei confronti di qualsiasi soggetto, da cui potrebbe derivare come effetto un Evento Pregiudizievole Significativo (come in appresso definito);
f) decadenza dal beneficio del termine, risoluzione o recesso per fatto imputabile alla Società Finanziata rispetto a qualsiasi terzo finanziatore e relativamente a qualsiasi indebitamento finanziario contratto dalla Società Finanziata stessa, da cui potrebbe derivare come effetto un Evento Pregiudizievole Significativo (come in appresso definito);
g) qualunque ipotesi di invalidità e/o inefficacia della documentazione contrattuale relativa al Finanziamento;
h) verificarsi di un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano, o possano influire, negativamente, in modo significativo, sulla situazione finanziaria e/o economica e/o patrimoniale della Società Finanziata o comunque sulla capacità di quest’ultima di adempiere a qualsiasi obbligazione ai sensi del Contratto di Finanziamento (di seguito, “Evento Pregiudizievole Significativo”);
i) mutamento normativo rilevante che abbia l’effetto di modificare in maniera sostanziale le finalità istituzionali della Società Finanziata;
j) riduzione, nel corso della durata del Finanziamento, di anche una sola delle quote di partecipazione al capitale della Società Finanziata rispettivamente detenute dalla “FCT Holding S.p.A. a socio unico Comune di Torino”, con sede in Torino, e dal Comune di Genova al di sotto del 50% del capitale stesso, ove tale riduzione non sia stata previamente autorizzata per iscritto dalla Banca Finanziatrice; resta inteso che tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata dalla Banca, anche in considerazione di
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quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di società partecipate da enti pubblici.
12.4. Efficacia e conseguenze della decadenza dal beneficio del termine, della risoluzione e del recesso
La decadenza della Società Finanziata dal beneficio del termine, la risoluzione del Contratto o il recesso della Banca Finanziatrice da esso verranno comunicate per lettera raccomandata a.r. e dispiegheranno i propri effetti nel momento in cui la Società Finanziata avrà ricevuto la relativa comunicazione, ovvero questa venga restituita al mittente per compiuta giacenza.
Verificandosi tali ipotesi, la Società Finanziata dovrà, entro cinque Giorni Lavorativi, (i) rimborsare tutto quanto dovuto alla Banca Finanziatrice in dipendenza del presente Contratto di Finanziamento, ivi compresi gli eventuali interessi di mora maturati e maturandi ai sensi del precedente art. [6] (Interessi di mora), e (ii) riconoscere alla Banca Finanziatrice anche l’indennizzo di cui alla lettera c) del precedente art. 8.1 (Estinzione anticipata volontaria) .
In caso di risoluzione del Contratto per mancato pagamento, sull’importo complessivamente dovuto matureranno interessi di mora, nella misura e con le modalità tutte previste al precedente art. [6] (Interessi di mora).
SEZIONE 10 – PROVA DEL CREDITO E PAGAMENTI
13. PROVA DEL CREDITO
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Banca Finanziatrice fanno piena prova del credito verso la Società Finanziata per capitale, interessi e quant'altro dovuto in dipendenza del presente Contratto di Finanziamento.
14. INDILAZIONABILITÀ DEGLI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ FINANZIATA
L'obbligo della Società Finanziata di pagare alle date fissate tutte le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, di pagamento degli interessi o ad altro titolo e, più in generale, l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Società Finanziata o che dovesse comunque sorgere tra le parti.
15. SCADENZE IN GIORNO NON LAVORATIVO BANCARIO
Resta convenuto che, qualora una scadenza di un qualsiasi pagamento prevista ai sensi del presente Contratto, sia per capitale che a titolo dei relativi interessi od altro, cada in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, tale scadenza sarà automaticamente posticipata al Giorno Lavorativo immediatamente successivo ad eccezione dei seguenti casi:
1. qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo;
2. qualora si tratti della Data di Scadenza Finale;
in entrambe i casi, la Data di scadenza sarà anticipata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente.
Nelle circostanze di cui al comma precedente, gli interessi dovuti saranno calcolati fino al giorno di effettivo pagamento ed il nuovo periodo di interessi avrà decorrenza da tale nuova data, ferme restando le scadenze successive.
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16. MODALITA' DI PAGAMENTO E OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
Le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, le parti convengono che tutti i pagamenti in qualunque modo connessi al presente Contratto dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario con accredito a favore della Banca Finanziatrice sul conto dedicato acceso presso la stessa e alla stessa intestato, codice IBAN IT50 S030 6903 3906 8030 0052 081 (di seguito, il “Conto Dedicato ISP”), ovvero con il diverso strumento idoneo a consentire la tracciabilità attenuata nel rispetto delle indicazioni fornite al riguardo dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il mancato utilizzo della modalità di pagamento di cui al precedente comma, comporterà la risoluzione del presente Contratto.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 7, della citata Legge 136/2010, gli estremi delle persone delegate ad operare sul suddetto Conto Dedicato ISP saranno oggetto di separata comunicazione da parte della Banca alla Società Finanziata.
SEZIONE 11 – ONERI, COSTI E SPESE
17. ONERI, COSTI E SPESE
17.1. Commissione di Strutturazione
La Società Finanziata si obbliga a corrispondere alla Banca Finanziatrice, una tantum, una commissione di strutturazione (la “Commissione di Strutturazione”), dell’importo di € 770.000,00 (settecentosettantamila/00), pari allo [0,5]% dell’importo del Finanziamento. La Commissione di Strutturazione sarà dovuta e versata entro e non oltre la data di erogazione del Finanziamento – anche mediante compensazione con l’importo erogato, all’effettuazione della quale la Società Finanziata autorizza sin d’ora la Banca Finanziatrice - e, comunque, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del presente Contratto.
17.2. Spese ed oneri eventuali
Resta inteso che rimarrà a carico della Società Finanziata ogni e qualsiasi spesa o costo, ivi comprese le spese legali e notarili, nonché qualsivoglia onere per imposte, tasse, diritti e ritenute, che dovesse essere sostenuto o applicato in relazione al presente Contratto ed ai pagamenti da eseguirsi in base allo stesso, restando altresì inteso che la Banca dovrà ricevere importi, al netto di qualsivoglia onere, pari a quelli previsti ai sensi del presente Contratto.
Ogni restrizione o proibizione di legge che impedisse alla Società Finanziata di accollarsi tali oneri, obbligherà la stessa, ove richiestoLe per iscritto, a rimborsare l'importo capitale, oltre agli interessi e ad ogni altra somma dovuta in dipendenza del presente Contratto di Finanziamento, entro il termine indicato nella relativa comunicazione.
18. MUTAMENTI DI CIRCOSTANZE E ILLEGALITÀ
18.1. Mutamenti di circostanze
18.1.1. Importo compensativo
Qualora per effetto di modifiche legislative o per l'adozione di qualsivoglia provvedimento anche di natura amministrativa o regolamentare (ivi incluso eventuali modifiche normative a livello comunitario) si determini un incremento dei costi o degli oneri a carico della Banca Finanziatrice in relazione agli importi erogati ai sensi del presente contratto, la Banca Finanziatrice ne darà
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tempestiva comunicazione alla Società Finanziata che dovrà versare entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi l’importo necessario per tenere indenne la Banca Finanziatrice da tali maggiori costi od oneri, purché tali maggiori costi od oneri (i) non siano stati causati da dolo, negligenza, imprudenza od imperizia di la Banca Finanziatrice; (ii) non siano stati altrimenti indennizzati ai sensi del presente contratto; e (iii) non siano dovuti ad obblighi di riserva imposti dalla Banca Centrale Europea o da altra autorità competente. La comunicazione della Banca Finanziatrice dovrà contenere una dichiarazione attestante (a) l’evento che ha dato luogo alla pretesa di cui al presente Articolo ed il relativo importo e (b) i parametri di calcolo utilizzati ai fini del calcolo stesso. Resta inteso che al verificarsi delle circostanze di cui al presente articolo, la Società Finanziata, previa dichiarazione alla Banca Finanziatrice da inviarsi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla predetta comunicazione della Banca Finanziatrice alla Società Finanziata, ha facoltà di rimborsare anticipatamente, con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 8.1 ma senza penali e ulteriori oneri, l’intero Finanziamento entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla predetta comunicazione della Banca Finanziatrice alla Società Finanziata.Qualora per effetto dell’introduzione, della modifica o dell’abrogazione di disposizioni di legge o regolamentari (anche a livello comunitario) e/o di mutamenti circa la loro interpretazione o applicazione e/o dell’emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive da parte di autorità che esplichino funzioni di controllo e di vigilanza nei confronti della Banca Finanziatrice, oppure da parte di autorità monetarie, fiscali, valutarie o di altra natura (ivi inclusa la Banca Centrale Europea):
(a) venisse modificato in senso meno favorevole per la Banca Finanziatrice l’attuale trattamento dei depositi interbancari dal punto di vista degli obblighi di riserva, del trattamento fiscale o da altro punto di vista; ovvero
(b) il costo complessivo dei depositi interbancari risultasse per la Banca superiore al tasso interbancario di mercato ad esso applicabile, o, comunque, la Banca incorresse in un costo aggiuntivo in relazione alla conclusione e/o esecuzione del presente Contratto o all’adempimento dei propri obblighi in dipendenza del medesimo, ovvero
(c) si verificasse per la Banca un incremento del costo della provvista in relazione al Finanziamento;
la Banca ne darà comunicazione scritta alla Società Finanziata che, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale comunicazione e, comunque, prima che la Banca incorra nei relativi costi, maggiori costi o oneri, sarà tenuto a versare alla Banca l’importo che risulti necessario per tenerla indenne, a seconda dei casi, da tale costo, maggior costo od onere (di seguito: l’“Importo Compensativo”); resta inteso che, in assenza di errore manifesto, l’Importo Compensativo comunicato dalla Banca Finanziatrice alla Società Finanziata sarà definitivo e vincolante per quest’ultima.
Non possono in ogni caso essere oggetto di richieste di Importo Compensativo:
1) le penalità o le sanzioni pecuniarie imposte dalla Banca d’Italia o dalle Autorità di Vigilanza competenti per aver ecceduto i limiti creditizi imposti alla Banca Finanziatrice;
2) incrementi del costo di provvista imputabili all’eventuale declassamento del merito creditizio della Banca;
3) i costi relativi ad eventuali modifiche dell’aliquota dell’imposta sul reddito complessivo netto della Banca Finanziatrice;
4) i costi per sanzioni fiscali o amministrative, o comunque attribuibili al mancato adempimento da parte della Banca Finanziatrice ad alcuna normativa ad essa applicabile.
L’Importo Compensativo sarà dovuto dalla Società Finanziata a partire dalla data indicata dalla Banca e sino al permanere del maggior costo che ha determinato l’applicazione del medesimo Importo Compensativo.
18.1.2. Facoltà di rimborso anticipato della Società Finanziata
Resta salva la facoltà della Società Finanziata di rimborsare anticipatamente il presente Finanziamento con le modalità e per gli effetti di cui all’articolo 8.1 (Estinzione anticipata volontaria). Anche in caso di rimborso anticipato, la Società Finanziata dovrà comunque
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corrispondere alla Banca Finanziatrice l’Importo Compensativo ad essa dovuto fino alla data di effettiva estinzione del Finanziamento.
18.1.3. Impegno alla limitazione
La Banca Finanziatrice si impegna sin d'ora in buona fede a fare quanto ragionevolmente praticabile per limitare l’Importo Compensativo, fermo restando che tale obbligo non limiterà la libertà della Banca Finanziatrice di determinare la propria struttura amministrativa, contabile ed organizzativa.
18.2. Illegalità
18.2.1. Comunicazione della Banca Finanziatrice
Qualora per effetto dell’introduzione, della modifica o dell’abrogazione di disposizioni di legge o regolamentari (anche a livello comunitario) e/o di mutamenti circa la loro interpretazione o applicazione, e/o dell’emanazione di regolamenti, disposizioni o direttive da parte di autorità che esplichino funzioni di controllo e di vigilanza nei confronti della Banca Finanziatrice, oppure da parte di autorità monetarie, fiscali, valutarie o di altra natura (ivi inclusa la Banca Centrale Europea) risultasse illecito per la Banca:
(a) il mantenimento del Finanziamento; ovvero
(b) il reperimento della provvista necessaria ad assolvere gli obblighi derivanti dal Finanziamento; ovvero ancora
(c) l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto;
la Banca ne darà pronta comunicazione alla Società Finanziata, specificando le ragioni dell’illiceità.
18.2.2. Trattative
Contestualmente all’invio della comunicazione di cui al precedente articolo 18.2.1, la Banca Finanziatrice avvierà con la Società Finanziata una trattativa in buona fede finalizzata al raggiungimento di un accordo circa la possibili alternative esperibili per evitare la situazione di illegalità. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, la Banca avrà facoltà di recedere dal presente Contratto ai sensi del precedente articolo 12.3 (Facoltà di recesso).
SEZIONE 12 – CAMBIAMENTI RELATIVI ALLE PARTI
19. VINCOLO SUCCESSORIO
Le obbligazioni tutte assunte dalla Società Finanziata si intendono costituite con vincolo solidale ed indivisibile anche per eventuali successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
20. CESSIONE
20.1. Divieto di cessione per la Società Finanziata.
La Società Finanziata non cederà o trasferirà alcuno dei suoi diritti o obbligazioni ai sensi del presente Contratto, senza il previo espresso assenso scritto della Banca Finanziatrice.
20.2. Cessione da parte della Banca Finanziatrice.
La Banca Finanziatrice non potrà cedere, trasferire, novare o alienare, in tutto o in parte qualsiasi suo diritto o sua obbligazione derivanti dal presente Contratto senza il consenso preventivo della Società Finanziata, fatta salva la cessione in tutto o in parte e/o la costituzione in garanzia dei crediti vantati nei confronti della Società Finanziata ai sensi del presente Contratto, alla Banca d’Italia o alla Banca Centrale Europea nell’ambito delle procedure di stanziabilità di cui all’atto di indirizzo della Banca Centrale Europea del 19 dicembre 2014 (BCE/2014/60) e successive modificazioni e integrazioni e/o alla Decisione della Banca Centrale Europea del 29 luglio 2014 (BCE/2014/34).
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SEZIONE 13 – DISPOSIZIONI VARIE - COMUNICAZIONI
21. MODIFICHE
Le pattuizioni contenute nel presente Contratto di Finanziamento potranno essere modificate soltanto per iscritto; ogni tolleranza, anche se reiterata, di inadempimenti o di adempimenti solo parziali o tardivi degli obblighi contrattuali non potrà in nessun caso essere interpretata come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
22. RISERVATEZZA
Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa applicabile, le notizie e i dati riservati riguardanti la Società Finanziata e acquisiti dalla Banca Finanziatrice ai sensi del presente Contratto saranno mantenuti riservati, fintantoché non saranno altrimenti divenuti di dominio pubblico.
La Banca Finanziatrice potrà, in ogni caso, divulgare tali informazioni confidenziali:
(a) nell'ambito di un contenzioso derivante dal, o comunque relativo al, presente Contratto; o
(b) se richiesto da un provvedimento giudiziario di qualsiasi natura; o
(c) ad una qualsiasi autorità governativa, fiscale, bancaria di una qualsiasi giurisdizione competente; o
(d) ai propri revisori e consulenti professionali ed a quelli della Società Finanziata.
23. RECLAMI E PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE
La Società Finanziata può presentare un reclamo alla Banca con le modalità indicate presso le Filiali e sul sito Internet della Banca medesima.
Se la Società Finanziata non è soddisfatta della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto, la Società Finanziata e la Banca, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR; il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
24. COMUNICAZIONI
Le comunicazioni saranno effettuate per lettera (eventualmente raccomandata a.r.) o per telefax ovvero per posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
quanto alla Società Finanziata:
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quanto alla Banca Finanziatrice:
Intesa Sanpaolo spa
Direzione Corporate & Public Finance
Mercato Nord Ovest
Via Fieschi 4
16121 Genova
o al diverso indirizzo o numero che una delle parti avrà comunicato all'altra con lettera raccomandata a.r..
SEZIONE 14 – LEGGE APPLICABILE, FORO COMPETENTE
25. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana.
Per qualunque controversia discendente dalla sua interpretazione e/o esecuzione è competente anche il foro di Torino.
26. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
26.1. Obblighi di trasparenza.
Ai sensi delle Disposizioni sulla Trasparenza Bancaria e con particolare riferimento al diritto del “cliente” di ottenere, prima della conclusione del contratto, copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula – al fine di una ponderata valutazione del suo contenuto – la Società Finanziata dichiara:
(i) di essersi avvalsa del diritto suddetto, avendo ricevuto una copia completa del Contratto, idonea per la stipula, e di averne preso debitamente visione; nonché
(ii) di aver ricevuto il Documento di Sintesi, già allegato al presente Contratto sotto la lettera [●] (Documento di Sintesi).
Ai sensi dell’art. 117, primo comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la Società Finanziata dichiara che le è stata consegnata una copia completa del Contratto, idonea per la stipula. [ovvero, in caso di scrittura privata autenticata o atto pubblico:
Ai sensi dell’art. 117, primo comma, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, la Società Finanziata prende atto che una copia conforme completa del Contratto le sarà consegnata non appena possibile a cura del Notaio autenticante [in caso di scrittura privata autenticata] / a cura di me Notaio [in caso di atto pubblico].
26.2. Tasso Annuo Effettivo Globale
In relazione alle Disposizioni sulla Trasparenza Bancaria, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è pari al [●]% annuo, valore calcolato sulla base del tasso del Finanziamento nonché del piano di ammortamento e che tiene conto della Commissione di Strutturazione e dell’effetto della periodicità di rimborso del Finanziamento stesso.
1 Completare secondo convenienza.15
SEZIONE 15 – TASSAZIONE DELL’ATTO
27. TRATTAMENTO TRIBUTARIO
Le parti convengono che, pur ricorrendone i presupposti, la Banca Finanziatrice non eserciti l’opzione a favore dell’applicazione dell’imposta sostitutiva per le operazioni relative a finanziamenti a medio e lungo termine di cui al combinato disposto degli articoli 15 e 17 del D.P.R. 29.09.1973 n. 601 e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, il presente Contratto e gli atti ad esso correlati saranno assoggettati alle imposte ordinarie. Si applica in ogni caso quanto previsto al precedente articolo 17.2 (Spese ed oneri eventuali).
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO, in n. [●] originali.
Per [Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.] (quale Società Finanziata)
_______________________________
F.to [inserire nominativo]In qualità di: [inserire qualifica]
Per INTESA SANPAOLO S.p.A. (quale Banca Finanziatrice)
_______________________________
F.to [inserire nominativo]In qualità di: [inserire qualifica]
La Società Finanziata dichiara inoltre di approvare specificamente, per quanto possa occorrere, anche ai sensi dell’art. 1341 del codice civile, i seguenti articoli:
[3] (Erogazione e condizioni sospensive e risolutive);
[6] (Interessi di mora)
[7] (Rimborso)
[8] (Estinzione anticipata del Finanziamento)
[11] (Obblighi vari della Società Finanziata)
[12] (Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del Contratto e recesso)
[13] (Prova del credito)
[14] (Indilazionabilità degli obblighi della Società Finanziata)
[16] (Modalità di pagamento e obblighi di tracciabilità)
[17] (Oneri, costi e spese)
[18] (Mutamenti di circostanze e illegalità)
[25] (Legge applicabile e foro competente)
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Per [Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l. ] (quale Società Finanziata)
_______________________________
F.to [inserire nominativo]In qualità di: [inserire qualifica]
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ALLEGATO [●] - (CONDIZIONI SOSPENSIVE)
Salvo che il contesto esiga diversamente, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole nel presente allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nel Contratto.
1. Documenti societari della Società Finanziata
(a) copia conforme dell’atto costitutivo della Società Finanziata;
(b) copia conforme ed aggiornata dello statuto vigente della Società Finanziata;
(c) copia conforme della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società Finanziata e/o degli altri documenti societari attestanti:
(i) l’approvazione – nei termini ed alle condizioni previste - della stipulazione del Contratto di Finanziamento; nonché
(ii) avvenuto conferimento dei poteri relativi alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
(d) copia conforme della documentazione comprovante i poteri dei rappresentanti che firmano il Contratto di Finanziamento in nome e per conto della Società Finanziata;
(e) un certificato di vigenza rilasciato (non oltre il 5° giorno antecedente la data di erogazione del Finanziamento) dal competente Registro delle Imprese che indichi l’inesistenza di procedure concorsuali e/o di liquidazione e/o dello stato di straordinaria amministrazione nei confronti della Società Finanziata.
2. Altri documenti
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(a) n. [●] originali del Contratto di Finanziamento; [ovvero, se in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico: copia autentica in forma esecutiva e n. 2 copie autentiche del Contratto di Finanziamento]
(b) n. [●] originali dell’Atto di Pegno; [ovvero, se in forma di scrittura privata autenticata o atto pubblico: n. 2 copie autentiche dell’Atto di Pegno]
(c) prova dell’avvenuto perfezionamento di tutti gli adempimenti necessari al fine di formalizzare il Pegno;
(d) originale di ciascuna delle Lettere di Patronage;
(e) richiesta di erogazione, debitamente compilata e presentata in conformità alle previsioni dell’articolo 3.1 (Erogazione) del Contratto.
[ALLEGATO [●] - (PIANO DI AMMORTAMENTO)]
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ALLEGATO [●] – (INDENNIZZO PER ESTINZIONE ANTICIPATA)
L’esercizio della facoltà di estinguere anticipatamente il Finanziamento, di cui all’articolo 8.1 (Estinzione anticipata volontaria) del Contratto, comporterà a carico della Società Finanziata, oltre al rimborso dell’importo in linea capitale del Finanziamento oggetto di estinzione anticipata, maggiorato dei relativi
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interessi contrattuali maturati sino alla data del rimborso stesso, anche la corresponsione alla Banca di un importo pari alla differenza, se positiva, tra:
- la somma dei valori attuali delle rate residue, comprensive della quota interessi, di cui al piano di ammortamento allegato al Contratto (tali valori attuali alla data di estinzione anticipata saranno calcolati sulla base dei tassi correnti di mercato a quel momento e per valuta data di estinzione del Finanziamento).
e
- il capitale residuo del Finanziamento da estinguere.
Il valore attuale di ciascuna rata del Finanziamento da estinguere sarà determinato moltiplicandone l’importo per il fattore di attualizzazione relativo alla scadenza della rata stessa.
I fattori di attualizzazione di ciascuna rata saranno calcolati sulla base dei seguenti tassi di mercato:
a) per le rate con vita residua inferiore a 12 mesi, il tasso diffuso alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte sul Meno) sul circuito “Reuters” alla pagina EURIBOR01, diminuito di un ottavo di punto percentuale, quotato per una durata pari alla vita residua della rata stessa, rilevato il secondo Giorno Lavorativo antecedente la data di estinzione del Finanziamento.
In mancanza di diffusione della pagina EURIBOR01 sul circuito “Reuters”, sarà utilizzata - con gli stessi criteri e modalità indicati in precedenza - la media dei tassi lettera per depositi interbancari in euro, diminuiti di un ottavo di punto percentuale, quotati alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte sul Meno) dalle seguenti banche:
-ABN-Amro Bank N.V. di Amsterdam, Deutsche Bank A.G. di Francoforte sul Meno, Società Gènèrale di Parigi, Banco Bilbao Vizcaya di Madrid e Intesa Sanpaolo S.p.A. di Torino;
b) per le rate con vita residua uguale o superiore a 12 mesi, il tasso per operazioni in euro di “Interest Rate Swap” contro Euribor a sei mesi, diffuso sul circuito “Reuters” alle ore 11:00 a.m. (ora di Francoforte sul Meno) alla pagina ISDAFIX2, quotato per una scadenza pari alla vita residua della rata stessa e rilevato il secondo Giorno Lavorativo antecedente la data di estinzione del Finanziamento.
In mancanza di diffusione della pagina ISDAFIX2 sul circuito “Reuters”, sarà utilizzato il tasso denaro per operazioni in euro di “Interest Rate Swap” contro Euribor a sei mesi diffuso sul circuito “Reuters” alle ore 11:00 a.m. (ora di Londra) alla pagina ICAPEURO (Intercapital), rilevato con gli stessi criteri e modalità indicati in precedenza.
In caso di mancata corrispondenza fra le scadenze quotate e la scadenza della rata, si opererà l’interpolazione lineare dei fattori di attualizzazione relativi alle scadenze quotate.
Sono di seguito riportate le formule per il calcolo dei fattori di attualizzazione:
1. scadenze quotate inferiori a 1 anno (EURIBOR01):
fa = 360
1
1periodofinaledataaestinzionedatadagiorninumerotasso ×+
2. scadenza quotata a 1 anno (ISDAFIX2):
23
FA1 = tasso+11
3. scadenze quotate superiori a 1 anno (ISDAFIX2):
FAn = tasso
FAtasson
ii
+
×− ∑−
=
1
11
1
Legenda:
tasso = tasso di mercato rilevato come indicato alle lettere a) e b) - a seconda dei casi - del presente allegato
data finale periodo = data finale del periodo per il quale è quotato il tasso di mercato da 1 settimana a 11 mesi
fa = fattore di attualizzazione per le scadenze inferiori a 1 anno
FAn = fattore di attualizzazione per le scadenze uguali o superiori a 1 anno.
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ALLEGATO [●] - (DICHIARAZIONI DELLA SOCIETA' FINANZIATA)
Salvo che il contesto esiga diversamente, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole nel presente allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nel Contratto.
La Società Finanziata espressamente dichiara e garantisce quanto segue.
(a) La Società Finanziata è una società a responsabilità limitata validamente costituita ed esistente secondo le disposizioni normative vigenti e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a procedure concorsuali, né tali procedure sono allo stato prevedibili o minacciate; la Società Finanziata non si trova in stato di insolvenza.
(b) La Società Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari per stipulare il Contratto, per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi del medesimo e per utilizzare il Finanziamento in conformità agli scopi pattuiti.
(c) La Società Finanziata ha il potere di ed ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e licenze per esercitare la propria attività nel modo in cui essa viene attualmente condotta.
(d) Il Contratto, una volta sottoscritto, costituirà per la Società Finanziata obbligazioni legittime, valide, vincolanti, azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni.
(e) La stipula e l’adempimento del Contratto da parte della Società Finanziata non viola né violerà, né determina o determinerà, alcuna violazione di diritti di terzi, di qualsiasi legge o regolamento ad essa applicabili, nonché del proprio atto costitutivo o statuto o di qualsiasi atto, accordo o impegno comunque assunto dalla, applicabile alla o vincolante per la medesima Società Finanziata o che possa incidere su qualunque delle proprie attività, proprietà o beni.
(f) Non è in corso, pendente o minacciata alcuna controversia, arbitrato o procedimento amministrativo di alcun genere (incluse le ispezioni) contro la Società Finanziata che potrebbe determinare un Evento Pregiudizievole Significativo.
(g) Non si è verificato, non è in corso e non è minacciato alcun evento a carico della Società Finanziata che potrebbe costituire un Evento Pregiudizievole Significativo.
(h) Non si è verificato e non è in corso alcun inadempimento della Società Finanziata in relazione a qualsiasi altro contratto di finanziamento in essere o a qualsiasi altro contratto di diversa natura, che possa avere quale conseguenza il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo; la Società Finanziata non si trova in situazioni tali che diano diritto a terzi di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione di altro contratto di finanziamento concesso o da concedersi alla stessa, ovvero il recesso da parte di qualsiasi terzo rispetto a detti contratti di finanziamento.
(i) Tutte le imposte e tasse dovute dalla Società Finanziata sono state regolarmente corrisposte alle competenti autorità alle relative scadenze ovvero accantonate, in conformità alle relative disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
(l) La Società Finanziata è in regola con tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili, la cui violazione comporti sanzioni che possano avere un impatto sulla propria situazione economico-finanziaria tale da pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni di cui al Contratto.
(m) Tutte le informazioni fornite dalla Società Finanziata alla Banca in relazione al Contratto ed alle operazioni in esso contemplate sono veritiere, corrette e complete e la Società Finanziata non ha omesso di fornire alla Banca alcuna informazione che avrebbe indotto quest'ultima a non stipulare il Contratto o a concluderlo a condizioni diverse.
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ALLEGATO [●] (OBBLIGHI VARI DELLA SOCIETÀ FINANZIATA)
Salvo che il contesto esiga diversamente, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole nel presente allegato hanno lo stesso significato attribuito loro nel Contratto.
La Società Finanziata si impegna ad adempiere agli obblighi di seguito indicati:
(1) Obblighi positivi
(a) La Società Finanziata farà in modo che le obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle altre obbligazioni, presenti o future, assistite da analoghe garanzie e non subordinate, assunte dalla Società Finanziata, fatta eccezione per le operazioni che risultino privilegiate per legge.
(b) La Società Finanziata dovrà osservare tutta la normativa, anche regolamentare, ad essa applicabile con riferimento alle proprie attività, proprietà e beni e comunicherà prontamente alla Banca Finanziatrice il ricorrere di qualunque circostanza che possa costituire il presupposto per la violazione di tali leggi così come comunicherà ogni azione o istanza presentata nei confronti della Società Finanziata di cui venisse a conoscenza, compiendo ogni azione necessaria per opporsi a tale azione o istanza e in ogni caso compiendo quanto necessario a regolarizzare la propria posizione.
(c) La Società Finanziata corrisponderà alle competenti autorità ed alle rispettive scadenze tutte le imposte e tasse da essa dovute e provvederà ad effettuare i necessari accantonamenti in conformità alle relative disposizioni di legge o regolamentari applicabili.
(d) La Società Finanziata manterrà in buono stato i propri immobili, i propri macchinari e le proprie attrezzature con la diligenza del buon padre di famiglia.
(e) La Società Finanziata farà tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore tutte le autorizzazioni, i permessi o le licenze necessari o opportuni per lo svolgimento della propria attività così come la stessa viene ad oggi condotta, per poter regolarmente adempiere alle proprie obbligazioni in dipendenza del Contratto, per assicurarne la relativa validità, efficacia ed azionabilità, e provvederà a fornire alla Banca Finanziatrice, se richiesto, copie di tali autorizzazioni, permessi o licenze.
(f) La Società Finanziata provvederà a comunicare prontamente alla Banca Finanziatrice ogni cambiamento o evento di carattere tecnico, amministrativo, giuridico e/o societario, ancorché notorio, che possa modificare in senso pregiudizievole la propria situazione patrimoniale, economica, finanziaria o commerciale ovvero che comunque possa pregiudicare i diritti della Banca Finanziatrice in relazione al Contratto.
(g) La Società Finanziata ripianerà prontamente ogni eventuale perdita utilizzando a tal fine tutte le riserve disponibili, inclusi eventuali versamenti in conto futuri aumenti di capitale ricevuti dai propri soci.
(h) La Società Finanziata comunicherà prontamente alla Banca Finanziatrice il verificarsi di qualsiasi caso di inadempimento ai sensi del Contratto o di circostanze in capo ad essa che possano dare origine a questi ultimi, specificando quanto la Società Finanziata intenda intraprendere od attuare per porvi rimedio ed i relativi tempi di implementazione e, a richiesta della Banca Finanziatrice, confermerà alla stessa per iscritto che nessun caso di inadempimento ai sensi del Contratto si è verificato.
(i) La Società Finanziata comunicherà prontamente alla Banca il verificarsi di qualsiasi evento che possa dar luogo ad ipotesi di recesso di uno o più soci; la Società Finanziata comunicherà altresì alla Banca l’intervenuto recesso anche di un solo socio, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della comunicazione effettuata dal socio receduto.
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(j) La Società Finanziata si impegna a non svolgere alcuna attività, anche omissiva, che possa avere effetto pregiudizievole sui diritti della Banca in base al Contratto.
(k) La Società Finanziata comunicherà prontamente alla Banca Finanziatrice qualsivoglia richiesta, rivendicazione o azione avanzata o intentata da terzi in relazione a qualsiasi dei beni, diritti o crediti propri, nonché qualsivoglia vincolo pregiudizievole di cui venisse a conoscenza in relazione a quanto sopra.
(l) La Società Finanziata manterrà acceso il Conto Dedicato della Società Finanziata per tutta la durata del Finanziamento e provvederà a costituire tempestivamente su tale conto la provvista necessaria al pagamento delle singole rate di capitale e/o interessi e/o di qualsiasi altro importo a qualunque titolo dovuto ai sensi del Contratto di Finanziamento.
(2) Obblighi negativi
(a) Senza il preventivo consenso scritto della Banca, che non sarà irragionevolmente negato, la Società Finanziata non apporterà, e farà sì che non siano apportate, modifiche al proprio statuto che possano risultare oggettivamente pregiudizievoli per gli interessi della Banca Finanziatrice.
(b) La Società Finanziata non cesserà, ridurrà o modificherà in misura apprezzabile la propria attività quale viene condotta alla data di stipula del Contratto ove ciò possa pregiudicare il puntuale ed integrale soddisfacimento delle ragioni di credito derivanti alla Banca in base al Contratto medesimo.
(c) Senza il preventivo consenso scritto della Banca, la Società Finanziata non presterà, costituirà o concederà, garanzie reali o vincoli di qualsiasi natura su propri beni, fatta eccezione per le garanzie nascenti da disposizioni di legge.
(d) Senza il preventivo consenso scritto della Banca, la Società Finanziata non assumerà alcun indebitamento finanziario ulteriore rispetto a quello in essere alla data di stipula del Contratto di Finanziamento, per importi complessivamente superiori ad € 5.000.000,00 ([cinquemilioni]/00).
(e) Senza il preventivo consenso scritto della Banca, la Società Finanziata non procederà alla costituzione di patrimoni separati ai sensi degli artt. 2447 bis e segg. cod.civ., per quanto applicabili.
(3) Obblighi di informazione
(a) La Società Finanziata invierà alla Banca Finanziatrice, non appena siano disponibili e comunque non oltre il 180° (centoottantesimo) giorno successivo alla data di chiusura del rispettivo esercizio sociale, il proprio bilancio annuale (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa) unitamente alle relative relazioni degli organi amministrativi e di controllo ed alla relazione dei revisori (ove prevista per legge o comunque prodotta).
(b) La Società Finanziata invierà alla Banca Finanziatrice l’ordine del giorno ed il verbale di eventuali proprie assemblee straordinarie, rispettivamente contestualmente alla convocazione ed entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della riunione.
(c) La Società Finanziata fornirà alla Banca Finanziatrice, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla relativa richiesta, le dichiarazioni, la documentazione ed ogni altra notizia o dato sulle proprie condizioni patrimoniali ed economiche o comunque relativo a sé che la Banca Finanziatrice possa ragionevolmente richiederle, anche in conformità con quanto previsto dall’Organo di Vigilanza sulle Aziende di Credito.
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CONTRATTO DI COSTITUZIONE IN PEGNO DI STRUMENTI FINANZIARI IN
GESTIONE ACCENTRATA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 170 DEL
21 MAGGIO 2004
TRA
- “Intesa Sanpaolo S.p.A.”, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo, n. 156, e sede
secondaria in Milano, Via Monte di Pietà, 8, capitale sociale (interamente versato) di Euro [●] (euro
[●]), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino n. 00799960158, partita
IVA n. 10810700152, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia (di seguito, “Intesa Sanpaolo” ovvero “Banca Finanziatrice”), iscritta all’Albo di cui
all’art. 13 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385 e capogruppo del Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto
all’Albo di cui all’art. 64 del medesimo D.Lgs., rappresentata dal Sig. Guido Berti, nato a Genova il
23/02/1963, nella sua qualità di Quadro Direttivo, domiciliato per l’incarico in Genova, Via Fieschi 4,
in virtù dei poteri conferiti con Procura a rogito Notaio EttoreMorone di Torino, rep. 110.127,
racc.17.365, del 12 luglio 2007, e
- “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.”, con sede legale in Genova, Via [●], capitale sociale
di Euro [●] [i.v.], iscritta presso il Registro delle Imprese di Genova, numero di iscrizione e codice
fiscale [●], partita IVA [●] (il “Prenditore” o la “Società Finanziata”), rappresentata dal Sig. [●],
nato a [●], il [●], domiciliato per la carica in [●], ove sopra, presso la sede del Prenditore, nella sua
qualità di [●], [e come tale legale rappresentante,] del Prenditore medesimo, a quanto infra facoltizzato
con poteri di firma giusta [●];
PREMESSO CHE:
(A) in data [●] 2016, Intesa Sanpaolo ed il Prenditore (di seguito, congiuntamente, le “Parti”)
hanno stipulato un contratto nella forma di scrittura privata ………… [indicare forma ed estremi del
contratto di finanziamento], (di seguito, il “Contratto di Finanziamento”) avente ad oggetto la
concessione di un finanziamento di complessivi € [154.000.000,00] (di seguito, il “Finanziamento”),
finalizzato all’estinzione anticipata (i) di altro finanziamento anch’esso in essere tra Intesa Sanpaolo
ed il Prenditore, di cui al contratto stipulato in data 20 settembre 2006, così come successivamente
modificato/integrato, ed ora ridotto in linea capitale ad € 126.805.742,74,nonché (ii) di un “derivato”
stipulato il 30 maggio 2008 tra il Prenditore e la Goldman Sachs Group Inc. e ora in essere tra il
Prenditore medesimo ed Intesa Sanpaolo S.p.A.;
(B) le principali condizioni del Finanziamento sono, senza finalità esaustiva o limitativa rispetto a
quanto contenuto nel Contratto di Finanziamento (che si intende richiamato per intero), le seguenti:
1. ammontare in linea capitale: € [154.000.000,00] (Euro centocinquantaquattromilioni/00);
2. data di erogazione: [●] 2016;
3. rimborso: in rate annuali di capitale, scadenti il 15 luglio di ogni anno, a partire dal 15 luglio
2017 e fino al 15 luglio 2026, fatti salvi i casi di rimborso anticipato di cui all’articolo [●] del
Contratto di Finanziamento;
4. interessi: da calcolare ad un tasso fisso nominale annuo pari al 1,60%, salva l’applicazione del
tasso degli interessi di mora, in misura pari al suddetto tasso aumentato di [2] ([due]) punti percentuali
annui;
5. corresponsione degli interessi: in via annuale posticipata, alle medesime scadenze di cui al
precedente punto 3;
6. garanzie: lettere di patronage “semplice” del Comune di Genova e del Comune di Torino,
nonché pegno su azioni ordinarie IREN (di cui al presente contratto);
(C) in data [●] la Società Finanziata ha stipulato con Intesa Sanpaolo un contratto di
Deposito Amministrato a Garanzia (il “Contratto di Deposito a Garanzia”) per l’apertura del
Deposito a Garanzia come di seguito definito;
(D) a garanzia del rimborso di ogni e qualsiasi obbligazione relativa al Finanziamento, la Società
Finanziata si è dichiarata disposta, tra l’altro, a costituire a favore della Banca Finanziatrice pegno su
Azioni IREN (come in appresso definite);
(E) il presente contratto (di seguito “Contratto di Pegno”) costituisce un contratto di garanzia
finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 1, lettera d) del Decreto 170/2004.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. DEFINIZIONI, PREMESSE E ALLEGATI
1.1 Salvo quanto diversamente indicato, i seguenti termini avranno nel presente Contratto
di Pegno il significato qui di seguito loro attribuito:
Azioni IREN indica le azioni ordinarie della IREN S.p.A., cod. fisc. 07129470014, del valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna, tempo per tempo di proprietà e nella piena disponibilità del
Costituente.
Azioni IREN Pegnate indica le Azioni IREN Originarie ed eventualmente le Ulteriori Azioni
IREN, costituite e/o da costituire in pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno.
Azioni IREN Originarie indica le n. [●] Azioni IREN, rappresentanti congiuntamente il [●]%
del capitale sociale della IREN S.p.A., sulle quali viene immediatamente costituito il Pegno, ai
sensi del presente Contratto di Pegno, nei termini in esso specificati. Il valore di mercato
complessivo delle Azioni IREN Originarie, calcolato sulla base della quotazione delle Azioni
IREN presso l'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A. alla data del [●] 2016, è pari ad € [●].
Costituente indica la Società Finanziata, nonché i suoi eventuali cessionari, successori ed
aventi causa.
Creditore indica Intesa Sanpaolo, nonché i suoi eventuali cessionari, successori ed aventi
causa.
Decreto 58/1998 indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, recante il Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, come di volta in volta 2
modificato o sostituito.
Decreto 170/2004 indica il Decreto Legislativo 21 maggio 2004, n. 170, emanato in attuazione
della direttiva 2002/47/CE in materia di contratti di garanzia finanziaria, come di volta in volta
modificato o sostituito.
Deposito a Garanzia: indica il deposito n. [●] acceso presso il Creditore a nome del
Costituente e destinato a consentire la costituzione del vincolo di cui al presente Contratto di
Pegno sull’insieme delle Azioni IREN Originarie, delle eventuali Ulteriori Azioni IREN e di
eventuali ulteriori strumenti finanziari di pertinenza del Costituente in esso registrati ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 83-octies del Decreto 58/1998 ed in conformità alle disposizioni del
Regolamento.
Evento Rilevante indica il verificarsi di uno qualsiasi degli eventi individuati all’articolo [●]
del Contratto di Finanziamento quali causa di decadenza della Società Finanziata dal beneficio
del termine o di recesso dal Contratto di Finanziamento o di risoluzione di quest’ultimo.
Obbligazioni Garantite ha il significato di cui all’articolo 3 del presente Contratto di Pegno.
Oggetto del Pegno indica le Azioni IREN Originarie ed eventualmente le Ulteriori Azioni
IREN.
Pegno indica il pegno costituito sull’Oggetto del Pegno ai sensi del presente Contratto di
Pegno e nei termini e con le modalità ivi previsti.
Regolamento indica il Regolamento congiunto CONSOB - Banca d’Italia del 22 febbraio
2008, recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di
garanzia e delle relative società di gestione, come di volta in volta modificato o sostituito.
Ulteriori Azioni IREN indica le Azioni IREN che saranno eventualmente costituite in pegno
dal Costituente (in aggiunta alle Azioni IREN Originarie) ai sensi del presente Contratto di
Pegno, nei termini in esso specificati, giusta quanto previsto al successivo art. 2.2.
1.2 Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Contratto di Pegno e sono vincolanti per le Parti ed i loro rispettivi cessionari, successori ed
aventi causa.
2. OGGETTO DEL PEGNO
2.1 Il Costituente costituisce irrevocabilmente in pegno di primo grado a favore del
Creditore, ai sensi delle previsioni del Decreto 170/2004 e dell’articolo 37 del Regolamento,
l’insieme delle Azioni IREN Originarie, restando convenuto che il diritto di voto ed il diritto
alla percezione dei dividendi relativi alle Azioni Iren Pegnate rimarranno in capo al
Costituente, ovviamente a condizione che e fin tanto che non si verifichi un Evento Rilevante,
nel qual caso gli stessi si intenderanno trasferiti – fino al perdurare dell’Evento Rilevante – in
capo al Creditore.
2.2 Resta espressamente convenuto che il valore complessivo dell’Oggetto del Pegno –
inizialmente costituito esclusivamente dalle Azioni IREN Originarie -, calcolato sulla base
3
della quotazione delle Azioni IREN presso l'MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A., dovrà
essere in ogni momento, nel corso dell’intera durata del Finanziamento, pari ad almeno il
150% del debito residuo in linea capitale del Finanziamento in quel momento in essere (di
seguito, l’”Ammontare Minimo Garantito”). Qualora tale valore complessivo, rilevato
l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese (di seguito, la “Data di Calcolo”), dovesse risultare
inferiore all’Ammontare Minimo Garantito, la Società Finanziata dovrà provvedere al
reintegro dell’Oggetto del Pegno, costituendo in pegno, entro 2 giorni lavorativi dalla Data di
Calcolo, Ulteriori Azioni IREN in numero tale da consentire il suddetto reintegro; a tal fine, la
Società Finanziata autorizza sin d’ora la Banca Finanziatrice a perfezionare tutti gli atti
all’uopo necessari e/o opportuni, secondo quanto richiesto dalla stessa e con l’osservanza dei
termini e delle modalità previsti nel presente Contratto di Pegno, e si impegna a prestare la
propria collaborazione alla Banca Finanziatrice in ordine a tutti gli adempimenti che dovessero
risultare al riguardo necessari e/o opportuni.
2.3 Qualora invece, per effetto di un rialzo della quotazione delle Azioni IREN e/o della
progressiva riduzione del debito residuo del Finanziamento, il valore dell’Oggetto del Pegno
dovesse risultare, ad una determinata Data di Calcolo, superiore all’Ammontare Minimo
Garantito, la Banca Finanziatrice provvederà, su richiesta del Costituente, a svincolare dal
Pegno le Azioni IREN Pegnate eccedenti l’Ammontare Minimo Garantito.
2.4 Ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento e dell’articolo 9, comma 2, del Decreto
170/2004, tutti i titoli registrati nel Deposito a Garanzia in sostituzione o ad integrazione delle
Azioni IREN Originarie o degli altri strumenti finanziari di volta in volta registrati nel
Deposito a Garanzia – ivi comprese le Ulteriori Azioni IREN - si intenderanno costituiti in
Pegno ai sensi del presente Contratto di Pegno con effetto dalla data di originaria costituzione
del vincolo, e pertanto senza effetto novativo, e ad essi si applicheranno tutte le previsioni di
cui al presente Contratto di Pegno.
3. OBBLIGAZIONI GARANTITE
3.1 Il Pegno costituito in base al presente Contratto di Pegno garantisce l’esatto e puntuale
adempimento di tutte le obbligazioni del Costituente nei confronti del Creditore in dipendenza
del Contratto di Finanziamento nonché del presente Contratto di Pegno, ed in particolare:
(a) il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal
Contratto di Finanziamento e relative:
i) al rimborso del capitale erogato ed alla corresponsione degli
interessi, anche di mora, delle commissioni, dei corrispettivi, degli
accessori e delle spese;
ii) al pagamento di tutte le somme che siano comunque dovute
dal Costituente a titolo risarcitorio e/o di indennizzo o a qualsiasi
4
titolo, nonché a tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e
fiscali) sostenuti dal Creditore in sede di escussione del Pegno nonché
dell’esercizio dei diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno in
capo al Creditore; nonché
(b) il corretto e puntuale adempimento da parte del Costituente delle
obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto di Pegno.
3.2 Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e
1275 del codice civile, il Pegno costituito con il presente Contratto di Pegno conserverà la propria
efficacia nella sua totalità sino al completo soddisfacimento della totalità delle Obbligazioni Garantite,
anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione, anche parziale, del Contratto di
Finanziamento o delle Obbligazioni Garantite. Resta peraltro inteso che, in caso di scissione del
Costituente, e salvo che la Banca Finanziatrice non si sia avvalsa della facoltà di recedere dal
Contratto di Finanziamento – sussistendone i presupposti - ai sensi di quanto previsto all’art. 12.3
(Facoltà di recesso) del Contratto di Finanziamento medesimo, ciascuna delle società risultanti dalla
scissione risponderà esclusivamente per la parte di Contratto di Finanziamento in cui sia subentrata ed
il Pegno verrà frazionato in proporzione con le Azioni IREN detenute da ciascuna società originata
dalla scissione.
3.3 Il Pegno costituito con il presente Contratto di Pegno ha pieno effetto
indipendentemente da eventuali altre garanzie rilasciate dal Costituente o da terzi a garanzia delle
Obbligazioni Garantite.
4. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO
4.1 Le Parti si danno atto che i vincoli di cui al presente Contratto di Pegno sono costituiti
ai sensi delle previsioni del Decreto 170/2004 ed in conformità alle disposizioni del
Regolamento. Pertanto, immediatamente dopo la sottoscrizione del presente Contratto di
Pegno, il Creditore provvederà alle necessarie registrazioni delle Azioni IREN Originarie nel
Deposito a Garanzia, contenenti le indicazioni di cui all’articolo 37 del Regolamento o
altrimenti richieste per legge. Ai fini di quanto previsto agli articoli 2 e 3 del Decreto
170/2004, la garanzia finanziaria di cui al presente Contratto di Pegno si intenderà inoltre
prestata a tutti gli effetti e senza necessità di ulteriori adempimenti o formalità al momento
della registrazione delle Azioni IREN Originarie nel Deposito a Garanzia e dell’effettuazione
delle relative registrazioni come sopra previsto.
4.2 Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del Decreto 170/2004 ed in conformità a
quanto previsto nel Contratto di Deposito a Garanzia, il Creditore avrà facoltà di sub-
depositare le Azioni IREN Pegnate presso altra Banca purché con il previo assenso del
Costituente (che non sarà irragionevolmente negato).
4.3 Il Creditore provvederà altresì a registrare sul Deposito a Garanzia, includendo tutte le
indicazioni di cui all’articolo 37 del Regolamento o altrimenti richieste per legge, gli strumenti
finanziari acquistati in sostituzione o ad integrazione delle Azioni IREN Pegnate o degli altri
5
strumenti finanziari di volta in volta registrati nel Deposito a Garanzia, ai sensi del precedente
paragrafo 2.2.
5. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COSTITUENTE
5.1 Il Costituente dichiara e garantisce al Creditore che:
(a) il Costituente ha la proprietà piena ed esclusiva dell’Oggetto del Pegno, che
risulta essere libero da vincoli, garanzie reali ed altri oneri o diritti a favore di terzi, ed
ha la capacità, il diritto e la legittimazione di costituire in pegno l’insieme delle Azioni
IREN costituenti l’Oggetto del Pegno, e di disporre liberamente dei diritti ad esse
relativi;
(b) con il compimento delle formalità di cui al precedente articolo 4, il Pegno qui
costituito darà origine a diritti reali di garanzia di primo grado validi, escutibili ed
opponibili ai terzi, a favore del Creditore a garanzia del puntuale adempimento di
ciascuna e di tutte le Obbligazioni Garantite;
(c) non sono pendenti alla data del presente Contratto di Pegno né sono state
minacciate innanzi ad autorità giudiziarie, amministrative, arbitrali, sia italiane che
straniere, azioni, procedimenti giudiziali, arbitrali o amministrativi o altre iniziative
pregiudizievoli in relazione all’Oggetto del Pegno;
(d) il presente Contratto di Pegno, una volta sottoscritto, costituirà per il
Costituente fonte di obbligazioni per il medesimo legittime, valide, vincolanti,
azionabili ed eseguibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni e, per quanto a
propria conoscenza, non sussistono contestazioni o contenziosi o procedimenti, già
pendenti o minacciati, di qualsiasi genere, che possano per qualsiasi ragione mettere in
dubbio o pregiudicare la capacità del Costituente di concludere o adempiere il
presente Contratto di Pegno; nonché
(e) la sottoscrizione e l’adempimento da parte del Costituente del presente
Contratto di Pegno non viola né violerà, né determina o determinerà, alcuna
violazione di diritti di terzi, di qualsiasi legge o regolamento applicabili, o di qualsiasi
sentenza, decreto o altro provvedimento giurisdizionale o amministrativo o atto,
accordo o impegno comunque assunto dal, applicabile al o vincolante per il medesimo
Costituente o che possa incidere su qualunque delle proprie attività, proprietà o beni.
6. IMPEGNI DEL COSTITUENTE
6.1 Fino a quando le Obbligazioni Garantite non siano state integralmente ed
irrevocabilmente adempiute, il Costituente dovrà a proprie spese:
(a) informare senza indugio il Creditore di qualsiasi fatto, atto o comunicazione
riguardante l’Oggetto del Pegno;
(b) conservare tutta la documentazione inerente l’Oggetto del Pegno e consentire
6
al Creditore, previo ragionevole preavviso, di esaminarla e effettuarne copie ed
estratti;
(c) astenersi dal cedere o gravare di diritti di terzi in tutto o in parte l’Oggetto del
Pegno nonché i diritti ad esso connessi senza il previo consenso scritto del Creditore;
(d) astenersi dal porre in essere comportamenti attivi od omissivi che possano
pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità o l’efficacia del Pegno qui
costituito o l’esercizio da parte del Creditore dei diritti attribuiti al medesimo;
(e) provvedere alla tutela dei diritti assunti dal Creditore in forza del presente
Contratto di Pegno contro qualsivoglia diritto o pretesa avanzata da terzi; nonché
(f) sottoscrivere gli ulteriori atti e documenti ed intraprendere le ulteriori azioni o
formalità che il Creditore possa ritenere necessarie od opportune o che comunque
richieda al fine di:
1. perfezionare e/o proteggere i diritti di garanzia costituiti o
da costituirsi ai sensi del presente Contratto di Pegno, anche - a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo - mediante sottoscrizione di
ulteriori atti ricognitivi del Pegno;
2. consentire al Creditore di compiere tutte le formalità
richieste dalla normativa di volta in volta applicabile per il perfezionamento
del Pegno anche con riferimento agli ulteriori titoli che venissero vincolati in
sostituzione o ad integrazione delle Azioni IREN Originarie e degli eventuali
ulteriori strumenti finanziari tempo per tempo registrati nel Deposito a
Garanzia;
3. consentire al Creditore di esercitare e/o tutelare in
giudizio o in qualsiasi altra sede dallo stesso ritenuta opportuna i propri diritti
derivanti dal presente Contratto di Pegno;
4. comunque perseguire gli scopi del presente Contratto di
Pegno.
6.2 Il Creditore, in caso di documentata inerzia del Costituente, è sin d’ora autorizzato,
anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, comma 2, del codice civile, a dare esecuzione
in nome e per conto del Costituente alle obbligazioni qui assunte dal Costituente medesimo,
ponendo in essere ogni formalità all’uopo necessaria.
7. AZIONI DI TUTELA IN CASO DI EVENTO RILEVANTE
7.1 Ai sensi dell’articolo 4 del Decreto 170/2004, al verificarsi di un Evento Rilevante e
sempre che il Costituente non abbia integralmente adempiuto alle Obbligazioni Garantite,
previa comunicazione per iscritto al Costituente, il Creditore avrà la facoltà, sempre nel
rispetto della normativa pubblicistica in merito alla cessione delle partecipazioni degli enti
pubblici locali, nonché dei vincoli di cui allo Statuto di IREN S.p.A., e con l’osservanza delle
modalità/formalità eventualmente previste nel Patto Parasociale così come attualmente in
7
essere tra il Costituente e vari soci di Iren S.p.A. (per quanto applicabili alla fattispecie), anche
in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione (come definite
all’articolo 1, comma 1 del Decreto 170/2004) di:
i. vendere l’Oggetto del Pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio
credito, fino a concorrenza del valore delle Obbligazioni Garantite; ovvero, in alternativa,
qualora tale opzione non dovesse risultare praticabile,
ii. appropriarsi in tutto o in parte dell’Oggetto del Pegno, fino a concorrenza del valore delle
Obbligazioni Garantite. .
7.2 Anche ai sensi dell’articolo 8 del Decreto 170/2004, le Parti si danno atto che:
(a) per la determinazione del valore delle Azioni IREN costituenti l’Oggetto del
Pegno si farà riferimento al valore di mercato delle stesse, determinato in conformità a
quanto previsto al precedente articolo 2.2; e
(b) per la determinazione del valore delle Obbligazioni Garantite, si farà
riferimento agli estratti conto, alle registrazioni ed in genere alle risultanze contabili
del Creditore, salvo il caso di errore materiale.
7.3 Ogni utilità riveniente a fronte dell’escussione totale o parziale dell’Oggetto del
Pegno sarà imputata al soddisfacimento delle pretese del Creditore come segue:
(a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle spese (ivi
compresi, a titolo esemplificativo, onorari di avvocati, spese legali, tasse e
imposte) sostenuti dal Creditore relativamente:
i. alla custodia e all’amministrazione dell’Oggetto del Pegno;
ii. all’escussione dell’Oggetto del Pegno; e
iii. all’esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore ai sensi del
presente Contratto di Pegno;
(b) in secondo luogo, al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite in
conformità con le disposizioni del Contratto di Finanziamento.
7.4 Il Creditore informerà immediatamente per iscritto il Costituente o, se del caso, gli
organi della procedura di risanamento o di liquidazione, in merito alle modalità di escussione
dell’Oggetto del Pegno adottate ed all’importo ricavato e restituirà contestualmente eventuali
importi eccedenti al Costituente.
8 COMUNICAZIONI
8.1 Le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Pegno dovranno
essere effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo corriere o a mezzo
fax ai seguenti indirizzi:
8
se al Creditore:
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Divisione Corporate ed Investment Banking
Direzione Corporate & Public Finance
Servizio Coordinamento Mercati
Mercato Nord Ovest
Via Fieschi 4
16121 Genova
Alla cortese attenzione di Alessandro Toigo /
Guido Berti
Fax. +39 11 0938707
E-mail: guido.berti@intesasanpaolo.com
se al Costituente:
Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.
Via [●], [●]
[●] Genova
Alla cortese attenzione del [●]
Fax. +39 [●]
E-mail: [●]
9
o ad altro indirizzo che ciascuna parte potrà comunicare all’altra con le modalità di cui sopra.
8.2 Le comunicazioni, da effettuarsi in lingua italiana, si riterranno effettuate alla data di
ricezione se effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per corriere, ed
alla data dell’invio (come confermata dal rapporto di trasmissione) se effettuate a mezzo fax o
e-mail.
9. DISPOSIZIONI VARIE
9.1 Il Costituente elegge irrevocabilmente domicilio presso [●] - [●] Genova.
9.2 Le eventuali modifiche al presente Contratto di Pegno dovranno essere effettuate dalle
Parti per iscritto.
9.3 Omissioni o ritardi del Costituente e/o del Creditore nell’esercizio dei diritti ad essi
rispettivamente spettanti non costituiranno rinunzia a tali diritti; analogamente l’esercizio di un
singolo diritto non ne impedirà l’ulteriore esercizio, né l’esercizio di qualsiasi altro diritto.
9.4 Il Costituente esonera il Creditore da ogni responsabilità in relazione all’esercizio o al
mancato esercizio da parte del medesimo dei diritti derivanti dal presente Contratto di Pegno o
comunque connessi all’Oggetto del Pegno, tranne che nei casi di dolo o colpa grave.
9.5 L’eventuale invalidità o inefficacia di una disposizione qualsiasi del presente Contratto di
Pegno non comporterà l’invalidità o l’inefficacia delle altre.
9.6 Il presente Contratto di Pegno ed il Pegno costituito ai sensi dello stesso sono regolati dal
diritto italiano.
9.7 Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione ed
esecuzione del presente Contratto di Pegno o comunque connessa o dipendente dallo stesso e
che non sia riservata per legge alla competenza di altra autorità giudiziaria, sarà di esclusiva
competenza del Foro di Torino.
9.8 Il Costituente può presentare un reclamo al Creditore, con le modalità indicate presso le
Filiali e sul sito Internet di Intesa Sanpaolo. Se il Costituente non è soddisfatto della risposta
ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice può
rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e
l’ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere ad Intesa Sanpaolo. Ai fini della
risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere dal presente Contratto di
Pegno, il Costituente ed il Creditore, per l’esperimento del procedimento di mediazione nei
termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere:
- al “Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle
10
controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR”; il Regolamento del Conciliatore
BancarioFinanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto al
Creditore;
- oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della
Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.
9.9 Le spese per la predisposizione del presente Contratto di Pegno, per gli atti che
dovessero essere stipulati in dipendenza del medesimo, per la costituzione del Pegno, nonché
per le operazioni previste nei precedenti artt. 2.2 e 2.3, sono ad esclusivo carico del
Costituente, nel rispetto di quanto previsto nei “fogli informativi analitici” della Banca (di
seguito, “F.I.A.”), come applicabili alle singole tipologie di atti/operazioni, e – ove si tratti di
operazioni non previste dai F.I.A. - entro il limite massimo di € 5.000 annui (escluso
l’eventuale ricorso a Notai). Rimangono ad esclusivo carico del Costituente, senza limiti di
importo, tutte le spese relative o connesse all’escussione dell’Oggetto del Pegno, nonché tutte
le tasse e imposte relative o connesse a qualsiasi titolo (i) al presente Contratto di Pegno, (ii)
agli atti che dovessero essere stipulati in dipendenza del medesimo e (iii) alla costituzione del
Pegno e all’escussione dell’Oggetto del Pegno.
9.10 Il Costituente, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196, prende atto che i suoi dati personali potranno essere comunicati dal
Creditore a terzi.
Allegato A Documento di Sintesi
___________________
(Intesa Sanpaolo S.p.A.)
____________________
(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)
Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il Costituente
dichiara di avere esaminato attentamente tutte le disposizioni contenute negli articoli che
precedono e di averle accettate e, in particolare, di aver espressamente approvato le
disposizioni di cui agli articoli: 2 (Oggetto del pegno); 3 (Obbligazioni Garantite); 4
(Perfezionamento del pegno); 6 (Impegni del Costituente); 7 (Azioni di tutela in caso di Evento
Rilevante); 9.3, 9.4, 9.6, 9.7 e 9.9 (Disposizioni varie).
___________________
(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)
11
Sottoscrizioni relative all’informativa precontrattuale
Il Costituente dichiara di avere richiesto e aver ricevuto dal Creditore – prima della
conclusione del presente Contratto di Pegno – copia completa del testo contrattuale idonea alla
stipula;
Il Costituente dichiara inoltre:
- di aver preso atto che il documento di sintesi, che contiene le condizioni economiche
applicate al Contratto di Pegno ed è al medesimo allegato, costituisce parte integrante del
Contratto di Pegno stesso;
- di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali
resa dal Creditore ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003.
[●], [●]
___________________
(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)
Visto per l'autenticità delle firme, anche per le finalità di adeguata verifica ai sensi del d. lgs. n.
231/2007 in materia di antiriciclaggio.
___________________
(Intesa Sanpaolo S.p.A.)
Sottoscrizione di avvenuta consegna al Costituente
Il Costituente dichiara di aver trattenuto un originale del presente Contratto di Pegno e del
relativo documento di sintesi.
[●], [●]
___________________
(Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.)
ALLEGATI
Allegato A (Documento di Sintesi)
12
Allegato A
Documento di Sintesi
DOCUMENTO DI SINTESI
Il presente “Documento di Sintesi” è stato redatto in relazione al Contratto di Pegno, al quale è
unito ai sensi delle vigenti “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, emanate dalla
Banca d’Italia. Le parole e i termini indicati nel presente Documento di Sintesi con lettera
maiuscola, ma non qui definiti, assumono lo stesso significato attribuito loro nel testo del
Contratto di Pegno, cui il presente Documento di Sintesi è allegato come parte integrante e
sostanziale. In caso di discordanza tra le previsioni del Contratto di Pegno e del Documento di
Sintesi, il Contratto di Pegno prevarrà per ogni finalità.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese, Oneri, Tasse e Imposte (Art. 9.9)
I costi derivanti dagli impegni del Costituente di cui al Contratto di Pegno saranno a carico del
Costituente stesso, che terrà indenne il Creditore da ogni costo o spesa dallo stesso sostenuto in
relazione alla costituzione, perfezionamento, tutela, mantenimento ed eventuale escussione
della presente garanzia pignoratizia. Le tasse, le imposte, gli oneri e le spese relativi al
Contratto di Pegno, alle conseguenti formalità inerenti la costituzione della garanzia
pignoratizia, nonché all’escussione della medesima, sono a carico del Costituente.
13
documento unico formato da 1 pagina/esi richiede l’apposizione della data certa mediantetimbro postale o validazione temporale
Spett.leIntesa Sanpaolo S.p.A. Mercato Nord OvestVia Fieschi 416121 Genova Ge
Oggetto: finanziamento dell’importo di € [154.000.000,00] ([cinquemilioni/00]), scadente il 15 luglio 2026, di cui al contratto perfezionato in data [●] 2016 tra Intesa Sanpaolo S.p.A. e “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.” (il “Contratto di Finanziamento”)
Siamo a conoscenza che “Finanziaria Sviluppo Utilities S.r.l.”, con sede in Genova, cod. fisc. [●] (di seguito, “FSU”), Vi ha richiesto la concessione del finanziamento in oggetto (il “Finanziamento”), e che avete concesso detto Finanziamento, delle cui norme e condizioni - previste nel Contratto di Finanziamento – abbiamo piena ed esatta conoscenza, in considerazione del fatto che noi deteniamo il 50% (cinquanta per cento) del capitale della FSU e che intendiamo mantenere tale partecipazione.
Da parte nostra ci obblighiamo a non disporre di detta partecipazione senza averVene preventivamente informati mediante comunicazione scritta.
Ci obblighiamo altresì a fare in modo che nell’amministrazione della FSU siano sempre seguiti i criteri della più oculata gestione, in modo che la stessa possa sempre adempiere ad ogni obbligazione assunta nei Vostri confronti in dipendenza della concessione del Finanziamento ed ai sensi del Contratto di Finanziamento.
La presente è regolata dalla legge italiana.
La Vostra Banca è autorizzata a presentare questo documento alla società Poste Italiane S.p.A. e/o ad altra società del Gruppo Poste Italiane al fine di acquisire la “data certa” mediante apposizione del timbro postale o validazione temporale con sistemi elettronici. Prendiamo atto che, ai soli limitati fini della validazione temporale del documento, è previsto il trattamento e la conservazione del medesimo da parte della predetta società.
Dichiariamo di aver letto e di confermare ed accettare integralmente il contenuto contrattuale del presente atto.
denominazione, indirizzo completo e codice fiscale
luogo e data firma
Dichiariamo di aver ricevuto una copia della presente composta da 1 pagina/e (se più di una, unite tra loro).
luogo e data firma
Foglio allegato ad uso interno della Banca, da non considerare parte del contratto di garanziaNON far sottoscrivere ai garanti e NON sottoporre a data certa
Ndg affidato .................................... Ndg garante ....................................
Generalità del garante e - trattandosi di società o Ente ovvero di garanzia rilasciata per procura di persona fisica – generalità e qualifica del firmatario:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Si dichiarano autentiche e raccolte a cura di questa Filiale le firme apposte sulla garanzia / dichiarazione.
luogo e data n.matricola e firma del Gestore che ha raccolto la firma del garante
Si conferma di aver accertato che i firmatari sono muniti dei necessari poteri.
luogo e data n.matricola e firma del Gestore della posizione garantita
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 172 0 0 N. 2016-DL-209 DEL 18/07/2016 AD OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
19/07/2016
Il Dirigente Responsabile[Dott.ssa Lidia Bocca]
Documento Firmato Digitalmente
Documento Firmato Digitalmente
ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
CODICE UFFICIO: 172 0 0 DIREZIONE PARTECIPATE Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-209 DEL 18/07/2016 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio
di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?
SI NO
Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:
Anno di
esercizio
Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo
Impegno
Anno Numero
b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del
bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?
SI NO
N.B. una volta rimodulato il finanziamento dovrebbero rendersi disponibile una rata capitale scaduta il 15
luglio, che previa delibera assembleare potrebbe comportare una maggiore distribuzione di utili non anco-
ra quantificabile.( approssimativamente € 4 /4,5 ml)
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto
seguente:
Anno di
esercizio
Capitolo Centro
di Costo
Previsione
assestata
Nuova
previsione
Differenza
+ / -
X
X
Documento Firmato Digitalmente
c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione iscritto a patrimonio?
SI NO
Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto
seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):
Tipo
inventario
e categoria
inventariale
Tipo partecipa-
zione (controllata/
collegata o altro)
Descrizione
Valore attuale
Valore post-
delibera
d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di
assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in re-
lazione agli equilibri complessivi del bilancio dell’Ente?
SI NO
Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto
seguente:
Effetti negativi su conto economico
Effetti negativi su stato patrimoniale
Osservazioni del Dirigente proponente:
Genova, 19 / 07 /2016
X
X
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 172 0 0 N. 2016-DL-209 DEL 18/07/2016 AD OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
PARERE REGOLARITA’ CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - T.U. D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, vista la relazione allegata al parere tecnico di cui all’art 25 del Regolamento di Contabilità
20/07/2016
Il Dirigente Responsabile[dott. Giovanni Librici]
Documento Firmato Digitalmente
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 172 0 0 N. 2016-DL-209 DEL 18/07/2016 AD OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)Non necessita.
20/07/2016
Il Direttore di Ragioneria[dott. Giovanni Librici]
Documento Firmato Digitalmente
Collegio dei Revisori dei Conti 16124 Genova - Via Garibaldi, 9 - Tel. 039 0105572755 - Fax 039 0105572048
revisoricontabili@comune.genova.it
Parere relativo alla proposta 2016/DL/209 del 18.07.2016 ad oggetto: ”Autorizzazione alla costituzione di pegno sulle azioni Iren s.p.a. di proprietà della Società “FSU s.r.l.” e al rilascio della lettera di patronage”. Ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.sm.ii. il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Genova, con riferimento alla proposta 2016/DL/209 del 18.07.2016 ad oggetto: “Autorizzazione alla costituzione di pegno sulle azioni Iren s.p.a. di proprietà della Società “FSU s.r.l.” e al rilascio della lettera di patronage” tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili, esprime il proprio parere favorevole. Il Collegio dei Revisori dei Conti Dott.ssa Mariella Troina Dott. Vittorio Ingenito (firmato digitalmente) 20 luglio 2016
E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 172 0 0 N. 2016-DL-209 DEL 18/07/2016 AD OGGETTO:AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DI PEGNO SULLE AZIONI IREN S.P.A. DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ “FSU S.R.L.” E AL RILASCIO DELLA LETTERA DI PATRONAGE.
PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)
Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento
21/07/2016
Il Vice Segretario Generale[Dott.ssa Vanda Puglisi]
Documento Firmato Digitalmente